Infezioni nosocomiali: non basta dotarsi dei protocolli di prevenzione, la struttura deve provarne la concreta attuazione

Studi BeF
In un caso di decesso da infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di chirurgia toracica, il Tribunale di Pisa accerta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e ribadisce un principio di rilievo operativo: la mera adozione documentale dei protocolli di prevenzione non esonera l’azienda da responsabilità, occorrendo la prova della loro effettiva e concreta applicazione nel caso specifico. Riconosciuti il danno biologico terminale (€ 20.179,90, iure hereditario) e il danno parentale in favore dei due figli e della nipote (€ 147.500,00, € 152.336,53 ed € 61.939,17, iure proprio); respinte le domande per danno morale terminale, violazione del consenso informato e perdita di chance.
Sentenza
AutoritàTribunale di Pisa, Sezione Civile – Giudice monocratico
Giudicedott.ssa Alessandra Migliorino
EstremiSentenza n. 537/2026 – R.G. n. 3246/2023 (pubbl. 18.05.2026)
MateriaResponsabilità sanitaria – infezioni correlate all’assistenza (ICA)
EsitoParziale accoglimento delle domande attoree; accertata la responsabilità della struttura per il decesso del paziente
Risarcimento riconosciutoDanno biologico terminale: € 20.179,90 (iure hereditario). Danno da perdita del rapporto parentale: € 147.500,00 + € 152.336,53 + € 61.939,17 (iure proprio). Oltre spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e spese di lite.

Il fatto clinico

Un paziente settantasettenne, con articolata anamnesi oncologica, veniva ricoverato presso un’azienda ospedaliero-universitaria e sottoposto a un intervento di resezione segmentaria di un lobo polmonare per via toracotomica. Dopo un decorso post-operatorio descritto come regolare veniva dimesso, ma a pochi giorni dalla dimissione era colpito da una febbre aggressiva e veniva riaccolto d’urgenza per un pneumotorace spontaneo ipertensivo.

Durante la nuova degenza il quadro clinico peggiorava progressivamente per un versamento pleurico infetto, evoluto in polmonite necrotico-emorragica. Gli esami microbiologici isolavano, nel corso del ricovero, Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), una superinfezione micotica (Candida glabrata e Candida tropicalis) e, successivamente, Klebsiella pneumoniae. Il paziente decedeva per shock settico.

La consulenza tecnica – espletata sia in sede di accertamento tecnico preventivo (ex art. 696-bis c.p.c.) sia nel giudizio di merito – accertava che il decesso era causalmente ascrivibile alla polmonite necrotico-emorragica sostenuta da germi contratti, con elevata probabilità, in ambiente ospedaliero a causa di tecniche e misure di antisepsi inadeguate.

Le questioni giuridiche

Legittimazione attiva e accettazione tacita dell’eredità. La produzione degli atti di stato civile, unita all’allegazione della qualità di erede, costituisce presunzione iuris tantum dell’accettazione tacita, poiché l’esercizio dell’azione giudiziale per far valere un diritto del de cuius è atto che presuppone tale qualità (Cass. n. 210/2021; Cass. n. 390/2025). La legittimazione iure hereditario è riconosciuta ai due figli, ma esclusa per la nipote, essendo la delazione già stata utilmente accettata dal padre. Tutti i ricorrenti restano comunque legittimati iure proprio per il danno parentale, quali soggetti legati alla vittima da vincolo di consanguineità.

Prescrizione e individuazione del dies a quo. Respinta l’eccezione di prescrizione (termine quinquennale ex art. 2947 c.c. per la pretesa iure proprio, di natura extracontrattuale). Il termine decorre non dalla materiale verificazione dell’evento, bensì dal momento in cui il danno, con l’ordinaria diligenza, è percepibile quale pregiudizio ingiusto eziologicamente riconducibile alla condotta sanitaria (Cass. n. 29859/2023): nel caso di specie, dall’acquisizione delle risultanze della consulenza medico-legale di parte (aprile 2018).

