Prescrizione del danno iure proprio e onere di diligenza del congiunto: la conoscibilità oggettiva dell’errore prevale sull’assenza dall’Italia

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Sentenza
Autorità giudiziariaCorte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile
EstremiSentenza n. 1863/2026 – R.G. n. 1254/2025
Decisione in camera di consiglio30 aprile 2026
Deposito / PubblicazioneDeposito minuta 6 maggio 2026 – Pubblicazione 7 maggio 2026
CollegioDott.ssa Dania Mori (Presidente estensore), Dott.ssa Maria Teresa Paternostro, Dott.ssa Paola Caporali
OggettoAppello in materia di responsabilità sanitaria – prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale – decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. – termine prescrizionale prolungato ex art. 2947, comma 3, c.c.
EsitoRigetto dell’appello e conferma della sentenza di primo grado (Tribunale di Pisa n. 157/2025); condanna dell’appellante alle spese del grado
Risarcimento iure proprioDomanda di € 331.920,00 definitivamente respinta per intervenuta prescrizione

Il fatto clinico e processuale

La vicenda trae origine dal decesso, avvenuto nel luglio 2011, di una paziente ricoverata dapprima presso un presidio ospedaliero della Toscana costiera per un quadro caratterizzato da astenia degli arti inferiori, sospetta intossicazione digitalica e febbre. Nel corso della degenza, durata oltre due mesi e proseguita presso ulteriori strutture, la paziente sviluppava un quadro di paraplegia con polineuropatia acuta, grave anemia e importante squilibrio idroelettrolitico. Solo in occasione del trasferimento presso un terzo presidio ospedaliero, pochi giorni prima del decesso, veniva diagnosticata una Granulomatosi – patologia che, per stessa ammissione delle CTU successive, non era stata trattata tempestivamente.

La responsabilità sanitaria per omissione diagnostica era stata accertata, in via tecnica, già nel corso di un primo giudizio promosso dal marito e dall’altro figlio della paziente. Quel contenzioso si era definito transattivamente nel novembre 2018 con la corresponsione, da parte dell’Azienda sanitaria, di un risarcimento complessivo di € 430.000,00 a favore dei due congiunti.

La figlia della paziente, che al momento del decesso si trovava all’estero per motivi lavorativi e che era poi rimasta estranea al primo contenzioso, avanzava soltanto nel marzo 2019 – successivamente alla definizione della transazione – una propria autonoma richiesta risarcitoria. Citava quindi in giudizio l’Azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento del danno iure hereditario (€ 108.025,50) e del danno iure proprio (€ 331.920,00) per la perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 157/2025, accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo il solo danno biologico terminale iure hereditario (€ 10.045,38), ma respingeva la richiesta di risarcimento iure proprio per intervenuta prescrizione. Il primo giudice individuava infatti il dies a quo nel momento del decesso, in applicazione del principio della conoscibilità oggettiva del nesso causale tra evento e condotta dei sanitari.

L’attrice impugnava la sola statuizione di rigetto del danno iure proprio, articolando due motivi: (i) erronea individuazione del dies a quo, da retrodatare al più tardi alla data della transazione del 2018 – quando, secondo l’appellante, aveva avuto effettiva contezza dell’errore medico – per l’asserita impossibilità di seguire le vicende cliniche della madre durante la permanenza all’estero; (ii) mancata applicazione del termine prescrizionale prolungato di sei anni previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., in relazione al delitto di omicidio colposo configurabile a carico dei sanitari.

Le questioni giuridiche

La Corte di Appello di Firenze ha respinto integralmente il gravame, confermando la statuizione di primo grado e articolando il proprio ragionamento attorno a tre passaggi argomentativi di rilievo sistematico.

Conoscibilità oggettiva del danno e onere di diligenza. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del danno iure proprio del congiunto – rientrante nell’alveo della responsabilità aquiliana e dunque assoggettato al termine quinquennale ordinario – decorre dal momento in cui il danno diviene oggettivamente e soggettivamente percepibile secondo l’ordinario parametro di diligenza. Il giudice di seconde cure precisa tuttavia che la conoscibilità rilevante non è quella concreta e individuale, ma quella astratta e oggettiva: ai fini del decorso della prescrizione rileva non solo l’effettiva conoscenza del collegamento causale, ma anche la sua mera conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza. Tale parametro deve essere apprezzato su un piano obiettivo, non potendo essere ancorato a circostanze soggettive che condurrebbero a esiti arbitrari.

