Il Tribunale di Bari li riconosce entrambi a una docente di sostegno dopo cinque anni sullo stesso posto: tre mensilità di risarcimento, più 1.500 euro di Carta del docente
Una docente di sostegno insegna cinque anni di fila nella stessa scuola, sempre sullo stesso posto, sempre con contratti che scadono a giugno. Per il Ministero si tratta ogni volta di un’esigenza provvisoria. Il Tribunale di Bari risponde che un bisogno che si ripete per cinque anni non è provvisorio: è stabile, e coprirlo con supplenze una dietro l’altra è un abuso. Poiché la legge vieta di trasformare il rapporto in posto fisso, quel che spetta è un risarcimento in denaro. Alla docente sono state riconosciute tre mensilità, più 1.500 euro di Carta del docente per le annualità in cui non ne aveva usufruito.
LA SENTENZA IN SINTESI
| Provvedimento | Tribunale di Bari, Sezione lavoro, sentenza n. 3167/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (r.g. n. 15300/2025), giudice dott.ssa Agnese Angiuli |
| Chi riguarda | I docenti precari con più anni di supplenze consecutive nella stessa scuola sullo stesso posto, in particolare sul sostegno |
| Di cosa si tratta | Risarcimento per abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi, e Carta del docente per il personale non di ruolo |
| Periodo in causa | Cinque anni scolastici, dal 2020/21 al 2024/25, sempre nello stesso istituto e sul posto di sostegno psicofisico; la docente è in servizio anche nel 2025/26 |
| Come è stato calcolato | Indennità fra 2,5 e 12 mensilità (art. 32, comma 5, l. n. 183/2010), secondo la griglia di Trib. Trani n. 1472/2022 recepita da App. Bari n. 547/2025; esclusa l’applicazione del D.L. n. 131/2024 |
| Precedenti richiamati | Cass. ord. n. 19708/2025; Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 29961/2023; CGUE 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e a.; CGUE 25 gennaio 2024, C-389/22; CGUE ord. 18 maggio 2022, C-450/21; Cons. Stato n. 1842/2022; Trib. Foggia nn. 1906/2025 e 348/2026 |
| Esito | Tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori, e Carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni 2020-21, 2023-24 e 2024-25, da accreditare con le stesse regole applicate al personale di ruolo |
1. Cinque anni, stessa scuola, stesso posto
Una docente di sostegno ha insegnato per cinque anni scolastici consecutivi — dal 2020/21 al 2024/25 — nello stesso istituto e sempre sul medesimo posto di sostegno psicofisico, con contratti che si chiudevano ogni anno al termine delle attività didattiche. L’anno seguente era ancora lì, ancora precaria.
È la fotografia di una situazione diffusissima: per l’Amministrazione quel posto risponde ogni settembre a un’esigenza temporanea; per la scuola è un posto che qualcuno deve occupare tutti gli anni. Nel novembre 2025 la docente ha chiesto in giudizio che quella successione di contratti fosse dichiarata illegittima, insieme al riconoscimento della Carta del docente per tre annualità. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, e la causa è stata decisa sui soli documenti: i contratti e lo stato matricolare, cioè il registro che riepiloga la posizione di servizio.
2. Due modi di coprire una cattedra
Per capire la decisione serve una distinzione che nella scuola si dà per scontata ma che raramente viene spiegata.
Ci sono i posti che risultano stabilmente scoperti, previsti dall’organizzazione della scuola e non assegnati a nessun titolare: si parla di posti di organico di diritto, e le supplenze relative durano fino al 31 agosto. E ci sono invece i posti che si rendono disponibili solo di fatto, anno per anno, perché il numero degli alunni cambia, le classi si formano diversamente, gli indirizzi vengono scelti in modo imprevedibile: si parla allora di organico di fatto, e le supplenze relative si chiudono al termine delle lezioni, il 30 giugno.
Su questa seconda categoria l’Amministrazione ha costruito per anni la propria difesa. Il ragionamento è che la variabilità della popolazione scolastica è reale e imprevedibile, e che coprire quelle oscillazioni con contratti a termine è legittimo: la Corte di giustizia europea lo ha ammesso, riconoscendovi una ragione obiettiva, perché lo Stato non può assumere stabilmente più docenti di quanti gliene servano davvero.
3. Quando la ripetizione diventa abuso
Quella copertura, però, regge a una condizione precisa: l’esigenza deve restare effettivamente temporanea. Se il bisogno di coprire quel posto si ripete anno dopo anno, non è più un’oscillazione: è una carenza stabile, e allora la scuola avrebbe dovuto modificare la propria pianta organica anziché continuare a chiamare supplenti.
È il principio che la Corte di cassazione ha fissato con un’ordinanza del luglio 2025, che il Tribunale di Bari ha fatto propria. Il parametro è concreto: supplenze fino al termine delle attività didattiche, protratte per più di tre anni, presso lo stesso istituto e sulla stessa classe di concorso, senza che si trattasse di sostituire un altro docente. Ricorrendo queste condizioni, la reiterazione è di per sé sintomo di un uso abusivo del contratto a termine.
