Decesso in ospedale e indagini penali riservate: per i familiari la prescrizione decorre solo da quando l’errore sanitario diventa conoscibile

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Corte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, sentenza n. 2668/2026 – Pres. Carla Santese, Cons. est. Ada Raffaella Mazzarelli

Una paziente muore in ospedale nel 2008; i suoi familiari avanzano la prima richiesta risarcitoria quasi dieci anni dopo, nel 2018. Prescritto? No: la Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Pisa, chiarisce che il termine quinquennale per il danno da perdita del rapporto parentale non decorre finché la riferibilità causale del decesso alla condotta dei sanitari resta, in concreto, inconoscibile – nella specie, fino alla chiusura delle indagini penali, quando la consulenza del pubblico ministero divenne accessibile ai congiunti. E l’onere di dimostrare che i familiari avrebbero potuto sapere prima grava interamente sull’azienda, con fatti obiettivamente certi e non con congetture. Sul merito, la sentenza offre un’applicazione rigorosa del «più probabile che non» fondata su dati epidemiologici, in un caso di danno renale da farmaco di recente introduzione.

SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE N. 2669/2026
AutoritàCorte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, composizione collegiale
CollegioCarla Santese (Presidente), Giulia Conte (Consigliere), Ada Raffaella Mazzarelli (Consigliere estensore)
ProvvedimentoSentenza n. 2668/2026, pubblicata il 4 agosto 2026 (R.G. n. 931/2025), che conferma Tribunale di Pisa, sent. n. 389/2025 (Giud. Alessandra Migliorino)
MateriaResponsabilità sanitaria – danno da perdita del rapporto parentale; prescrizione; nesso causale da farmaco
Riferimenti normativiArtt. 2043, 2727, 2729, 2935, 2947 c.c.; art. 696-bis c.p.c.; D.M. n. 55/2014
EsitoRigetto dell’appello dell’azienda sanitaria; conferma integrale della condanna di primo grado
Risarcimento riconosciutoConferma integrale delle liquidazioni di primo grado, operate con le Tabelle di Milano aggiornate al momento della decisione (tra gli importi contestati e confermati, € 242.282,00 ed € 113.776,00), oltre € 37.793,80 per compensi professionali del grado di appello

Il fatto

Nel maggio 2008 una donna di cinquantanove anni, in buone condizioni generali di salute, veniva ricoverata presso l’azienda ospedaliero-universitaria convenuta per un’infezione periprotesica al ginocchio sinistro e trattata con daptomicina (Cubicin), antibiotico allora da poco introdotto in commercio e soggetto a particolare monitoraggio. I valori di creatinina, normali all’avvio della terapia e per i primi dieci giorni, iniziavano dal primo giugno una salita costante: gli esami di controllo della funzione renale venivano eseguiti con regolarità, ma la loro valutazione veniva gravemente trascurata, e il farmaco veniva sospeso soltanto cinque giorni dopo l’evidente incremento dei valori indicativi del danno renale.

Ne seguiva una grave insufficienza renale, con trasferimento in nefrologia per il trattamento dialitico, complicata da un’infezione nosocomiale da Klebsiella e da una micosi sistemica. La sera del 24 giugno la paziente accusava cefalea intensa, vomito e valori pressori molto elevati: i sanitari si limitavano a somministrare farmaci in successione, senza beneficio, e a disporre una seconda emodialisi – con ulteriore somministrazione di eparina – mentre l’emorragia cerebrale era in atto. La consulenza neurologica veniva richiesta solo all’1:50 di notte, la TAC eseguita alle 4:45 documentava l’emorragia; la paziente, ormai in coma, decedeva a mezzogiorno del 25 giugno 2008.

I familiari – i figli, la madre convivente e i nipoti – apprendevano l’esistenza di profili di responsabilità soltanto nel novembre 2017, quando, cessato il segreto istruttorio con l’avviso di archiviazione del procedimento penale, diveniva loro accessibile la consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Pisa e depositata sin dal 2009, che riscontrava negligenza e imperizia nelle cure prestate. Seguivano la richiesta risarcitoria dell’aprile 2018, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e il giudizio di merito, definito dal Tribunale di Pisa con condanna dell’azienda al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascun congiunto. L’azienda proponeva appello con tre motivi: prescrizione, nesso causale tra antibiotico e danno renale, quantificazione del danno per alcune posizioni.