Inidoneità degli impedimenti soggettivi a posticipare il dies a quo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 14576/2007 e 21500/2005) per affermare che non valgono a spostare in avanti il decorso della prescrizione gli impedimenti meramente soggettivi, gli ostacoli di mero fatto e la colpevole ignoranza dell’evento generatore del diritto. Nel caso di specie, il trasferimento dell’appellante all’estero successivo al decesso della madre – peraltro avvenuto in epoca non precisamente documentata – non costituisce circostanza idonea a giustificare l’asserita inconsapevolezza del nesso causale, considerato che l’attrice aveva seguito da vicino gli ultimi mesi di vita della madre, dall’accesso al pronto soccorso fino al decesso.

Indici oggettivi di conoscibilità del nesso causale. Il passaggio più incisivo della pronuncia consiste nella ricostruzione degli elementi che, già nel 2011, rendevano oggettivamente conoscibile la riconducibilità eziologica del decesso alla condotta dei sanitari: (a) la stessa descrizione del “calvario” clinico contenuta in citazione, con degenza ininterrotta di oltre tre mesi presso più nosocomi; (b) la presentazione, da parte del marito e del figlio, di querela per omicidio colposo entro i 90 giorni previsti dall’art. 124 c.p., circostanza che presuppone nei querelanti la consapevolezza della sussistenza del nesso causale; (c) la formale richiesta risarcitoria avanzata dagli altri congiunti già nel novembre 2011, a poche settimane dal decesso e quasi due anni prima della consulenza tecnica di parte. Da tali elementi la Corte trae la conclusione che la figlia, in possesso degli stessi elementi conoscitivi degli altri familiari, ben poteva – e doveva – ipotizzare il nesso causale tra l’operato dei sanitari e l’evento infausto.

Sulla scorta di tale impianto argomentativo, la Corte ritiene che il termine di prescrizione decorra dal momento del decesso (16 luglio 2011) o, in subordine, dallo spirare del termine per la proposizione della querela (16 ottobre 2011), o ancora dalla prima richiesta risarcitoria degli altri familiari (8 novembre 2011): in tutte e tre le ipotesi, al momento dell’atto interruttivo del marzo 2019, il termine quinquennale risultava ampiamente decorso.

La Corte affronta poi, e dichiara assorbita nelle medesime ragioni, la doglianza relativa al termine prescrizionale prolungato di sei anni ex art. 2947, comma 3, c.c.: anche applicando il termine più favorevole all’attrice, alla data del 14 marzo 2019 il diritto risultava in ogni caso prescritto.

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto rileva non solo la concreta conoscenza del collegamento causale, ma anche solo la sua astratta conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, la quale pure è idonea a determinare l’azionabilità della pretesa risarcitoria; tale astratta conoscibilità inoltre deve essere apprezzata pur sempre su un piano obiettivo e non già sotto un profilo soggettivo, suscettibile di diventare puramente arbitrario, se portato alle estreme conseguenze.

Valutazione sul rischio clinico e organizzativo

La pronuncia, pur muovendo da un contesto clinico-assistenziale già definito in altra sede contenziosa, offre spunti di riflessione che esulano dalla mera dimensione processuale e investono profili di governance del rischio sanitario e amministrativo.

Il primo profilo attiene alla frammentazione del contenzioso risarcitorio tra i congiunti della vittima. Quando da un medesimo evento di malpractice derivano pretese risarcitorie autonome di pluralità di soggetti – tipicamente, danno iure hereditario in capo agli eredi e danno iure proprio in capo a ciascun congiunto per la perdita del rapporto parentale – la gestione del sinistro da parte della struttura sanitaria si articola necessariamente su più piani temporali e processuali. Il caso in esame mostra con chiarezza i rischi di tale frammentazione: una transazione conclusa nel 2018 con due congiunti, gravata di una clausola di manleva poi dichiarata nulla per indeterminatezza ai sensi dell’art. 1938 c.c., non ha protetto l’Azienda dalla riapertura del contenzioso da parte di un terzo congiunto rimasto estraneo al primo accordo.