Onere della prova nelle infezioni nosocomiali. Nell’ambito del contratto di spedalità, spetta al paziente provare il nesso causale tra l’aggravamento e la condotta, mentre incombe alla struttura la prova dell’esatto adempimento o dell’impossibilità per causa imprevedibile e inevitabile. Con specifico riguardo alle infezioni nosocomiali (Cass. n. 6386/2023), la struttura deve provare di aver adottato tutte le cautele prescritte e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Il Tribunale rileva che l’azienda, pur avendo documentato la dotazione di protocolli adeguati, non ne aveva dimostrato l’integrale, effettiva e concreta applicazione; l’istruttoria orale confermava l’omessa attuazione delle misure (assenza di dispositivi di protezione per i visitatori, di inviti all’igiene delle mani, di limitazione degli accessi e di cartellonistica sulle precauzioni da contatto). Il nesso causale è ritenuto provato secondo il criterio del “più probabile che non”, senza che la fragilità del paziente valga a escluderlo.

Danno biologico terminale e danno morale terminale. Riconosciuto il danno biologico terminale per i 39 giorni di sopravvivenza, liquidato in via equitativa applicando il valore giornaliero dell’inabilità temporanea assoluta (Tabelle di Milano 2024, € 115 pro die) personalizzato in aumento per la peculiare gravità del pregiudizio. È invece negato il danno morale terminale, per difetto di prova della piena e lucida consapevolezza dell’imminenza della morte, essendo il paziente rimasto vigile soltanto fino al 20.01.2015 e successivamente non responsivo.

Consenso informato. Respinta la domanda da violazione del consenso informato: in assenza di prova, anche presuntiva, che il paziente – già sottopostosi in passato a plurimi interventi – avrebbe rifiutato l’intervento se adeguatamente informato (c.d. dissenso presunto), difetta il nesso eziologico tra l’omessa informazione e il danno (Cass. n. 11749/2018).

Danno parentale e riduzione per ridotta aspettativa di vita. Accolto il danno da perdita del rapporto parentale per i due figli (di 51 e 47 anni) e la nipote (10 anni), liquidato con le tabelle milanesi a punti. Gli importi tabellari sono però ridotti del 45% in via equitativa: la CTU aveva infatti accertato che il de cuius, per le gravi patologie preesistenti, avrebbe avuto un’aspettativa di vita non superiore a un anno, circostanza che comprime la proiezione futura del legame e dunque la componente dinamico-relazionale del danno.

Perdita di chance e scelta terapeutica. Rigettate le domande – qualificate come autonome – fondate sull’asserita erroneità della scelta chirurgica e sulla perdita di chance di sopravvivenza: la CTU ha ritenuto l’indicazione e l’esecuzione dell’intervento conformi alle leges artis, escludendo che una diversa gestione clinica avrebbe assicurato apprezzabili possibilità di sopravvivenza ulteriori.

La valutazione sul rischio clinico

La pronuncia consegna alle strutture sanitarie un’indicazione operativa netta: la difesa fondata sulla sola esistenza dei protocolli di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza non è sufficiente. Per l’esonero da responsabilità occorre dimostrare l’effettiva e tracciabile applicazione di quelle procedure nel caso concreto. La distanza tra la “carta” – protocolli adottati e documentati – e la “pratica” – igiene delle mani, gestione dei visitatori e dei dispositivi di protezione, isolamento e precauzioni da contatto, sanificazione ambientale – è risultata, qui, decisiva e ricostruibile attraverso la prova testimoniale.

Sul piano del risk management, il caso richiama la centralità della documentazione e della tracciabilità delle misure di prevenzione: registrazione delle attività di sanificazione, audit periodici sull’aderenza ai protocolli, sorveglianza attiva delle infezioni e formalizzazione delle precauzioni da contatto non sono soltanto presidi di sicurezza per il paziente, ma anche elementi essenziali per la difendibilità della struttura. La vicenda conferma come la dimensione organizzativa – più del singolo gesto clinico – possa fondare la responsabilità, e come l’investimento sui sistemi di prevenzione e sulla loro verifica documentale rappresenti, in chiave di miglioramento, la misura più efficace di mitigazione del rischio.

La sentenza

Il testo integrale della sentenza, è consultabile al seguente link: Tribunale di Pisa, Sent. n. 537/2026

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