È l’Amministrazione a dover dimostrare il contrario. Provate quelle circostanze — stesso istituto, stessa classe di concorso, oltre tre anni, nessuna funzione di sostituzione — non tocca più al docente dimostrare l’abuso: spetta al Ministero portare elementi che provino che la supplenza era davvero provvisoria. Nel giudizio barese quella prova non è arrivata.
Il Tribunale ha così accertato che i contratti servivano a fronteggiare una carenza di personale strutturale. Poiché la legge esclude che il rapporto possa trasformarsi in un posto a tempo indeterminato, la conseguenza è il risarcimento del danno.
Nel motivare, la sentenza afferma che la docente è stata utilizzata «su posto vacante e disponibile». I contratti erano però fino al termine delle attività didattiche, cioè su posti che per definizione non sono vacanti: è l’espressione a essere imprecisa, non il ragionamento, che si fonda proprio sulla stabilità di fatto di quel fabbisogno.
Riferimenti: Cass. ord. n. 19708 del 16 luglio 2025; Cass. n. 22552/2016; CGUE 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e a.; CGUE 25 gennaio 2024, C-389/22; art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
4. Quanto è stato riconosciuto, e perché non di più
Su questo capo la docente ha ottenuto meno di quanto aveva chiesto, per una ragione che riguarda chiunque agisca sulla base di contratti anteriori all’autunno 2024.
La domanda era stata costruita sul criterio introdotto nel 2024 dal cosiddetto decreto salva infrazioni, che prevede un’indennità fra quattro e ventiquattro mensilità. Il Tribunale ha escluso che si potesse applicare: quella norma è entrata in vigore dopo la stipula dei contratti su cui la domanda si fonda, e in mancanza di una previsione espressa non può valere all’indietro. Il risarcimento è stato perciò calcolato con la regola precedente, che prevede un’indennità fra due mensilità e mezzo e dodici.
Con cinque annualità alle spalle, alla docente sono state riconosciute tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge. La griglia rende evidente una cosa: più lungo è stato il precariato, più alto è l’importo, fino al tetto di dodici mensilità.
Riferimenti: D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. l. n. 166/2024; art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e art. 8, l. n. 604/1966; Trib. Trani n. 1472/2022; App. Bari n. 547/2025; Trib. Foggia nn. 1906/2025 e 348/2026.
5. La Carta del docente: 1.500 euro per tre annualità
Il secondo capo della domanda è stato accolto per intero. La Carta del docente è la somma di 500 euro annui destinata all’aggiornamento professionale, che la legge del 2015 riservava ai docenti di ruolo. Alla docente è stata riconosciuta per gli anni 2020-21, 2023-24 e 2024-25, in tutto 1.500 euro.
Il fondamento è duplice e ormai consolidato: da un lato il divieto europeo di trattare peggio chi ha un contratto a termine a parità di lavoro svolto, dall’altro l’annullamento del decreto attuativo del 2015 da parte del Consiglio di Stato, che vi ha ravvisato una discriminazione e una violazione del buon andamento dell’amministrazione. L’obbligo di formarsi, del resto, grava su tutti i docenti in servizio, non solo su quelli di ruolo.
Un dettaglio pratico merita attenzione. Poiché la docente è tuttora dentro il sistema scolastico — ha un contratto anche per il 2025/26 — il Ministero non è stato condannato a versarle del denaro, ma ad accreditarle la somma sulla Carta, con le stesse regole applicate al personale di ruolo. Resta quindi spendibile solo per le finalità formative previste. Chi invece è uscito dal sistema scolastico ottiene, secondo la Cassazione, un risarcimento in denaro.
Riferimenti: Art. 1, comma 121, l. n. 107/2015; d.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016; art. 15 d.l. n. 69/2023 conv. l. n. 103/2023; CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/21; Cons. Stato n. 1842/2022; Cass. n. 29961/2023.
6. Quanto tempo si ha
Il Ministero aveva eccepito che le annualità più lontane fossero ormai fuori termine. L’eccezione è stata respinta, ma la risposta non è unica: i due capi della domanda seguono termini diversi, ed è bene non confonderli.
Dieci anni per il risarcimento, cinque per la Carta. La domanda di risarcimento per l’abuso dei contratti a termine si prescrive in dieci anni. L’azione per ottenere l’accredito della Carta del docente si prescrive invece in cinque, che decorrono dal conferimento di ciascun incarico di supplenza. Sulla Carta, dunque, il tempo stringe molto di più.
Il valore della decisione sta nel restringimento di una difesa che ha funzionato a lungo come uno scudo generale: la variabilità della popolazione scolastica giustificherebbe qualunque successione di supplenze. Dopo la pronuncia della Cassazione del 2025 quello scudo opera soltanto finché l’esigenza è davvero provvisoria, e la ripetizione pluriennale sullo stesso posto ne segna il limite.
Il rilievo è particolarmente netto sul sostegno, che non è una contingenza organizzativa ricorrente per caso, ma una funzione ordinaria del servizio scolastico. Per chi si trovi in questa condizione la decisione significa una cosa concreta: gli anni trascorsi da precario su un posto stabile non sono un dato neutro, ma la misura di un danno che l’ordinamento riconosce e liquida.
Pronuncia commentata a fini informativi: il giudizio non è stato patrocinato dallo Studio. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei periodi di servizio e dei contratti stipulati. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it