Tribunale di Massa, Sezione civile, sentenza n. 540/2026 del 5 giugno 2026 (R.G. n. 1055/2025)
| Una donna di quarantadue anni, operata per carcinoma mammario, contrae un’infezione correlata all’assistenza che evolve in sepsi da stafilococco aureo con spondilodiscite, imponendo l’interruzione della chemioterapia adiuvante dopo il primo ciclo. Il Tribunale di Massa accoglie la domanda e condanna l’azienda sanitaria. Il profilo di maggiore interesse è il parametro adottato per valutare la condotta della struttura: non soltanto le conoscenze scientifiche consolidate sullo screening preoperatorio dei portatori nasali di stafilococco, ma anche i requisiti fissati dal sistema di accreditamento istituzionale della Regione Toscana per la prevenzione e il controllo delle ICA, di cui la consulenza ha accertato il mancato riscontro. Accanto a ciò, la decisione affronta la causalità in presenza di due antecedenti nosocomiali alternativi ed egualmente idonei e liquida in via autonoma il danno da perdita di chance di sopravvivenza. |
| Autorità giudicante | Tribunale di Massa, Sezione civile |
| Provvedimento | Sentenza n. 540/2026 del 5 giugno 2026 (R.G. n. 1055/2025) |
| Giudice | dott.ssa Valentina Prudente, in composizione monocratica |
| Materia | Responsabilità sanitaria — infezione correlata all’assistenza (ICA) da stafilococco aureo; perdita di chance di sopravvivenza; consenso informato |
| Parametri richiamati | Letteratura scientifica sullo screening dei portatori nasali di S. aureus; requisiti del sistema di accreditamento istituzionale della Regione Toscana (reg. n. 79/R del 2016, l.r. n. 51/2009) per la prevenzione delle ICA; definizioni ECDC e CDC sui tempi di insorgenza |
| Questione centrale | Quale sia il parametro di valutazione della condotta della struttura in materia di prevenzione delle ICA, e se l’infezione le sia riconducibile pur in presenza di due possibili antecedenti nosocomiali alternativi |
| Esito | Domanda accolta per quanto di ragione; rigettata la domanda di danno da lesione del diritto all’autodeterminazione per mancata allegazione del pregiudizio; spese di lite e di C.T.U. a carico della convenuta |
| Criteri di liquidazione | Tabelle uniche nazionali (d.P.R. n. 12/2025) applicate come parametro equitativo; danno da perdita di chance liquidato in via equitativa |
| Risarcimento riconosciuto | € 307.604,32 — di cui € 276.544,79 a titolo di danno non patrimoniale rivalutato e maggiorato di interessi ed € 31.059,53 a titolo di perdita di chance di sopravvivenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo |
Il fatto
Il 28 novembre 2017 una donna di quarantadue anni veniva sottoposta, presso il reparto di chirurgia generale di un presidio ospedaliero pubblico, a intervento senologico con posizionamento di drenaggio per l’asportazione di un carcinoma mammario ormonodipendente; veniva dimessa il giorno successivo. Il 4 gennaio 2018 le veniva posizionato un catetere venoso centrale a inserzione periferica (PICC) e, tra il 9 e il 29 gennaio, era nuovamente ricoverata per l’avvio della chemioterapia adiuvante, il cui primo ciclo veniva somministrato il 26 gennaio.
Il 10 febbraio 2018 la paziente accedeva al pronto soccorso e riceveva diagnosi di lombalgia con prognosi di sette giorni. Il 15 febbraio, in occasione del day hospital oncologico, la lombalgia risultava persistente e l’emocromo mostrava un incremento notevole di globuli bianchi e neutrofili compatibile con un’infezione severa, senza che a tale rilievo facesse seguito alcun provvedimento. Il 20 febbraio, inviata dal medico di famiglia per sospetta tromboflebite alla radice della coscia sinistra, veniva ricoverata in malattie infettive e dimessa con diagnosi di lombalgia e altre infezioni localizzate.
Il 22 febbraio 2018, per il persistere della sintomatologia dolorosa, la paziente si rivolgeva nuovamente al pronto soccorso e riceveva la diagnosi di setticemia da stafilococco aureo con spondilodiscite cervicale e lombare. Veniva sottoposta a intervento di corporectomia e tracheotomia e proseguiva le cure in reparto di malattie infettive sino alla dimissione dell’11 maggio 2018.
Le conseguenze sono state duplici. Da un lato, postumi permanenti valutati dai consulenti nella misura del 45 per cento per danno neurologico e dell’efficienza estetica, oltre a centoventi giorni di inabilità temporanea. Dall’altro, l’interruzione della chemioterapia adiuvante dopo il primo ciclo, in luogo dei sei mesi programmati, con avvio del solo blocco farmacologico dell’ovaio e della terapia orale.
