Suicidio medicalmente assistito negato a paziente con atrofia multisistemica: il catetere vescicale non è trattamento di sostegno vitale. Il Tribunale: La legge produce un’ingiustizia.

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Tribunale di Pisa – Collegio, Ordinanza R.G. n. 30/2026, depositata il 9 marzo 2026

Un paziente affetto da atrofia multisistemica — totalmente allettato, dipendente da assistenza continua, portatore di catetere vescicale permanente — chiede di accedere al suicidio medicalmente assistito. Il Comitato Etico esprime parere favorevole. La Commissione medica lo nega: il catetere vescicale non integra, secondo la sua valutazione, la condizione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, rigetta il reclamo. Eppure scrive, con parole inusuali per un provvedimento giudiziario, che la legge così com’è “produce un’ingiustizia”.

Scheda tecnica

ProvvedimentoTribunale Ordinario di Pisa – composizione collegiale (Pres. Laghezza, rel. Pruneti, Tavella), Ordinanza R.G. n. 30/2026, depositata il 9 marzo 2026
Tipo di attoOrdinanza su reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Patologia del richiedenteAtrofia multisistemica a decorso progressivo e irreversibile; totale allettamento; dipendenza continua da assistenza di terzi; ossigenoterapia; insulina (4 volte/die); catetere vescicale permanente
Quadro normativoSentenza Corte Costituzionale n. 242/2019 (requisiti sostanziali); n. 135/2024 (nozione di trattamento di sostegno vitale); n. 132/2025 (autosomministrazione); Legge Regione Toscana n. 16/2025 (prima legge regionale in Italia sulla materia)
Questione controversaSe il catetere vescicale permanente e la dipendenza da assistenza di terzi integrino il requisito del “trattamento di sostegno vitale” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale
EsitoReclamo rigettato per difetto di fumus boni iuris; il requisito sub (c) — mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale — non è ritenuto integrato allo stato attuale delle condizioni cliniche
Non applicabile (procedimento cautelare in materia di diritti della persona)

Il fatto clinico

Il paziente è affetto da atrofia multisistemica, patologia neurodegenerativa progressiva e irreversibile. Al momento del procedimento è totalmente allettato, privo di autonomia motoria, dipendente in via continuativa dall’assistenza di terzi per lo svolgimento di tutte le funzioni vitali quotidiane. È portatore di catetere vescicale permanente, pratica ossigenoterapia per alcune ore al giorno e assume insulina quattro volte al giorno.

In data 30 aprile 2025 presenta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana istanza per la verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019. Il Comitato Etico territorialmente competente esprime parere favorevole: constata il grave grado di sofferenza psicofisica, la capacità di autodeterminarsi del paziente e l’assenza di bisogni non presi in carico.

La Commissione medica multidisciplinare aziendale, tuttavia, giunge a conclusione opposta. In sede di visita domiciliare rileva che il paziente respira autonomamente, sostiene una conversazione prolungata, si alimenta con dieta omogenea, evacua spontaneamente. Quanto al catetere vescicale, lo specialista urologo indica che la sua eventuale rimozione non determinerebbe con ragionevole previsione la morte in un breve lasso di tempo: gli scenari possibili comprendono la ripresa della minzione spontanea, il riposizionamento del catetere o, nel peggiore dei casi, un’insufficienza renale in tempi non quantificabili. La Commissione nega quindi la sussistenza del presupposto del mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. Il parere negativo viene confermato anche a seguito di una seconda valutazione condotta nelle more del procedimento cautelare.

Commento tecnico-giuridico

L’ordinanza si colloca in un territorio giuridico ancora in gran parte privo di legge: la Corte Costituzionale ha aperto la strada con la sentenza n. 242/2019, ha affinato la nozione di trattamento di sostegno vitale con la n. 135/2024 e ha chiarito i profili dell’autosomministrazione con la n. 132/2025, ma il legislatore statale non ha ancora provveduto. La Toscana è stata la prima regione in Italia a disciplinare la materia con la legge regionale n. 16/2025, parzialmente dichiarata incostituzionale per invasione della competenza statale, ma con effetti pratici sostanzialmente limitati: come precisa il Tribunale, la dichiarazione di illegittimità delle parti invase “lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni, di ottenere dalle aziende sanitarie il farmaco, i dispositivi occorrenti e l’assistenza” (Corte Cost. n. 204/2025).

Il nucleo della controversia è la nozione di trattamento di sostegno vitale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2024, ha adottato una definizione funzionale e non meramente strumentale: rientrano nel concetto tutte le procedure — farmaci, presidi, macchinari, ma anche manovre assistenziali come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri urinari, l’aspirazione del muco bronchiale — che si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo. Il criterio decisivo non è la complessità tecnica del presidio, ma la prevedibile tempistica del decesso in caso di interruzione.

