| Con la sentenza n. 157/2025 il Tribunale di Pisa affronta un caso di ritardata diagnosi di Granulomatosi di Wegener conclusosi con il decesso della paziente. Accertato un ritardo diagnostico di almeno 46 giorni e una riduzione della durata della vita stimata dai CTU nel 75% a dieci anni, il Tribunale qualifica il pregiudizio come danno da perdita anticipata della vita (e non come perdita di chance), riconosce il danno biologico terminale liquidandolo in via equitativa in complessivi € 30.136,15 — di cui € 10.045,38 alla singola erede —, esclude il danno catastrofale, dichiara prescritto il danno iure proprio e rigetta la domanda di manleva proposta dall’Azienda nei confronti dei congiunti che avevano in precedenza definito transattivamente la lite (per € 470.000), per genericità e contrasto con l’art. 1938 c.c. |
| Sentenza | |
| Autorità giudiziaria | Tribunale Ordinario di Pisa |
| Giudice | dott. Luca Pruneti |
| Estremi | Sentenza n. 157/2025 — R.G. n. 4809/2019 |
| Pubblicazione | Deposito minuta 10/02/2025 · Pubblicazione 11/02/2025 |
| Materia | Responsabilità sanitaria — ritardo/omissione diagnostica |
| Esito | Parziale accoglimento della domanda attorea; rigetto della domanda di manleva |
| Risarcimento riconosciuto | € 10.045,38 (quota di 1/3 del danno biologico terminale, liquidato in complessivi € 30.136,15), oltre rivalutazione e interessi di legge |
Il fatto clinico
La vicenda trae origine dal ricovero della paziente — madre dell’attrice — presso il pronto soccorso di Livorno il 7 aprile 2011 per una marcata astenia degli arti inferiori. Trasferita alla U.O. di Medicina d’urgenza dell’allora ASL n. 6 di Livorno con diagnosi di «intossicazione digitalica, febbre», il 9 aprile 2011, presso la U.O. di Medicina Generale, veniva accertato un quadro di paraplegia con reperto elettromiografico di polineuropatia acuta, grave anemia, importante squilibrio idroelettrolitico e rilevante aumento della proteina C attiva.
Il 21 giugno 2011 la paziente veniva dimessa e trasferita, per la riabilitazione, presso l’Istituto Don Gnocchi di Massa con diagnosi di «polineuropatia acuta inducente grave paraparesi in paziente con sclerodermia, cardiopatia ipertensiva», dove tuttavia giungeva in stato soporoso e con dispnea. Il 1° luglio 2011, trasferita presso il presidio ospedaliero di Pisa, le veniva diagnosticata — tardivamente — la Granulomatosi di Wegener che, non trattata tempestivamente, conduceva al decesso il 16 luglio 2011.
La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato la sussistenza di un ritardo diagnostico e, conseguentemente, terapeutico. I CTU hanno individuato un’interstiziopatia polmonare databile con sicurezza dal 1° giugno 2011 e confermata dai successivi esami strumentali, rilevando che almeno 46 giorni sono andati persi per la diagnosi (dal 20 maggio al 5 luglio 2011). Secondo i consulenti, la morte è da considerare in stretta dipendenza con l’errore, con una riduzione della durata della vita stimata, sulla base della letteratura esaminata, nel 75% a dieci anni.
Le questioni giuridiche
La pronuncia si segnala per la trattazione di una pluralità di profili: l’accertamento della responsabilità e il riparto dell’onere probatorio, la qualificazione del pregiudizio, la distinzione tra le voci di danno iure hereditario, la prescrizione del danno iure proprio e — di particolare interesse — la validità della clausola di manleva.
Responsabilità e onere della prova
Il Tribunale ribadisce che, in tema di responsabilità sanitaria, il danneggiato deve provare il rapporto, l’aggravamento della situazione patologica e il nesso causale con la condotta dei sanitari, restando a carico della struttura la prova di aver eseguito diligentemente la prestazione e che gli esiti siano dipesi da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 18392/2017; n. 21177/2015; n. 17143/2012, in superamento del sistema di responsabilità c.d. semioggettiva di Cass. n. 577/2008). Le censure dell’attrice hanno trovato riscontro negli esiti della CTU, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata, che conferma l’omessa diagnosi e la sua riferibilità alla struttura sanitaria.
Danno da perdita anticipata della vita, non perdita di chance
Nonostante le incertezze probabilistiche evidenziate dai consulenti, il Tribunale precisa che non si verte in ipotesi di perdita di chance, bensì di danno da perdita (anticipata) della vita (Cass. n. 5641/2018; Cass., sez. III, n. 35998/2023), con le conseguenti ricadute sui criteri di liquidazione.