Le questioni giuridiche
Il collegio peritale ha qualificato l’evento come infezione correlata all’assistenza, riconducendone l’eziologia a due eventi nosocomiali: l’intervento chirurgico e il posizionamento del PICC. Dalla documentazione sanitaria non emergevano procedure o eventi di origine extranosocomiale. I consulenti hanno inoltre rilevato che non risultava eseguito il tampone pre-surgery, né l’eventuale decolonizzazione con mupirocina in caso di positività per stafilococco aureo, richiamando la letteratura che già prima dei fatti segnalava come i portatori nasali presentino un rischio da due a nove volte superiore non solo di infezione del sito chirurgico ma anche di sepsi. La complicanza è stata perciò ritenuta prevedibile, prevenibile e ascrivibile all’ente ospedaliero.
Accanto al parametro scientifico, la consulenza ne ha introdotto uno normativo di fonte regionale. I consulenti hanno infatti verificato il rispetto del piano annuale per le infezioni correlate all’assistenza alla luce del sistema di accreditamento istituzionale della Regione Toscana — il regolamento di attuazione n. 79/R del 17 novembre 2016 della legge regionale n. 51/2009 — che detta requisiti specifici per la prevenzione e il controllo delle ICA, concludendo che nel caso in esame non risultava la sussistenza dei requisiti richiesti in termini di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie. È un passaggio che merita attenzione: la regolazione regionale dell’accreditamento, nata come strumento amministrativo di autorizzazione all’esercizio, viene qui utilizzata come griglia di misurazione della diligenza organizzativa esigibile dalla struttura, entrando nel giudizio di responsabilità attraverso l’accertamento peritale che il Tribunale ha integralmente recepito.
La convenuta ha contestato l’elaborato peritale sotto più profili: l’indeterminatezza della causa dell’infezione, ricondotta a due possibili eventi; la non obbligatorietà del tampone nasale; l’incompatibilità temporale con l’intervento e con il PICC; la riconducibilità della sepsi a una cellulite della coscia sinistra favorita da autosomministrazioni intramuscolari domiciliari. I consulenti hanno replicato che la cellulite, comparsa soltanto il 20 febbraio e non obiettivata negli accessi precedenti, era secondarismo infettivo della spondilodiscite e non suo primum movens, e che i tempi di manifestazione rientravano nei range di riferimento ECDC e CDC sia per l’infezione del sito chirurgico sia per quella da dispositivo intravascolare, potendo quest’ultima realizzarsi non solo per procedure scorrette di inserimento ma anche per errata gestione del catetere durante l’intera durata del suo impiego.
Sul piano causale la decisione contiene il passaggio di maggiore interesse. I consulenti hanno individuato due possibili cause, qualificandole non come concause ma come antecedenti alternativi tra loro, ciascuno di per sé idoneo a determinare l’infezione, e ritenendo impossibile stabilire quale fosse eziologicamente più pregnante. Il Tribunale ne ha tratto che non si pone alcun problema di applicazione del criterio della probabilità prevalente — che imporrebbe di eliminare le ipotesi meno probabili e scegliere tra le rimanenti quella con il maggior grado di conferma — poiché, sia che si acceda all’una sia che si acceda all’altra ricostruzione, l’antecedente è comunque riconducibile all’attività colpevole dei sanitari. È stata perciò respinta la richiesta di rinnovazione della consulenza, ritenuta incombente inutilmente defatigatorio, e si è rilevato che la convenuta non ha assolto l’onere di provare il fattore interruttivo del nesso causale rappresentato dall’autosomministrazione domiciliare.
Quanto alla non obbligatorietà del tampone, il Tribunale ha osservato che la convenuta nulla ha replicato sul fatto che l’importanza dello screening preoperatorio e l’incremento del rischio nei portatori nasali fossero dati ormai acquisiti nella comunità scientifica, limitandosi a rilevare l’assenza di un obbligo formale: rilievo che nulla sposta rispetto alla necessità di provvedervi nel caso concreto, tenuto conto delle conoscenze pacifiche dell’epoca.
Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione è stato invece rigettato. Pur essendo il modulo di consenso informato incompleto, in quanto privo della menzione delle possibili complicanze infettive, il Tribunale ha ricordato che tale danno è risarcibile solo ove dal deficit informativo derivi un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute: pregiudizio che l’attrice non ha neppure allegato.
