Docenti a tempo determinato: le ferie non godute vanno pagate

Corte d’Appello di Firenze, Tribunale di Pisa e Tribunale di Firenze dettano le condizioni al Ministero
Studi BeF

Il docente a tempo determinato che non riesce a fruire delle ferie durante l’anno scolastico, ha diritto a un’indennità sostitutiva. Il principio è stato affermato ripetutamente dai giudici del lavoro e ribadito anche recentemente in articolate sentenze dei Tribunali italiani. Anche la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 535/2023 ha ribadito il principio definendone meglio le condizioni.

Le modalità di fruizione delle ferie

Secondo le disposizioni in vigore i docenti possono usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, come previsto dai calendari scolastici regionali, fatta eccezione per i giorni riservati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività di valutazione. Durante il resto dell’anno, è consentita la fruizione di un massimo di sei giorni lavorativi di ferie.

Pertanto, il docente può chiedere le ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.

La Scuola deve invitare e informare i docenti sulle ferie: l’assegnazione d’ufficio delle ferie è illegittima

I Giudici del lavoro, per tutti la Cassazione con la sentenza 14268 del 2022, sono intervenuti ripetutamente per chiarire che  “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.

Ciò significa che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche il docente non è automaticamente in ferie. Infatti, durante la sospensione dell’attività didattica il docente continua ad essere a disposizione del datore di lavoro e quindi in servizio.

La Corte d’Appello di Firenze il Tribunale di Pisa e quello di Firenze

Anche la sez. Lavoro della Corte d’appello di Firenze, con la recente sentenza n. 535 del 20.12.2023, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14268 del 05/05/2022, ha precisato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.

Per dirla con quanto affermato dal Tribunale di Pisa sez. Lavoro con la sentenza n. 128 del 2024 in base all’art. art. 1 comma 55 L. n. 228/2012, come integrato dall’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, sussiste per il docente a tempo determinato l’obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sussiste il diritto alla monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE 5 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia

Conforme alla precedente anche il Tribunale di Firenze del luglio 2023: “Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso…. solo ove l’amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo.”

Pertanto, in assenza di un’espressa e spontanea richiesta di ferie, l’insegnante assunto fino al 30 giugno deve essere considerato in servizio anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con la conseguenza che avrà diritto alla monetizzazione di tutte le ferie non godute.

Dieci anni di tempo per rivendicare il diritto

Infine, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto a rivendicare la monetizzazione delle ferie si prescrive in dieci anni. “In ragione della sua natura mista (risarcitoria e retributiva) deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, ragione per cui trova applicazione – ai fini della prescrizione – il termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell’art. 2948 cc (la natura retributiva venendo in rilievo, allorché ne debba essere valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione” (Corte d’Appello di Firenze sent. 535/2023)

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Articoli correlati

Riconoscimento 2013. Anche la Corte di Cassazione dice Si

I diritti dei docenti con contratto a tempo determinato. Uno sguardo al contenzioso contro il MIM