Il secondo profilo riguarda la tecnica di redazione delle clausole di manleva inserite negli accordi transattivi. La pronuncia di primo grado, sul punto definitivamente passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità della clausola con cui i transigenti si erano impegnati a manlevare l’Azienda da “eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi a titolo di danno riflesso o ad ogni altro titolo”, per violazione degli artt. 1346 e 1938 c.c., in difetto di indicazione dell’importo massimo garantito. È un esito che dovrebbe orientare la prassi di redazione di tali clausole in sede di chiusura transattiva dei contenziosi sanitari, sia sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto sia sotto quello dell’individuazione di un tetto massimo della garanzia.

Il terzo profilo, di natura più squisitamente sistematica, concerne il rapporto tra tutela giurisdizionale del danno parentale e regime della prescrizione. La pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale che – pur valorizzando il principio di conoscibilità del danno quale parametro evolutivo dell’art. 2935 c.c. – assegna un peso significativo al criterio oggettivo dell’ordinaria diligenza, evitando che il regime prescrizionale possa essere indefinitamente piegato a circostanze soggettive del singolo danneggiato. La soluzione si rivela coerente con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e con il principio di affidamento delle strutture sanitarie sulla definitiva consolidazione delle posizioni risarcitorie a distanza dai fatti.

Sul piano della cultura del rischio, la vicenda suggerisce infine una riflessione meno consueta: una gestione efficace del sinistro sanitario non si esaurisce nell’accertamento tempestivo della responsabilità e nella quantificazione del danno, ma richiede un’attenzione altrettanto rigorosa alla mappatura dei soggetti potenzialmente legittimati e alla strutturazione di accordi transattivi capaci di neutralizzare il rischio di riapertura del contenzioso a opera di danneggiati “satelliti” rispetto al nucleo originario degli istanti.

Testo integrale del provvedimento Il testo integrale della sentenza, anonimizzato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è consultabile al seguente indirizzo: Prescrizione del danno iure proprio e onere di diligenza del congiunto: la conoscibilità oggettiva dell’errore prevale sull’assenza dall’Italia

Sentenza
Autorità giudiziariaCorte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile
EstremiSentenza n. 1863/2026 – R.G. n. 1254/2025
Decisione in camera di consiglio30 aprile 2026
Deposito / PubblicazioneDeposito minuta 6 maggio 2026 – Pubblicazione 7 maggio 2026
CollegioDott.ssa Dania Mori (Presidente estensore), Dott.ssa Maria Teresa Paternostro, Dott.ssa Paola Caporali
OggettoAppello in materia di responsabilità sanitaria – prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale – decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. – termine prescrizionale prolungato ex art. 2947, comma 3, c.c.
EsitoRigetto dell’appello e conferma della sentenza di primo grado (Tribunale di Pisa n. 157/2025); condanna dell’appellante alle spese del grado
Risarcimento iure proprioDomanda di € 331.920,00 definitivamente respinta per intervenuta prescrizione

Il fatto clinico e processuale

La vicenda trae origine dal decesso, avvenuto nel luglio 2011, di una paziente ricoverata dapprima presso un presidio ospedaliero della Toscana costiera per un quadro caratterizzato da astenia degli arti inferiori, sospetta intossicazione digitalica e febbre. Nel corso della degenza, durata oltre due mesi e proseguita presso ulteriori strutture, la paziente sviluppava un quadro di paraplegia con polineuropatia acuta, grave anemia e importante squilibrio idroelettrolitico. Solo in occasione del trasferimento presso un terzo presidio ospedaliero, pochi giorni prima del decesso, veniva diagnosticata una Granulomatosi – patologia che, per stessa ammissione delle CTU successive, non era stata trattata tempestivamente.

La responsabilità sanitaria per omissione diagnostica era stata accertata, in via tecnica, già nel corso di un primo giudizio promosso dal marito e dall’altro figlio della paziente. Quel contenzioso si era definito transattivamente nel novembre 2018 con la corresponsione, da parte dell’Azienda sanitaria, di un risarcimento complessivo di € 430.000,00 a favore dei due congiunti.