Sulla liquidazione del danno biologico il giudice ha assunto a parametro le tabelle uniche nazionali, applicandole anche a un evento anteriore alla loro entrata in vigore per ragioni di giustizia sostanziale e richiamando la recente giurisprudenza di legittimità che ne ammette l’utilizzo indiretto come parametro di uniformità ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 11318/2025). La liquidazione è avvenuta in forma congiunta del danno non patrimoniale complessivamente inteso, senza personalizzazione: i consulenti avevano segnalato un’incidenza rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali, ma l’attrice non ha allegato specifici sconvolgimenti delle abitudini di vita, essendosi limitata a richiamare il danno estetico, già valorizzato nella liquidazione tabellare.
Il capo più originale riguarda la perdita di chance di sopravvivenza. Richiamando l’orientamento secondo cui la chance non si identifica con la mera probabilità di un evento ma con la perdita di una possibilità seria e apprezzabile di ottenere un vantaggio, il Tribunale ha valorizzato i chiarimenti peritali: la paziente, quarantaduenne e portatrice di un tumore molto aggressivo, avrebbe beneficiato in misura particolare della chemioterapia adiuvante, che, combinata con la terapia endocrina, avrebbe collocato la mortalità a dieci anni tra il cinque e il dieci per cento, contro il quindici-venti per cento della sola terapia endocrina effettivamente eseguita: da qui la stima della chance perduta nella misura del dieci per cento. Non essendo il danno tabellato, il giudice lo ha liquidato in via equitativa con un metodo esplicitato in quattro passaggi: determinazione della somma spettante in caso di invalidità permanente totale, divisione per gli anni della danneggiata, moltiplicazione per i dieci anni sui quali è proiettata la possibilità di sopravvivenza e applicazione a tale risultato dell’aliquota corrispondente alla chance perduta.
Valutazione sul rischio clinico
La vicenda mostra come un’infezione correlata all’assistenza possa produrre un danno che eccede largamente la sua manifestazione clinica immediata. Qui la sepsi non ha soltanto causato postumi permanenti rilevanti: ha interrotto un percorso oncologico, sottraendo alla paziente il beneficio prognostico della chemioterapia adiuvante. È un effetto a cascata che il calcolo del rischio infettivo raramente incorpora e che, in un reparto oncologico, dovrebbe invece pesare in modo specifico nella valutazione delle misure di prevenzione.
Il primo punto di attenzione riguarda lo screening preoperatorio dei portatori nasali di stafilococco aureo e la conseguente decolonizzazione. Il Tribunale non ha trasformato una buona pratica in obbligo, ma ha affermato che l’assenza di una prescrizione formale non esonera la struttura quando la conoscenza scientifica del rischio è consolidata: è la stessa logica che governa l’adeguamento agli standard tecnologici e organizzativi. Il secondo riguarda la gestione del catetere venoso centrale, per il quale i consulenti hanno ricordato che il rischio infettivo non si esaurisce nella fase di inserimento ma accompagna l’intera durata dell’impiego, coinvolgendo le manovre di manipolazione e le infusioni.
Il terzo, e forse il più istruttivo, riguarda i segnali di allarme non raccolti. La sequenza ricostruita in sentenza — lombalgia acuta con dimissione, persistenza del dolore, emocromo indicativo di infezione severa senza provvedimenti conseguenti, ulteriore accesso e infine diagnosi di sepsi — descrive una catena di occasioni mancate lungo un arco di quasi due settimane. Il dato di laboratorio disponibile il 15 febbraio era, di per sé, un segnale di sistema: la sua mancata presa in carico è il tipo di evento che una revisione interna dei percorsi dovrebbe intercettare a prescindere dall’esito giudiziario.
Il rilievo destinato ad avere le conseguenze più durature è però quello sui requisiti regionali di accreditamento. I requisiti che la Regione Toscana detta per la prevenzione e il controllo delle ICA sono nati come condizione amministrativa per l’esercizio dell’attività sanitaria; questa pronuncia mostra che possono operare anche come parametro di giudizio nel contenzioso risarcitorio, perché definiscono in modo verificabile che cosa la struttura era tenuta a fare. Ne discende che il piano annuale ICA, le procedure di sorveglianza, la formazione del personale e la tracciabilità degli audit non sono adempimenti burocratici destinati a restare interni: sono il materiale con cui la struttura dimostra, o non riesce a dimostrare, di avere adempiuto.
La conseguenza pratica è duplice. Per le direzioni sanitarie, il perimetro dell’esigibile non coincide con l’elenco degli obblighi espressi, ma si estende ai requisiti di accreditamento e alle evidenze scientifiche consolidate al momento della prestazione: due fonti che nel caso in esame hanno convergito nella stessa direzione. Per il paziente e per chi lo assiste, questi documenti — quando esistono e sono accessibili — costituiscono un termine di raffronto oggettivo tra ciò che era prescritto e ciò che è stato fatto. Ciò che non risulta dalla documentazione, nel giudizio di responsabilità, equivale a ciò che non è stato fatto.