Omessa diagnosi di trombosi venosa profonda da parte del medico di medicina generale: dalla perdita di chance al danno da perdita del rapporto parentale

Studi BeF
La Corte d’Appello di Firenze riforma la decisione di primo grado in tema di responsabilità del medico di medicina generale per omessa diagnosi di trombosi venosa profonda dell’arto superiore, complicata in embolia polmonare massiva con esito mortale. Il Collegio riqualifica il pregiudizio: non una perdita di chance di sopravvivenza, ma il danno da perdita del rapporto parentale conseguente a un decesso causalmente ricollegabile, secondo il criterio del «più probabile che non», alla condotta omissiva. Ai congiunti è riconosciuto un risarcimento di € 219.016,00. Confermata l’esclusione di responsabilità dello specialista dermatologo; affermato l’obbligo di manleva dell’assicuratore.
SENTENZA
Autorità giudicanteCorte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta civile
Numero e dataSent. n. 2402/2026 – decisa il 22 giugno 2026, pubblicata il 29 giugno 2026
R.G.n. 2081/2024
CollegioDania Mori (Presidente); Maria Teresa Paternostro (Consigliere relatore ed estensore); Paola Caporali (Consigliere)
Provvedimento impugnatoTribunale di Pisa, sent. n. 1100/2024 (giudice monocratico Giuseppe Laghezza), pubblicata il 13 settembre 2024
MateriaResponsabilità sanitaria – medico di medicina generale – omessa diagnosi di trombosi venosa profonda – embolia polmonare
PartiErede della paziente (appellante); medico di medicina generale (appellata); specialista dermatologo (terzo chiamato); azienda ospedaliera universitaria e imprese assicuratrici
Disciplina applicabileD.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 (decreto Balduzzi), ratione temporis (fatti del 2010)
RiferimentiArtt. 1218, 2043, 2055, 1298, 1362, 1366 c.c.; Cass. n. 5641/2018; n. 26851/2023; n. 21404/2021; n. 14258/2020; n. 10579/2021; n. 21339/2025; n. 5769/2024; Tabelle di Milano 2024
EsitoRiforma della sentenza di primo grado; accertata la responsabilità del medico curante
Risarcimento riconosciuto€ 219.016,00 (già attualizzato), oltre interessi sulla somma devalutata dal 28 settembre 2010 e rivalutata anno per anno

Il fatto

La vicenda riguarda una paziente ultrasettantacinquenne, affetta da obesità grave, ipertensione arteriosa in compenso farmacologico e da una sindrome post-trombotica agli arti inferiori, con ulcerazioni cutanee croniche trattate nel tempo da più specialisti. Dopo un intervento di innesto cutaneo eseguito nel gennaio 2010, si instaurava un progressivo allettamento, aggravato dal sovrappeso e dalle limitazioni funzionali.

Circa un mese prima del decesso, il medico di medicina generale annotava nel diario clinico-assistenziale, in due distinte occasioni (24 e 31 agosto 2010), la presenza di una tumefazione asimmetrica dell’arto superiore sinistro, descritta come «edema arto superiore sinistro», procedendo il 31 agosto anche alla palpazione della regione ascellare. Nella successiva visita del 21 settembre 2010 veniva richiesta una valutazione fisiatrica domiciliare, senza dare atto della risoluzione della problematica e senza disporre approfondimenti diagnostici.

Il 28 settembre 2010 la paziente accedeva d’urgenza al pronto soccorso per gravi difficoltà respiratorie; la TC del torace documentava un esteso quadro di tromboembolia polmonare bilaterale. Nonostante le terapie d’urgenza, la paziente decedeva nella stessa giornata per embolia polmonare massiva.

Secondo il collegio peritale, un ecoDoppler venoso della regione ascellare e succlavia — esame non invasivo, di facile esecuzione e di rapida accessibilità — avrebbe consentito di rilevare la trombosi venosa profonda in oltre il 90% dei casi; la conseguente, tempestiva terapia anticoagulante avrebbe ridotto sensibilmente il rischio di complicanza embolica. Nessun addebito è stato mosso allo specialista dermatologo, che aveva in cura una condizione cutanea circoscritta agli arti inferiori, restando la gestione clinica globale in capo al medico curante.

Questioni giuridiche

Perdita di chance o danno da perdita del risultato. Il Tribunale di Pisa aveva qualificato il pregiudizio come perdita di chance di sopravvivenza, rigettando peraltro la domanda dei congiunti, formulata iure proprio a titolo di danno parentale. La Corte d’Appello riforma tale impostazione: quando l’evento di danno non consiste in una mera possibilità — sinonimo di incertezza del risultato sperato — ma nel risultato mancato, ossia nella perdita anticipata della vita, non è corretto discorrere di chance perduta, bensì di un diverso e autonomo evento di danno (Cass. n. 5641/2018; n. 26851/2023).