La figlia della paziente, che al momento del decesso si trovava all’estero per motivi lavorativi e che era poi rimasta estranea al primo contenzioso, avanzava soltanto nel marzo 2019 – successivamente alla definizione della transazione – una propria autonoma richiesta risarcitoria. Citava quindi in giudizio l’Azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento del danno iure hereditario (€ 108.025,50) e del danno iure proprio (€ 331.920,00) per la perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 157/2025, accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo il solo danno biologico terminale iure hereditario (€ 10.045,38), ma respingeva la richiesta di risarcimento iure proprio per intervenuta prescrizione. Il primo giudice individuava infatti il dies a quo nel momento del decesso, in applicazione del principio della conoscibilità oggettiva del nesso causale tra evento e condotta dei sanitari.

L’attrice impugnava la sola statuizione di rigetto del danno iure proprio, articolando due motivi: (i) erronea individuazione del dies a quo, da retrodatare al più tardi alla data della transazione del 2018 – quando, secondo l’appellante, aveva avuto effettiva contezza dell’errore medico – per l’asserita impossibilità di seguire le vicende cliniche della madre durante la permanenza all’estero; (ii) mancata applicazione del termine prescrizionale prolungato di sei anni previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., in relazione al delitto di omicidio colposo configurabile a carico dei sanitari.

Le questioni giuridiche

La Corte di Appello di Firenze ha respinto integralmente il gravame, confermando la statuizione di primo grado e articolando il proprio ragionamento attorno a tre passaggi argomentativi di rilievo sistematico.

Conoscibilità oggettiva del danno e onere di diligenza. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del danno iure proprio del congiunto – rientrante nell’alveo della responsabilità aquiliana e dunque assoggettato al termine quinquennale ordinario – decorre dal momento in cui il danno diviene oggettivamente e soggettivamente percepibile secondo l’ordinario parametro di diligenza. Il giudice di seconde cure precisa tuttavia che la conoscibilità rilevante non è quella concreta e individuale, ma quella astratta e oggettiva: ai fini del decorso della prescrizione rileva non solo l’effettiva conoscenza del collegamento causale, ma anche la sua mera conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza. Tale parametro deve essere apprezzato su un piano obiettivo, non potendo essere ancorato a circostanze soggettive che condurrebbero a esiti arbitrari.

Inidoneità degli impedimenti soggettivi a posticipare il dies a quo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 14576/2007 e 21500/2005) per affermare che non valgono a spostare in avanti il decorso della prescrizione gli impedimenti meramente soggettivi, gli ostacoli di mero fatto e la colpevole ignoranza dell’evento generatore del diritto. Nel caso di specie, il trasferimento dell’appellante all’estero successivo al decesso della madre – peraltro avvenuto in epoca non precisamente documentata – non costituisce circostanza idonea a giustificare l’asserita inconsapevolezza del nesso causale, considerato che l’attrice aveva seguito da vicino gli ultimi mesi di vita della madre, dall’accesso al pronto soccorso fino al decesso.

Indici oggettivi di conoscibilità del nesso causale. Il passaggio più incisivo della pronuncia consiste nella ricostruzione degli elementi che, già nel 2011, rendevano oggettivamente conoscibile la riconducibilità eziologica del decesso alla condotta dei sanitari: (a) la stessa descrizione del “calvario” clinico contenuta in citazione, con degenza ininterrotta di oltre tre mesi presso più nosocomi; (b) la presentazione, da parte del marito e del figlio, di querela per omicidio colposo entro i 90 giorni previsti dall’art. 124 c.p., circostanza che presuppone nei querelanti la consapevolezza della sussistenza del nesso causale; (c) la formale richiesta risarcitoria avanzata dagli altri congiunti già nel novembre 2011, a poche settimane dal decesso e quasi due anni prima della consulenza tecnica di parte. Da tali elementi la Corte trae la conclusione che la figlia, in possesso degli stessi elementi conoscitivi degli altri familiari, ben poteva – e doveva – ipotizzare il nesso causale tra l’operato dei sanitari e l’evento infausto.

