| In un giudizio di rinvio dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Firenze accerta la responsabilità della struttura sanitaria per la paraplegia conseguita a un intervento neurochirurgico e ribadisce un principio cardine in tema di causalità: quando l’evento deriva dal concorso tra una condotta medica colposa e cause naturali – le patologie preesistenti del paziente – il nesso di causalità materiale non è frazionabile e la struttura risponde dell’intero evento; le preesistenze rilevano soltanto sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione del danno biologico differenziale. Riconosciuto, iure successionis, un danno biologico di € 246.592,83, liquidato con la Tabella Unica Nazionale e, per la premorienza della vittima, secondo il criterio del danno “intermittente”, oltre spese. |
| Sentenza | |
| Autorità | Corte d’Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile – giudizio di rinvio dalla Cassazione |
| Collegio | dott.ssa Dania Mori (Presidente); dott.ssa Carla Santese; dott.ssa Maria Teresa Paternostro (relatrice) |
| Estremi | Sentenza n. 1959/2026 – R.G. n. 2126/2024 (pubbl. 18.05.2026) |
| Materia | Responsabilità sanitaria – concorso di cause; causalità materiale e giuridica; danno biologico differenziale |
| Esito | Accertata la responsabilità della struttura per la malpractice (cassata la precedente sentenza d’appello n. 940/2022) |
| Risarcimento riconosciuto | Danno biologico (iure successionis): € 246.592,83 (di cui € 228.075,90 per invalidità permanente, liquidata col criterio del danno “intermittente”, ed € 18.516,93 per inabilità temporanea). Oltre € 8.166,93 per spese di assistenza e ausili, spese di consulenza (€ 1.200,00 ed € 2.000,00 oltre IVA) e i ¾ delle spese di lite di tutti i gradi; spese di CTU a carico della struttura. |
Il fatto clinico
Una paziente, sordomuta dalla nascita e con un quadro clinico complesso (esiti di rottura di aneurisma cerebrale parzialmente embolizzato, pregresso ictus ischemico, vasculopatia sistemica e ipertensione), era portatrice di una derivazione spino-peritoneale. Nel gennaio 2013, per una sospetta occlusione del catetere, veniva sottoposta a un intervento di rimozione e sostituzione della derivazione con altra ventricolo-peritoneale. Pochi minuti prima della procedura le veniva somministrata eparina a basso peso molecolare a scopo di profilassi antitrombotica.
Nei giorni successivi insorgeva una progressiva difficoltà motoria agli arti inferiori; una risonanza eseguita a tre giorni dall’intervento evidenziava un ematoma del canale vertebrale, prontamente sottoposto a svuotamento ed emostasi. Residuava una paraplegia flaccida degli arti inferiori con incontinenza urinaria. La consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo (ex art. 696-bis c.p.c.) escludeva profili di colpa nella manovra chirurgica e nella gestione post-operatoria, ma individuava una condotta colposa nella mancata sospensione dell’eparina nelle 12 ore precedenti e successive all’intervento – sospensione che, secondo i periti, non avrebbe comportato alcun rischio per la paziente. L’invalidità permanente veniva stimata nell’80%, con un’inabilità temporanea assoluta di 206 giorni.
La paziente decedeva nel corso del giudizio (maggio 2018) per causa indipendente dalla menomazione, e il processo proseguiva con gli eredi.
Le questioni giuridiche
Il perimetro del giudizio di rinvio. Il Tribunale di Siena e la prima sentenza d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo che la mancata sospensione dell’eparina avesse soltanto aumentato il rischio dell’emorragia (di circa il 10-15%, percentuale inferiore al 50%) e che, secondo il criterio del “più probabile che non”, la condotta doverosa non avrebbe evitato l’evento. La Cassazione (ord. n. 18312/2024) cassava tale impostazione, demandando alla Corte di rivalutare il nesso causale. Sono invece definitivamente esclusi (giudicato) i profili relativi al consenso informato e agli ulteriori addebiti di colpa (manovra chirurgica e assistenza post-operatoria).
