Con ordinanza del 27 ottobre 2026 il Tribunale di Milano sospende il giudizio e chiede a Lussemburgo se l’interpretazione della Cassazione sia compatibile con il diritto dell’Unione. È il primo contrappeso alle sentenze nn. 16525 e 16530 del 2026.
Avv. Nicola Favati
In un altro articolo pubblicato dall’Osservatorio l’Avv. Simona Baldi ricostruisce le tre sentenze del Tribunale di Pisa e il nuovo indirizzo della Corte di cassazione: con le sentenze gemelle nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, su rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Torino, i giorni di sospensione delle lezioni fissati dal calendario regionale si sottraggono dall’indennità senza bisogno di alcun avviso del dirigente scolastico, mentre per il periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno l’avviso resta necessario e, in mancanza, quei giorni si pagano.
Il fatto nuovo è che quella lettura non è più l’ultima parola. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 27 ottobre 2026 (R.G. 5692/2026), ha sospeso il giudizio e ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato. Il caso è quello consueto: una docente con contratti al 30 giugno negli anni 2020/2021 e 2021/2022, che chiede 2.242,59 euro deducendo di non avere mai ricevuto dai dirigenti «un invito individuale a fruirne, accompagnato da un’informazione accurata e tempestiva circa la perdita» del diritto e dell’indennità.
Primo dubbio: un calendario non è un avviso
Il giudice milanese osserva che la Cassazione «attribuisce alla pubblicazione del calendario scolastico regionale una funzione assimilabile all’avvertimento richiesto dalla giurisprudenza europea», e spiega perché la cosa non lo convince. Il calendario regionale è un atto generale di organizzazione dell’anno scolastico: non accerta quanti giorni di ferie quel docente abbia maturato, non tiene conto delle attività programmate dall’istituto, non contiene un invito individuale e «non avverte che la mancata domanda comporterà la definitiva riduzione dell’indennità alla cessazione del rapporto». Assimilarlo all’avvertimento europeo rischia di «trasformare un atto generale di organizzazione in una presunzione assoluta di conoscenza e di libera rinuncia».
Segue un rilievo di fatto che ogni docente riconoscerà: sospensione delle lezioni non significa sospensione di ogni obbligo. Nei giorni senza lezione si possono tenere consigli di classe, collegi, attività valutative, corsi di aggiornamento, e «nessuna norma di legge o pattizia impedisce al Dirigente scolastico di fissare riunioni durante i periodi di mera sospensione delle lezioni». Per la Corte di giustizia è orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore deve restare a disposizione del datore (causa C-266/14). E il contratto lo conferma: l’art. 13, comma 12, del CCNL 2007 — oggi art. 95, comma 9, del CCNL 2019-2021 — prevede il rimborso delle spese se le ferie «già in godimento» vengono interrotte per motivi di servizio, disposizione che presuppone un collocamento in ferie effettivo, non presunto.
L’effetto pratico della lettura del 2026, nota l’ordinanza, è che quei giorni «vengono detratti anche in assenza di domanda e di collocamento in ferie»: e per chi cessa il 30 giugno la detrazione è definitiva, perché «il diritto economico si riduce nella stessa misura in cui si ridurrebbe se le ferie fossero state effettivamente godute».
Secondo dubbio: l’eguaglianza apparente fra supplenti e docenti di ruolo
La Cassazione aveva escluso ogni discriminazione osservando che il comma 54 della legge 228/2012 accomuna tutti i docenti nel regime di fruizione delle ferie. Il Tribunale di Milano replica che si tratta di «una eguaglianza apparente»: la differenza «non consiste nella disciplina astratta dei giorni di sospensione, formalmente comune, ma nelle conseguenze definitive che la mancata domanda produce per il solo lavoratore a termine». Il docente di ruolo che non chiede le ferie a Natale non perde nulla, perché il rapporto continua e può goderne poi, anche nell’anno successivo; il supplente il cui contratto scade il 30 giugno non ha alcuna possibilità di riporto, e quei giorni sono persi per sempre.
