Informato di cosa? Non basta affermare che il consenso c’è stato, bisogna dimostrare cosa si è spiegato al paziente

Studi BeF

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2968/2026 — Non basta affermare che il consenso c’è stato: bisogna dimostrare cosa è stato effettivamente spiegato al paziente. Condanna confermata a € 10.023.

“Il consenso informato non è una dichiarazione generica resa a voce. È un atto che presuppone una comunicazione reale, specifica e completa su cosa si sta per fare, quali sono i rischi, quali le alternative. E deve avvenire prima del trattamento, non dopo.”

Scheda

Autorità giudicanteCorte di Cassazione — Sezione Civile
ProvvedimentoOrdinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026
R.G.n. 23830/2022
EsitoRicorso dell’ASP dichiarato inammissibile — Condanna al risarcimento confermata
Danno clinicoFrattura scomposta del polso trattata in modo conservativo anziché chirurgico; esiti permanenti sulla funzionalità del polso
Danno giuridicoResponsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. — Insufficienza del consenso informato orale generico — Il consenso non giustifica la scelta terapeutica errata — Irrilevanza del concorso colposo del paziente quando l’errore è a monte
Risarcimento riconosciuto€ 10.023 oltre interessi (condanna di merito confermata) + € 3.200 spese processuali in Cassazione

Il fatto clinico

Un paziente si frattura il polso e viene trattato in modo conservativo — con il gesso — presso una struttura dell’ASP di Agrigento. La frattura è però scomposta, e il trattamento scelto si rivela inadeguato: la guarigione non è soddisfacente, con esiti permanenti sulla funzionalità del polso. Il paziente agisce in giudizio. Il Tribunale di Sciacca accerta la responsabilità e condanna al risarcimento di € 10.023 oltre interessi. La Corte d’Appello di Palermo conferma. L’ASP ricorre in Cassazione su due fronti con due motivi: il concorso colposo del paziente e la validità del consenso informato orale.

Il commento tecnico-giuridico

Questa ordinanza vale molto più del caso che decide. Il risarcimento è modesto, la vicenda clinica è semplice. Ma i due principi che la Cassazione enuncia — sul concorso colposo del paziente e sul consenso informato — hanno una portata generale che riguarda ogni vertenza in materia di responsabilità sanitaria.

Primo principio: il mancato controllo del paziente non interrompe il nesso causale se l’errore è a monte. L’ASP aveva sostenuto che il paziente avrebbe contribuito al proprio danno non presentandosi alla visita di controllo del 9 ottobre 2009, invocando l’art. 1227 c.c. La Cassazione respinge la tesi con nettezza. La frattura era scomposta: una frattura di questo tipo difficilmente si riallinea con il solo gesso, indipendentemente dai controlli successivi. La scelta terapeutica conservativa era già errata al momento in cui venne effettuata. Il comportamento successivo del paziente — presentarsi o non presentarsi a un controllo — non può spezzare interrompere un nesso causale che si era già formato. L’errore è nella diagnosi e nella scelta della terapia.

Questo principio ha implicazioni pratiche rilevanti. Le strutture sanitarie invocano spesso il concorso colposo del paziente — mancata compliance, visite saltate, terapie non seguite — per ridurre o escludere la propria responsabilità. La Cassazione chiarisce che questo argomento regge ha fondamento solo se il comportamento del paziente è causalmente rilevante rispetto a un trattamento che era corretto al momento in cui è stato scelto. Se invece la scelta terapeutica era già sbagliata, il comportamento successivo del paziente è irrilevante ai fini del nesso causale.

Secondo principio: il consenso informato orale generico non è consenso. L’ASP aveva sostenuto di avere acquisito il consenso del paziente in forma orale e di avere consegnato, dopo il trattamento, una relazione scritta con tutte le informazioni necessarie. La Cassazione smonta entrambe le argomentazioni con argomentazioni che vale la pena leggere con attenzione.

Sul consenso orale: la Corte non dice che il consenso debba essere necessariamente scritto. Dice ma afferma  che deve esso essere dimostrabile nel suo contenuto. Affermare che “il paziente è stato informato” senza indicare cosa gli è stato detto — quali rischi, quali alternative terapeutiche, quali conseguenze prevedibili in caso di scelta conservativa anziché chirurgica — è un’affermazione generica che non costituisce prova. Il problema non è la forma del consenso, ma la sua sostanza.

Sulla relazione post-trattamento: consegnare informazioni dopo che il trattamento è già stato effettuato non sana la mancanza di consenso preventivo. Il consenso informato serve a garantire al paziente il diritto di scegliere consapevolmente prima di sottoporsi a un trattamento, non a documentare a posteriori cosa è stato fatto. Una relazione di dimissione o un foglio illustrativo successivo all’intervento non può svolgere questa funzione.

Terzo principio: il consenso non copre l’errore terapeutico. La Cassazione afferma con chiarezza un principio che vale come regola generale: il consenso del paziente — anche se correttamente acquisito, anche se specifico e documentato — non scrimina può giustificare una scelta terapeutica/interventistica tecnicamente errata. Il paziente, per quanto informato, non è un medico. Non può essere chiamato a rispondere degli errori clinici di chi lo ha curato. Le due valutazioni — correttezza del consenso e correttezza della terapia — sono e restano distinte e indipendenti.

Questo principio ha un corollario importante: una struttura sanitaria non può difendersi da una contestazione di errore terapeutico adducendo che il paziente aveva acconsentito al trattamento. Il consenso riguarda l’autonomia decisionale del paziente — il diritto di sapere e di scegliere — non la correttezza medica/tecnica di ciò che viene poi eseguito. Confondere i due piani è un errore difensivo che la Cassazione ha più volte sanzionato.

La nota di rischio clinico e prevenzione

Questa ordinanza contiene indicazioni utili sia per chi ha subito un danno sia per le strutture sanitarie che vogliono gestire correttamente il processo di acquisizione del consenso.

Il consenso deve essere specifico nel contenuto. Non è sufficiente un modulo standard con formule generiche, né una dichiarazione orale non documentata. Il consenso deve indicare, per il caso concreto: la diagnosi, le opzioni terapeutiche disponibili, i rischi specifici della terapia proposta, le conseguenze prevedibili delle alternative. Tutto questo deve essere verificabile — il che nella pratica significa documentato.

Il consenso deve essere preventivo. Le informazioni fornite dopo il trattamento non sostituiscono il consenso. Il paziente ha il diritto di ricevere le informazioni in un momento in cui può ancora scegliere: prima che il trattamento venga effettuato, con tempo sufficiente per valutare e decidere.

La scelta terapeutica è responsabilità del medico, non del paziente. Il consenso non trasferisce sul paziente la responsabilità delle scelte cliniche. Se il trattamento è sbagliato sul piano tecnico, il consenso non esonera il professionista. Per chi ha subito un danno: se la struttura sostiene di avere ottenuto il consenso ma non è in grado di dimostrare cosa sia stato effettivamente spiegato, quel consenso non regge in giudizio.

Testo integrale dell’ordinanza: Cassazione-2968-2026

studibef.it — Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria

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