Danno biologico terminale e danno catastrofale
Richiamando la distinzione tra danno morale terminale (o catastrofale) e danno biologico terminale (Cass., sez. III, n. 7923/2024; Cass. n. 33009/2024), il Tribunale esclude il danno catastrofale: alla luce delle gravi condizioni generali, la paziente con ogni probabilità non ebbe contezza dell’imminenza della fine. Riconosce invece il danno biologico terminale, liquidato in via equitativa (art. 1226 c.c.) tenendo conto delle gravi comorbilità pregresse: complessivi € 30.136,15, computando i primi 3 giorni al massimo (decurtati del 55%) e i residui 91 giorni fino all’exitus secondo la tabella decrescente dell’Osservatorio presso il Tribunale di Milano (parimenti decurtati del 55%). In presenza di tre eredi, alla singola erede spettano € 10.045,38, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di Cass. n. 6347/2014 e n. 16027/2022.
Prescrizione del danno iure proprio
Il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale è soggetto a prescrizione quinquennale (responsabilità aquiliana), con dies a quo ancorato al momento in cui la vittima secondaria acquisisce contezza del danno (Cass. n. 18606/2016; Corte App. Napoli, n. 2384/2022; Trib. Livorno, n. 628/2023). Il Tribunale ha accolto l’eccezione: l’intensità del rapporto di parentela induce a presumere che l’attrice — pur residente all’estero — fosse a conoscenza delle iniziative, penali e civili, tempestivamente attivate dai congiunti; in ogni caso, tra la perizia di parte e la prima messa in mora a firma dell’attrice è decorso oltre un quinquennio. È stato altresì negato il danno patrimoniale (spese mediche) per assenza di giustificativi di pagamento.
I profili sulla manleva
| Il profilo di maggiore interesse sistematico attiene alla domanda di manleva. I congiunti chiamati in causa avevano in precedenza definito transattivamente la propria posizione con l’Azienda, percependo € 470.000 e impegnandosi a manlevare l’ente da «eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi a titolo di danno riflesso o ad ogni altro titolo» in relazione ai medesimi fatti. Il Tribunale ricorda che requisiti essenziali di una valida clausola di manleva sono la determinatezza o determinabilità dell’oggetto (art. 1346 c.c.) e la previsione dell’importo massimo garantito. Nel caso di specie la clausola è risultata generica sia sotto il profilo oggettivo (pretese «a qualsiasi titolo») sia sotto quello soggettivo (da chiunque), in contrasto con l’art. 1938 c.c. — norma che, dettata in tema di fideiussione per obbligazioni future o condizionali, è ritenuta analogicamente applicabile all’obbligazione atipica di manleva, quale espressione di un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico valevole anche per le garanzie personali atipiche. Ne consegue il rigetto della domanda di manleva, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di validità formale. Il dato è significativo: la definizione transattiva raggiunta con alcuni eredi non preclude l’azione autonoma di altri congiunti, e una clausola di manleva formulata in termini generici non vale a tenere indenne la struttura dalle pretese di questi ultimi. |
Valutazione sul rischio clinico
Sul versante della gestione del rischio clinico, la vicenda offre spunti che prescindono dalla logica della colpa individuale e si collocano sul piano del miglioramento dei processi diagnostici. La diagnosi di Granulomatosi di Wegener — patologia sistemica di non immediato riconoscimento — si è innestata in un quadro di marcata polipatologia, condizione che, come rilevato anche dalla difesa della struttura, imponeva prudenza. Tuttavia, secondo i CTU, erano presenti segnali concreti — in particolare un interessamento interstiziale polmonare in progressivo aggravamento e l’indicazione fornita dal referto degli ANCA — che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero orientato in senso positivo la diagnosi, poi ritardata.
Il caso richiama l’importanza, nella presa in carico di pazienti complessi, di una sintesi diagnostica che integri tempestivamente i referti specialistici e gli esami strumentali in evoluzione, evitando il consolidarsi di ipotesi iniziali non più coerenti con il quadro clinico. In quest’ottica l’errore diagnostico diventa occasione di apprendimento organizzativo, sollecitando percorsi strutturati di rivalutazione del paziente quando il decorso si discosta dalle attese.
Un’ulteriore dimensione di rischio, di natura organizzativa, emerge sul piano della gestione delle definizioni transattive: la pronuncia evidenzia come accordi conclusi con una parte degli aventi diritto non esauriscano l’esposizione della struttura verso gli altri, e come le clausole di manleva, per essere effettive, debbano rispettare i requisiti di determinabilità dell’oggetto e di indicazione dell’importo massimo garantito.