Di qui il richiamo alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con un argomento che è il rovescio esatto della tesi ministeriale: nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo «vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del Ministero dell’Istruzione così come i docenti a termine». La stessa prestazione non può essere «periodo di lavoro» per gli uni e «periodo di riposo» per gli altri; e se davvero i giorni senza lezione sono ferie, allora dovrebbero esserlo anche per chi è di ruolo. Il punto decisivo: «la temporaneità del rapporto, in quanto tale, non può essere impiegata come giustificazione del trattamento meno favorevole che proprio da essa deriva».
Le due domande poste a Lussemburgo
La prima chiede se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, letto con l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, osti alla disciplina italiana «così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nazionale», nella parte in cui consente di detrarre dall’indennità i giorni di sospensione infra-annuale
«pur quando egli non sia stato collocato in ferie e senza che il datore di lavoro debba provare di averlo previamente invitato a fruirne e informato, in modo accurato e tempestivo, che la mancata fruizione avrebbe comportato, alla cessazione del rapporto, la perdita del diritto alla corrispondente indennità sostitutiva».
La seconda chiede se la clausola 4 dell’accordo quadro osti a una disciplina che produce per il supplente «la definitiva riduzione dell’indennità» mentre il collega di ruolo, in situazione comparabile, non subisce alcuna perdita definitiva; e, in caso di risposta affermativa, se la scadenza del contratto al 30 giugno o le esigenze organizzative della scuola possano valere come ragioni oggettive.
Che cosa fare adesso: agire, non attendere
La tentazione, leggendo questi due articoli uno dopo l’altro, è di aspettare la pronuncia europea. Sarebbe un errore. Un rinvio pregiudiziale sospende il giudizio in cui è stato disposto, non blocca gli altri, e la risposta della Corte di giustizia arriverà fra un anno e mezzo o due. Nel frattempo la prescrizione corre, e ogni anno scolastico che si allontana è un anno che si rischia di perdere.
Quello che cambia non è il momento in cui agire, ma il modo di impostare la domanda. In concreto:
- il conteggio si fa comunque, e sulla parte non toccata dalla Cassazione — i giorni fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, le festività soppresse, le supplenze svolte in periodi senza sospensioni — la posizione è quella di sempre;
- la detrazione delle sospensioni si contesta, non si subisce: gli argomenti del Tribunale di Milano sono ora contenuti in un atto giudiziario citabile, e si spendono in via principale o subordinata secondo il caso;
- conta ciò che la scuola non ha fatto: se non è arrivato alcun invito individuale a fruire delle ferie, con l’avvertimento della perdita, quel silenzio è l’elemento su cui si fonda la domanda — e la prova dell’adempimento resta a carico dell’amministrazione.
Il diritto non è stato ridimensionato in modo definitivo da nessuno: è stato interpretato in senso restrittivo dalla Cassazione a maggio, e quella interpretazione è stata portata in ottobre davanti al giudice che ha l’ultima parola sulle direttive. Chi ha prestato servizio con contratti fino al 30 giugno senza mai ricevere un avviso sulle ferie ha una posizione che oggi vale la pena di far verificare.
Le fonti
- Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza 27 ottobre 2026, R.G. 5692/2026 — rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e sospensione del giudizio.
- Cass., sez. lav., 27 maggio 2026, nn. 16525 e 16530 — l’interpretazione oggi rimessa alla Corte di giustizia.
- Corte giust. UE 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C-569/16 e C-570/16), Kreuziger (C-619/16), Max-Planck-Gesellschaft (C-684/16); 18 gennaio 2024, Comune di Copertino (C-218/22); causa C-266/14 sulla nozione di orario di lavoro.
- Art. 7 direttiva 2003/88/CE; art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali UE; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 5, comma 8, d.l. 95/2012; art. 1, commi 54-56, legge 228/2012; artt. 13 CCNL Scuola 2007 e 95 CCNL 2019-2021.