Causalità materiale e concorso di cause naturali. Quando l’evento dannoso è riconducibile alla concomitanza di una condotta umana colposa e di una causa naturale – lo stato patologico preesistente non riferibile a quella condotta – l’autore dell’illecito risponde in toto dell’evento eziologicamente riconducibile alla propria condotta, secondo il criterio dell’equivalenza della causalità materiale (art. 41 c.p.; Cass. n. 26851/2023). La minore incidenza causale dell’errore medico – qui definito dai periti “fattore accessorio”, di peso inferiore rispetto alla vasculopatia e alla stenosi rachidea – non consente alcun frazionamento proporzionale della responsabilità: il nesso causale materiale o sussiste o non sussiste, restando esclusa la sua “frazionabilità” (Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 21602/2025). Accertata la portata concausale dell’errore, spettava alla struttura provare la natura assorbente – e non meramente concorrente – della causa naturale: prova non fornita.
Causalità giuridica e danno biologico differenziale. Le preesistenze patologiche non incidono sull’an della responsabilità, ma sul quantum: sul piano della causalità giuridica (art. 1223 c.c.) il giudice scorpora le conseguenze non riconducibili eziologicamente all’evento. La Corte stima nel 10% l’incidenza delle menomazioni preesistenti (la paziente, prima dell’intervento, conservava una sostanziale autonomia motoria) e liquida il danno biologico differenziale sottraendo dal danno complessivo la quota non imputabile all’errore. Data la progressione geometrica del valore tabellare, l’operazione differenziale produce un risultato superiore al mero calcolo proporzionale (Cass. n. 26851/2023).
L’applicazione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.). Il danno è liquidato applicando la T.U.N. (d.P.R. n. 12/2025), che – secondo il recente arresto reso su rinvio pregiudiziale (Cass. n. 8630/2026) – costituisce parametro di valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ad applicazione generalizzata indiretta, anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non derivanti da circolazione di veicoli o da responsabilità sanitaria, salva motivata deroga. La Corte applica l’aumento massimo per il danno morale (56,6%), valorizzando la peculiare afflizione soggettiva della danneggiata, già minorata sul piano sensoriale.
Il danno biologico “intermittente” da premorienza. Essendo la paziente deceduta in corso di causa per causa indipendente dall’errore medico, il danno biologico permanente va parametrato alla durata effettiva della vita residua e non a quella statisticamente probabile (Cass. n. 41933/2021; Cass. n. 15112/2024). La Corte determina il risarcimento annuo dividendo il danno per gli anni di aspettativa di vita e lo moltiplica per gli anni effettivamente vissuti dopo l’evento, pervenendo così alla quota di danno permanente riconosciuta iure successionis.
La valutazione sul rischio clinico
La pronuncia consegna un’indicazione di grande rilievo per la gestione del rischio clinico: la presenza di fattori di rischio individuali del paziente – qui una marcata fragilità vascolare e una stenosi rachidea – non attenua, ma accentua il dovere di diligenza del sanitario. I periti hanno sottolineato che l’errata gestione della profilassi eparinica “poteva, anzi doveva, essere evitata” proprio in presenza di altri fattori di rischio. La fragilità del paziente, in altri termini, non opera come scusante, ma come moltiplicatore di attenzione.
Sul piano operativo, il caso richiama la centralità del rispetto dei timing raccomandati nella somministrazione e nella sospensione dei farmaci anticoagulanti in prossimità delle procedure invasive – in particolare il posizionamento e la rimozione dei cateteri spinali – e l’importanza della tracciabilità documentale delle scelte terapeutiche. Sul piano probatorio l’insegnamento è netto: una volta accertata la concausalità dell’errore, è la struttura a dover dimostrare l’eventuale efficacia assorbente della causa naturale, onere difficilmente assolvibile in assenza di adeguata documentazione. In chiave di miglioramento, l’adozione e la verifica di protocolli sulla gestione perioperatoria della terapia anticoagulante rappresentano la più efficace misura di mitigazione del rischio.
La sentenza
Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link: Corte d’Appello di Firenze, Sent. n. 1959/2026