Sulla scorta di tale impianto argomentativo, la Corte ritiene che il termine di prescrizione decorra dal momento del decesso (16 luglio 2011) o, in subordine, dallo spirare del termine per la proposizione della querela (16 ottobre 2011), o ancora dalla prima richiesta risarcitoria degli altri familiari (8 novembre 2011): in tutte e tre le ipotesi, al momento dell’atto interruttivo del marzo 2019, il termine quinquennale risultava ampiamente decorso.

La Corte affronta poi, e dichiara assorbita nelle medesime ragioni, la doglianza relativa al termine prescrizionale prolungato di sei anni ex art. 2947, comma 3, c.c.: anche applicando il termine più favorevole all’attrice, alla data del 14 marzo 2019 il diritto risultava in ogni caso prescritto.

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto rileva non solo la concreta conoscenza del collegamento causale, ma anche solo la sua astratta conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, la quale pure è idonea a determinare l’azionabilità della pretesa risarcitoria; tale astratta conoscibilità inoltre deve essere apprezzata pur sempre su un piano obiettivo e non già sotto un profilo soggettivo, suscettibile di diventare puramente arbitrario, se portato alle estreme conseguenze.

Valutazione sul rischio clinico e organizzativo

La pronuncia, pur muovendo da un contesto clinico-assistenziale già definito in altra sede contenziosa, offre spunti di riflessione che esulano dalla mera dimensione processuale e investono profili di governance del rischio sanitario e amministrativo.

Il primo profilo attiene alla frammentazione del contenzioso risarcitorio tra i congiunti della vittima. Quando da un medesimo evento di malpractice derivano pretese risarcitorie autonome di pluralità di soggetti – tipicamente, danno iure hereditario in capo agli eredi e danno iure proprio in capo a ciascun congiunto per la perdita del rapporto parentale – la gestione del sinistro da parte della struttura sanitaria si articola necessariamente su più piani temporali e processuali. Il caso in esame mostra con chiarezza i rischi di tale frammentazione: una transazione conclusa nel 2018 con due congiunti, gravata di una clausola di manleva poi dichiarata nulla per indeterminatezza ai sensi dell’art. 1938 c.c., non ha protetto l’Azienda dalla riapertura del contenzioso da parte di un terzo congiunto rimasto estraneo al primo accordo.

Il secondo profilo riguarda la tecnica di redazione delle clausole di manleva inserite negli accordi transattivi. La pronuncia di primo grado, sul punto definitivamente passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità della clausola con cui i transigenti si erano impegnati a manlevare l’Azienda da “eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi a titolo di danno riflesso o ad ogni altro titolo”, per violazione degli artt. 1346 e 1938 c.c., in difetto di indicazione dell’importo massimo garantito. È un esito che dovrebbe orientare la prassi di redazione di tali clausole in sede di chiusura transattiva dei contenziosi sanitari, sia sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto sia sotto quello dell’individuazione di un tetto massimo della garanzia.

Il terzo profilo, di natura più squisitamente sistematica, concerne il rapporto tra tutela giurisdizionale del danno parentale e regime della prescrizione. La pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale che – pur valorizzando il principio di conoscibilità del danno quale parametro evolutivo dell’art. 2935 c.c. – assegna un peso significativo al criterio oggettivo dell’ordinaria diligenza, evitando che il regime prescrizionale possa essere indefinitamente piegato a circostanze soggettive del singolo danneggiato. La soluzione si rivela coerente con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e con il principio di affidamento delle strutture sanitarie sulla definitiva consolidazione delle posizioni risarcitorie a distanza dai fatti.

Sul piano della cultura del rischio, la vicenda suggerisce infine una riflessione meno consueta: una gestione efficace del sinistro sanitario non si esaurisce nell’accertamento tempestivo della responsabilità e nella quantificazione del danno, ma richiede un’attenzione altrettanto rigorosa alla mappatura dei soggetti potenzialmente legittimati e alla strutturazione di accordi transattivi capaci di neutralizzare il rischio di riapertura del contenzioso a opera di danneggiati “satelliti” rispetto al nucleo originario degli istanti.

Testo integrale del provvedimento Il testo integrale della sentenza, anonimizzato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è consultabile al seguente indirizzo Corte App. Fi 1863/2026

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