Il nesso causale e la regola del «più probabile che non». Sul piano eziologico, il Collegio ritiene sussistente il nesso tra l’omessa diagnosi di trombosi venosa profonda, la mancata terapia anticoagulante e il decesso, secondo il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza. La motivazione supera il dato statistico tratto da uno studio risalente al 1960 — valorizzato dai consulenti per stimare una perdita di chance — osservando che gli stessi ausiliari danno atto di come la letteratura più recente indichi, con la terapia eparinica, una sopravvivenza nell’ordine del 90% dei casi. La fragilità clinica della paziente, lungi dall’incrinare il nesso, ne rafforza la rilevanza, rendendo il trattamento ancora più determinante.

La natura extracontrattuale del danno parentale iure proprio. Il danno da perdita del rapporto parentale invocato dai congiunti in proprio ha natura extracontrattuale, sia nei confronti della struttura sia nei confronti del medico curante, non rientrando i parenti nella categoria dei terzi protetti dal contratto (Cass. n. 21404/2021; n. 14258/2020). La diversa qualificazione, tuttavia, non incide sull’accertamento della responsabilità, integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.

La prova e la liquidazione del danno parentale. L’esistenza del vincolo di parentela fa presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, gravando sul danneggiante l’onere di provare l’assenza del legame affettivo (Cass. n. 21339/2025; n. 5769/2024). Nel caso di specie tale prova contraria non è stata fornita. La liquidazione è operata con il sistema a punti delle Tabelle di Milano 2024 (valore punto pari a € 3.911,00; Cass. n. 10579/2021), tenuto conto dell’età della vittima e della superstite, dell’assenza di prova della convivenza e della sopravvivenza di altro congiunto, per un totale di € 219.016,00.

L’esclusione del terzo e la manleva assicurativa. È confermata l’esclusione di responsabilità dello specialista dermatologo, in ragione della diversità delle obbligazioni assunte: la verifica dello stato generale di salute competeva al medico di base, mentre l’attività specialistica era circoscritta al trattamento delle ulcerazioni degli arti inferiori. Quanto alla garanzia assicurativa, il Collegio interpreta la polizza in senso ampliativo e secondo buona fede (artt. 1362 e 1366 c.c.): l’indicazione della specializzazione non ne delimita l’oggetto, e il danno non patrimoniale da perdita del congiunto rientra nella copertura, con conseguente obbligo di manleva dell’assicuratore nei limiti del massimale.

Principi di diritto di maggiore interesse La sentenza afferma alcuni principi di notevole rilievo: la morte conseguente a omessa diagnosi non integra automaticamente una perdita di chance; quando, secondo il criterio del «più probabile che non», una diagnosi tempestiva avrebbe evitato il decesso, il danno è quello da morte causalmente riconducibile alla malpractice;il giudice può discostarsi dalla CTU quando ne condivida i dati scientifici ma non il ragionamento giuridico;il danno da perdita del rapporto parentale tra genitore e figlio è normalmente provato per presunzioni, salvo prova contraria;il medico di medicina generale mantiene una posizione di garanzia sulla gestione complessiva del paziente, distinta da quella dello specialista che intervenga per uno specifico settore clinico;gli eredi che agiscono iure proprio per il danno parentale fanno valere una responsabilità di natura extracontrattuale.

Valutazione sul rischio clinico

La vicenda offre spunti di riflessione sul piano della prevenzione dell’errore, prima ancora che su quello della responsabilità. Il segnale clinico — un edema asimmetrico di un arto, ancorché superiore — era stato rilevato e annotato: il punto critico non risiede nella mancata percezione del sintomo, ma nella sua mancata traduzione in un percorso diagnostico. La disponibilità di un esame semplice, non invasivo e ampiamente accessibile come l’ecoDoppler venoso rende evidente come la chiusura del ciclo diagnostico — dall’osservazione del segno all’accertamento strumentale — costituisca uno snodo decisivo nella gestione domiciliare del paziente fragile.

Emerge, inoltre, il tema della continuità e del coordinamento tra figure professionali diverse. La presenza di più specialisti a fianco del medico di medicina generale non frammenta la responsabilità della gestione clinica globale, che resta riferibile a chi ha in carico la valutazione complessiva delle condizioni del paziente. La chiara individuazione di tale responsabilità è funzionale non solo all’accertamento giudiziale ex post, ma soprattutto alla sicurezza delle cure.

In un’ottica di miglioramento, il caso conferma il valore della tracciabilità documentale e della tempestività degli approfondimenti: annotare un segno clinico e, al contempo, attivare l’accertamento che esso richiede rappresenta la misura più efficace per trasformare un rischio noto in un esito prevenibile.

Il testo integrale del provvedimento, nella versione oscurata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, è consultabile al seguente collegamento: SENTENZA

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Articoli correlati

Omessa esecuzione di un intervento programmato e perdita anticipata della vita: il risarcimento ai congiunti

Infezione correlata all’assistenza e responsabilità organizzativa della struttura sanitaria