Su questo punto il Tribunale applica un’interpretazione restrittiva, motivata dalla “delicatezza dei temi coinvolti e dei rischi connessi, aggravati dal vuoto normativo”. Quanto al catetere vescicale, l’incertezza sul piano eventistico e temporale — documentata dalla relazione dell’urologo — è ritenuta decisiva: gli scenari alternativi alla morte sono plurimi e i tempi non quantificabili. Il requisito non è integrato.

Il Tribunale esclude anche che la dipendenza continuativa da assistenza di terzi possa, da sola, costituire trattamento di sostegno vitale. Su questo punto la giurisprudenza è costante: la mera assistenza personale del caregiver, per quanto penetrante e indispensabile alla sopravvivenza quotidiana, non equivale a un trattamento sanitario la cui interruzione provochi la morte in tempi brevi.

Il passaggio più significativo dell’ordinanza è però quello in cui il Collegio non si limita ad applicare il diritto, ma ne prende le distanze sul piano della giustizia sostanziale. Il Tribunale scrive esplicitamente che il requisito del trattamento di sostegno vitale “finíssce per precludere l’accesso a una fine dignitosa della propria esistenza a soggetti affetti da patologie irreversibili, caratterizzate da atroci e intollerabili sofferenze, con l’effetto di negare ciò che, ceteris paribus, in un prossimo futuro sarà loro dovuto”. Un effetto che — precisa l’ordinanza — “ha un costo di difficile giustificazione: impone un surplus di indicibile sofferenza ai richiedenti, e a chi è loro vicino”.

In sostanza: la legge, così com’è, produce un’ingiustizia. Il paziente che oggi non ha ancora raggiunto la soglia del trattamento di sostegno vitale sarà forse ammesso domani, quando la malattia avrà ulteriormente progredito e le sue sofferenze saranno ancora maggiori. Il diritto arriva, ma in ritardo. E il ritardo ha un costo umano che il Tribunale sceglie di nominare, pur non potendo rimediarlo.

Nota

Questo provvedimento non riguarda un errore medico. Lo pubblichiamo perché il diritto alla salute non si esaurisce nella tutela contro i danni da malpractice: comprende anche il diritto del paziente a governare le scelte che riguardano il proprio corpo, la propria sofferenza, la propria fine. Il suicidio medicalmente assistito è oggi, in Italia, un diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale ma privo di legge. L’assenza di disciplina normativa nazionale si traduce in percorsi lunghi, incerti, spesso dolorosi per i pazienti e per le loro famiglie. La Toscana è stata la prima regione a tentare di colmare questo vuoto con una legge propria. La vicenda descritta in questa ordinanza è una delle prime applicazioni concrete di quel tentativo, e ne mostra anche i limiti strutturali.

Il dibattito su questi temi continuerà ad attraversare le aule dei tribunali finché il Parlamento non legifererà. Come osservatorio sulla responsabilità sanitaria, seguiremo l’evoluzione della giurisprudenza su questo fronte con la stessa attenzione che dedichiamo agli altri diritti del paziente.

L’ordinanza

Il testo integrale dell’ordinanza Tribunale di Pisa – Collegio, Ordinanza R.G. n. 30/2026, depositata il 9 marzo 2026

Note

1.  Corte Costituzionale, sentenza n. 242/2019: ha individuato i quattro requisiti sostanziali per l’accesso al suicidio medicalmente assistito (patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale; capacità di prendere decisioni libere e consapevoli) e ha affidato la verifica al Servizio Sanitario Nazionale.

2.  Corte Costituzionale, sentenza n. 135/2024: ha precisato la nozione funzionale e non meramente strumentale di “trattamento di sostegno vitale”, includendovi tutte le procedure la cui omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.

3.  Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2025: ha affermato che il Servizio Sanitario Nazionale può e deve mettere a disposizione del paziente un’apparecchiatura che consenta l’autosomministrazione del farmaco letale anche in condizioni di grave limitazione motoria.

4.  Corte Costituzionale, sentenze n. 66/2025 e n. 204/2025: hanno dichiarato la parziale illegittimità della Legge Regione Toscana n. 16/2025 per invasione della competenza statale, precisando però che la dichiarazione di illegittimità lascia intatto il diritto della persona, una volta verificati positivamente i requisiti, di ottenere dall’azienda sanitaria il farmaco, i dispositivi e l’assistenza necessari.

5.  Legge Regione Toscana n. 16/2025: prima legge regionale in Italia a disciplinare le modalità organizzative per l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito, promulgata il 14 marzo 2025.

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