Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1176 del 15 dicembre 2025
GIURISPRUDENZA
Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1176 del 15 dicembre 2025
| Un bambino nasce con asfissia perinatale grave e riporta una paralisi cerebrale infantile irreversibile. I sanitari disponevano dei segnali per intervenire. Non lo hanno fatto. Il Tribunale di Pisa accerta la responsabilità esclusiva della struttura e condanna al risarcimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. |
Scheda tecnica
| Autorità giudicante | Tribunale Ordinario di Pisa – Sezione Civile |
| Sentenza | n. 1176/2025 — depositata il 15 dicembre 2025 |
| R.G. | n. 2186/2022 |
| Tipo di danno | Asfissia perinatale – paralisi cerebrale infantile bilaterale (tipo misto spastico-discinetico) |
| Condotta contestata | Omessa esecuzione del taglio cesareo nonostante tracciato CTG patologico (cat. III) dalle ore 10.40; prolungamento anomalo del periodo espulsivo (8 ore); mancata registrazione dell’attività contrattile |
| Esito | Responsabilità esclusiva della struttura sanitaria accertata ex art. 1228 c.c. |
| Tabelle applicate | Tabelle di Milano 2024 (danno biologico); Tabelle di Roma (danno riflesso dei genitori) |
| Risarcimento riconosciuto | € 3.656.165,32 complessivi (danno biologico € 1.770.943,91 + danno riflesso genitori € 822.830,82 + spese assistenza futura € 1.062.806,00) |
Il fatto clinico
Una donna giunge in ospedale al termine di una gravidanza normodecorsa (39° settimana). Il parto procede per via naturale. Il monitoraggio fetale — il tracciato cardiotocografico (CTG) — diventa patologico alle 10.40 del mattino del 7 giugno 2016: frequenza cardiaca alterata, variabilità ridotta o assente. Secondo i protocolli scientifici, si tratta di un tracciato di categoria III, che indica la necessità di espletare il parto senza misure conservative. I sanitari non intervengono.
Il periodo espulsivo si prolunga per otto ore — a fronte di un massimo fisiologico di tre — e il bambino nasce alle 11.45, pallido, ipotonico, in assenza di respiro autonomo. Viene rianimato immediatamente, intubato manualmente e trasferito in terapia intensiva neonatale. La diagnosi all’uscita dal reparto è “asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica moderata-grave”. Nei mesi successivi viene accertata la diagnosi definitiva: paralisi cerebrale infantile bilaterale di tipo misto spastico-discinetico.
Il bambino, all’epoca della sentenza di nove anni, non deambula autonomamente, non si alimenta senza assistenza, non comunica se non attraverso vocalizzazioni. Non mantiene la posizione eretta né seduta in modo autonomo. Necessita di cura continua per ogni atto della vita quotidiana, compresi i bisogni fisiologici.
Commento tecnico-giuridico
La consulenza tecnica d’ufficio individua tre distinti profili di responsabilità, ciascuno autonomamente sufficiente a fondare l’addebito.
Il primo e decisivo è la mancata rilevazione dell’anomalia del tracciato CTG. Dal referto peritale risulta che dalle ore 10.41 il tracciato diventa di categoria III — quella dei tracciati patologici — con frequenza da 140 a 190 bpm, variabilità ridotta o a tratti assente. I periti accertano che intorno alle ore 11.00, trovandosi già in sala, vi erano il tempo e le condizioni per eseguire il taglio cesareo. Non è stato fatto.
Il secondo profilo riguarda il prolungamento anomalo del periodo espulsivo: otto ore a fronte di un massimo di tre. La CTU è esplicita: questo elemento, unitamente alle alterazioni CTG, rende conto del danno ipossico instauratosi. La dilatazione completa era già alle ore 3.30: i periti rilevano che l’intervento cesareo sarebbe stato indicato almeno a partire dalle ore 7.30.
Il terzo profilo — spesso sottovalutato nella pratica — è la mancata registrazione dell’attività contrattile in alcune fasi del travaglio. L’assenza di registrazione non consente di rilevare l’insorgenza di ipertoni uterini prolungati, pericolosi per la salute fetale. Una lacuna documentale che è insieme un errore clinico e un problema probatorio per la difesa della struttura.
La struttura ha tentato di attribuire il danno a cause naturali preesistenti: una corioamniosite, un giro di cordone, un’iperspiralizzazione del funicolo. Il Tribunale respinge questa tesi con argomento netto: i fattori naturali erano predisponenti — non sufficienti da soli a provocare il danno. La CTU richiama studi clinici che escludono correlazione tra corioamnionite e acidosi metabolica fetale. Il cesareo tempestivo avrebbe eliminato o ridotto significativamente gli effetti dell’ipossia.
Sul piano del quantum, la sentenza è rilevante per tre aspetti. In primo luogo, applica una personalizzazione del 25% sul danno biologico (90-95% di invalidità permanente), motivata analiticamente dalla compromissione totale di ogni autonomia cognitiva e relazionale. In secondo luogo, liquida il danno riflesso dei genitori applicando le Tabelle di Roma — confermando l’orientamento della Cassazione (ord. n. 13540/2023) secondo cui le tabelle milanesi non prevedono ancora una voce specifica per il danno dei congiunti del macroleso. In terzo luogo, quantifica le spese di assistenza futura detraendo obbligatoriamente le provvidenze pubbliche (indennità di frequenza, poi pensione di invalidità e accompagnamento), in applicazione della recente Cassazione n. 31684/2024.
La voce della perdita della capacità lavorativa viene invece ricondotta al danno biologico, senza liquidazione autonoma, in conformità con Cass. n. 1754/2023: per i neonati, non è possibile accertare nemmeno in via di chance un concreto danno patrimoniale in termini lavorativi.
Nota di rischio clinico e prevenzione
Questa sentenza è uno specchio diretto di un processo clinico noto e prevenibile. La classificazione dei tracciati cardiotocografici in categorie I, II e III è codificata dalla letteratura scientifica internazionale e recepita nelle linee guida nazionali. Un tracciato di categoria III impone un’azione immediata: non la vigilanza attesa, non le misure conservative, ma l’espletamento del parto.
Il punto critico non è la complessità della diagnosi — è la sua esecuzione. I periti scrivono che “intorno alle ore 11.00 vi era il tempo per eseguire il cesareo”. Questo significa che il tracciato era disponibile, i segnali erano leggibili, la struttura era attrezzata. La finestra terapeutica c’era. Non è stata utilizzata.
Sul piano della prevenzione, le criticità emerse suggeriscono almeno tre aree di intervento strutturale: la formazione continua del personale ostetrico sulla classificazione e gestione dei tracciati CTG patologici; l’adozione di protocolli interni che impongano un time-out documentato ogni volta che il periodo espulsivo supera le tre ore; la garanzia della registrazione continua e completa dell’attività contrattile per l’intera durata del travaglio.
La documentazione clinica non è solo un adempimento burocratico: è la traccia che consente — in tempo reale e in sede di accertamento successivo — di valutare le decisioni prese. Lacune nella registrazione non proteggono la struttura: la espongono.
La sentenza
Il testo integrale della sentenza Tribunale di Pisa n. 1176 del 15/12/2025
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