Le questioni giuridiche

La prescrizione quinquennale decorre dalla conoscibilità del nesso, non dalla morte

Il danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dai congiunti ha natura extracontrattuale ed è soggetto al termine quinquennale ex art. 2947 c.c. (Cass. n. 5590/2015; Cass. n. 14471/2022): sotto questo profilo la posizione dei familiari della vittima deceduta differisce da quella della vittima primaria e dei terzi protetti dal contratto di spedalità, per i quali opera il termine decennale. Ma il dies a quo non coincide con la verificazione materiale dell’evento: decorre dal momento in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile dall’uomo medio e delle conoscenze scientifiche del contesto storico, può essere ricondotto alla condotta colposa dei sanitari (Cass. n. 29859/2023).

Nel caso di specie, la complessità del quadro clinico rendeva la morte «inintelligibile in quel momento» per familiari privi di competenze specifiche – «non erano certo degli aruspici», annota la Corte – alcuni dei quali, all’epoca, in giovanissima età. La riferibilità causale del decesso alla condotta dei sanitari è divenuta conoscibile solo nel novembre 2017, con la discovery conseguente all’avviso di archiviazione: da quel momento decorre il quinquennio, tempestivamente interrotto dalla richiesta risarcitoria dell’aprile 2018.

Provare che «potevano sapere prima» spetta all’azienda, senza congetture

Il passaggio di maggior valore pratico riguarda il riparto probatorio sull’eccezione. La prescrizione è un fatto estintivo la cui dimostrazione incombe sul debitore: l’incertezza sui presupposti della decorrenza grava su chi la eccepisce, e la prova – anche presuntiva – della conoscenza o conoscibilità anteriore esige che il fatto noto da cui risalire a quello ignoto sia una circostanza obiettivamente certa, non una mera ipotesi, stante il divieto delle praesumptiones de praesumpto (Cass. n. 29140/2024; Cass. n. 10190/2022). La tesi dell’azienda – secondo cui, essendo il procedimento penale del 2008 distinto da quello archiviato nel 2017, era «ragionevole presumere» che i familiari avessero potuto conoscere prima la consulenza del PM – viene smontata sul piano documentale (l’indagine per l’ipotesi di omicidio colposo fu unica, dapprima contro ignoti e poi contro il sanitario iscritto nel registro degli indagati) e su quello del metodo: nessun elemento concreto sosteneva una conoscibilità anteriore, e la stessa appellante non è stata in grado di indicare un diverso, esatto momento di decorrenza. Anche la tesi subordinata – la decorrenza dalla morte stessa, perché inattesa in una paziente ricoverata per una patologia non mortale – viene respinta: proprio la complessità della vicenda clinica, che aveva richiesto il concorso di ortopedici, nefrologi, infettivologi, neurologi e neurochirurghi, escludeva che i familiari potessero coglierne da sé la matrice colposa.

L’acquiescenza sul secondo profilo di colpa

Una notazione processuale di rilievo: con il secondo motivo l’azienda ha contestato soltanto il nesso tra la terapia antibiotica e l’insufficienza renale, senza impugnare l’affermazione di responsabilità per l’errata gestione dell’emorragia cerebrale – il ritardo nella richiesta di consulenza neurologica e di accertamenti strumentali, l’esecuzione di una seconda dialisi con eparina in corso di emorragia. Come osserva la Corte, già questo sarebbe sufficiente a confermare la decisione: il capo non impugnato, di per sé idoneo a fondare la condanna, resta fermo.

Daptomicina e causa alternativa: il «più probabile che non» fondato sull’epidemiologia

Nel merito, la Corte conferma l’accertamento del nesso tra la somministrazione – e la tardiva sospensione – della daptomicina e la grave insufficienza renale. La causa alternativa invocata dall’azienda, una glomerulonefrite postinfettiva da stafilococco, viene esclusa con un ragionamento probabilistico ancorato ai dati: si tratta di malattia diagnosticabile con certezza solo mediante biopsia renale – nella specie mai eseguita – e la cui incidenza negli adulti, secondo il registro italiano delle biopsie renali, è inferiore a un caso per milione di abitanti, con netta predominanza di soggetti anziani, maschi, diabetici o alcolisti: un profilo del tutto diverso da quello della paziente, donna di cinquantanove anni, non diabetica e priva di patologie croniche. La daptomicina, per contro, cagiona danni renali del tipo verificatosi con probabilità tra il dieci e il venti per cento dei trattati; la scheda tecnica conteneva uno specifico alert per i pazienti molto obesi – la paziente pesava centoventi chilogrammi – e il dosaggio, mai modificato, aveva accresciuto l’esposizione al farmaco, a escrezione prevalentemente renale. Significativo, infine, l’argomento tratto dalla condotta degli stessi sanitari: lo stesso infettivologo ospedaliero ritenne il farmaco responsabile del danno, altrimenti ne avrebbe modulato il dosaggio anziché disporne la sospensione. L’assenza di certezza eziologica assoluta, in mancanza di biopsia, non giova all’azienda: il canone civilistico richiede la probabilità prevalente, che le evidenze cliniche, anamnestiche ed epidemiologiche collocavano nettamente dal lato del farmaco.

Le Tabelle di Milano nella versione vigente al momento della liquidazione

Cade anche il motivo sul quantum: l’azienda lamentava una maggiorazione immotivata rispetto alle tabelle milanesi del 2022, ma il Tribunale aveva applicato – correttamente – le tabelle nella versione aggiornata al momento della liquidazione, come espressamente indicato in sentenza: moltiplicando i punteggi attribuiti, sui quali la stessa appellante conveniva, per il valore del punto aggiornato, si ottengono esattamente gli importi liquidati.

Spese e litisconsorzio facoltativo

Per la liquidazione delle spese d’appello, la Corte richiama il principio per cui, in caso di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando le singole domande, tra loro autonome, ma con riferimento alla domanda di importo più elevato (Cass. n. 10367/2024), applicando poi l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 per la difesa di più parti con identica posizione processuale.

PRINCIPI DI DIRITTO

Il danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dai congiunti della vittima primaria ha natura extracontrattuale ed è soggetto al termine quinquennale ex art. 2947 c.c.; il dies a quo non coincide con la verificazione materiale dell’evento, ma con il momento in cui il pregiudizio, secondo la diligenza esigibile e le conoscenze scientifiche del contesto, può essere ricondotto alla condotta colposa dei sanitari – nella specie, con la conoscibilità della consulenza del pubblico ministero conseguente alla cessazione del segreto istruttorio.

La prescrizione è fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore: l’incertezza sui presupposti della decorrenza grava su chi la eccepisce, e la dimostrazione presuntiva di una conoscibilità anteriore richiede fatti noti obiettivamente certi, non ipotesi o congetture, stante il divieto delle praesumptiones de praesumpto.

Nell’accertamento del nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non», la causa alternativa priva di riscontro probatorio e statisticamente remota non vale a superare l’ipotesi eziologica corroborata dai dati clinici, anamnestici ed epidemiologici, né l’impossibilità di una diagnosi di certezza – dovuta alla mancata esecuzione dell’unico accertamento dirimente – può risolversi a favore della struttura.

Valutazione sul rischio clinico

Il primo insegnamento della vicenda riguarda il monitoraggio farmacologico: gli esami della funzione renale furono eseguiti con frequenza corretta, ma il sistema fallì nel passaggio successivo, la valutazione del dato e la conseguente azione. La salita costante della creatinina rimase per giorni un’informazione registrata e non agita, e la consulenza infettivologica che raccomandava genericamente di «controllare la funzione renale» non definiva tempi, soglie e condotte da adottare in caso di alterazione. È il tipico difetto dei sistemi di sorveglianza privi di trigger operativi: raccogliere il dato non equivale a governarlo, e per i farmaci di recente introduzione soggetti a monitoraggio addizionale – come la daptomicina nel 2008 – la definizione di soglie d’allarme e di responsabilità di risposta è parte integrante della sicurezza della prescrizione, specie in presenza di alert specifici in scheda tecnica, quale quello per i pazienti con obesità severa.

Il secondo insegnamento riguarda la gestione dell’emergenza neurologica nel paziente nefrologico: a fronte di cefalea intensa, vomito e crisi ipertensiva in una paziente dializzata, la risposta si concentrò sul trattamento sintomatico e sulla ripetizione della dialisi – con eparina, in corso di emorragia – mentre la valutazione neurologica e l’imaging cerebrale arrivarono a distanza di ore. Percorsi predefiniti di escalation per il sospetto evento neurologico acuto, con soglie chiare per l’attivazione della consulenza e della TAC, avrebbero potuto cambiare la sequenza degli eventi.

Vi è infine un profilo di sistema che tocca la trasparenza: i familiari hanno potuto conoscere le criticità assistenziali solo a distanza di quasi un decennio, per il tramite del procedimento penale. Un sistema maturo di gestione del rischio clinico non affida alla magistratura la funzione di rendere conoscibile l’evento avverso: la comunicazione trasparente con i familiari dopo l’evento, oggi presidiata dai principi della legge Gelli-Bianco in materia di trasparenza, è insieme un dovere verso le persone e un investimento sulla fiducia, e riduce quel divario informativo che – come questa sentenza dimostra – finisce comunque per riemergere nel processo, spostando nel tempo, ma non eliminando, la responsabilità.

Il testo della sentenza

Il testo integrale della sentenza appellata del Tribunale di Pisa n. 389/2025

Sentenza Corte Appello Firenze n. 2668/2026

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