Protesi all’anca e «piede cadente»: il risarcimento quando la lesione del nervo nasce in sala operatoria

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Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria

Giurisprudenza

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIII Civile, sentenza n. 5489/2026

Nel corso di un’artroprotesi d’anca destra per coxartrosi, eseguita su una paziente di 70 anni, si verifica una lesione iatrogena del nervo sciatico popliteo esterno, con «piede cadente» permanente. La struttura, rimasta dapprima contumace e costituitasi solo dopo il deposito della C.T.U., non fornisce la prova di fattori causali alternativi. Il Tribunale di Roma ne afferma la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. — pur avendo l’attrice agito nei soli confronti della struttura — e liquida un danno non patrimoniale di € 123.682,24, applicando il criterio del differenziale (invalidità dal 16% al 35%) secondo le Tabelle di Roma, e respingendo, per divieto di duplicazione risarcitoria, la personalizzazione, il danno esistenziale e il danno da omesso consenso informato.

Scheda tecnica

Tribunale Ordinario di Roma — Sentenza n. 5489/2026
Autorità giudicanteTribunale Ordinario di Roma, Sez. XIII Civile, in composizione monocratica
GiudiceDott. Lucia Bruni
Numero di ruoloR.G. n. 41657/2021
Deposito / pubblicazione8 aprile 2026 / 9 aprile 2026
OggettoResponsabilità sanitaria — chirurgia ortopedica (artroprotesi d’anca)
Istruttoria tecnicaC.T.U. collegiale medico-legale e ortopedica; intervento di neurolisi del 2019 quale riscontro
Riferimenti normativiL. n. 24/2017 (Gelli-Bianco); artt. 1218, 1228, 1227, 2055, 2059 c.c.; artt. 138-139 d.lgs. n. 209/2005
Precedenti richiamatiCass. n. 28994/2019; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 8580/2019; Cass. n. 15924/2022; Cass. n. 8755/2019; S.U. n. 26972/2008
EsitoAccoglimento parziale; responsabilità contrattuale della struttura ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Risarcimento riconosciuto€ 123.682,24 a titolo di danno non patrimoniale, oltre danno da lucro cessante, interessi e spese di lite

Il fatto clinico

Una paziente di 70 anni, affetta da severa coxartrosi dell’anca destra, veniva sottoposta il 9 luglio 2018 a un intervento di artroprotesi presso una struttura ospedaliera romana. La scelta del trattamento e la sua esecuzione erano ritenute, in sé, adeguate e conformi alle metodiche dell’epoca: la protesi risultava ben posizionata e con buona escursione articolare.

Nel corso dell’intervento, tuttavia, si verificava una lesione iatrogena del nervo sciatico popliteo esterno, verosimilmente conseguente a manovre di trazione o compressione in corrispondenza del capitello peroneale. Già nei primi giorni post-operatori — all’ingresso in struttura riabilitativa l’11 luglio e all’esame obiettivo del 12 luglio 2018 — si documentava un deficit di dorsiflessione del piede destro e dell’estensore dell’alluce, con progressiva instaurazione di un «piede cadente», ipoestesia del dorso del piede e necessità di ausili. La diagnosi era confermata dagli accertamenti elettromiografici e, in modo decisivo, dalla neurolisi del 2019, che riscontrava il nervo «compresso e assottigliato» al di sotto del collo del perone, senza interruzione anatomica.

La paziente, già casalinga, agiva in giudizio nei soli confronti della struttura per il risarcimento dei danni, quantificati in domanda in € 387.561,25. La struttura, ritualmente evocata, rimaneva inizialmente contumace e si costituiva solo il 30 giugno 2025 — dopo il deposito della C.T.U. — imputando la mancata partecipazione alle operazioni peritali a un disguido amministrativo legato all’emergenza Covid, contestando il nesso causale e chiedendo la rinnovazione della consulenza.

Le questioni giuridiche

1. La responsabilità contrattuale della struttura ex artt. 1218 e 1228 c.c. Trattandosi di fatti del 2018, si applica la legge Gelli-Bianco. Il Tribunale ricostruisce il sistema binario: la struttura risponde a titolo contrattuale, in via diretta per le carenze organizzative e in via indiretta, ex art. 1228 c.c., per il fatto degli ausiliari sanitari; il medico, di regola, a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Ribadita la non retroattività dell’art. 7, comma 3, l. 24/2017 (Cass. n. 28994/2019). Avendo l’attrice agito nei soli confronti della struttura, è questa a rispondere contrattualmente.

2. La C.T.U. «percipiente» e l’accertamento del nesso causale. In materia di responsabilità medico-chirurgica la consulenza ha natura percipiente, costituendo essa stessa fonte di prova del fatto storico (Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 12387/2020). Il collegio peritale ha accertato il nesso tra l’intervento e la lesione del nervo, valorizzando la comparsa immediata del deficit, il decorso costante e i riscontri elettromiografici e intraoperatori. L’evento non è complicanza imprevedibile e inevitabile, bensì lesione iatrogena da manovre perioperatorie in una sede anatomica particolarmente vulnerabile.

3. La contumacia e la costituzione tardiva sull’onere probatorio. La struttura, costituitasi solo dopo la C.T.U., non ha fornito prova di fattori causali alternativi né di un concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c. La caduta occorsa alla paziente il 23 luglio 2018 presso altra struttura è ritenuta irrilevante, perché successiva di una decina di giorni alla comparsa dei sintomi neurologici. In assenza di cause eziologiche alternative, la compromissione del nervo è ricondotta alla condotta tecnica dei sanitari; è altresì respinta la richiesta di rinnovazione della C.T.U., ritenuta completa e coerente.

4. I criteri di liquidazione e la scelta delle Tabelle di Roma. Il danno biologico è liquidato in via differenziale al 20% (dal 16% al 35%), secondo le Tabelle di Roma 2025, ritenute più congrue al caso concreto e legittimamente utilizzabili in luogo di quelle milanesi con adeguata motivazione (Cass. n. 8580/2019), per € 105.055,84 (di cui € 93.915,21 di permanente ed € 8.140,63 di temporaneo), oltre € 18.626,40 di danno morale: in totale € 123.682,24 di danno non patrimoniale, cui si aggiunge il lucro cessante.

5. Il divieto di duplicazione: personalizzazione e danno esistenziale. È negata la personalizzazione, in assenza della prova di conseguenze eccezionali e anomale rispetto al tipo di lesione (Cass. n. 15924/2022; Cass. n. 10912/2018), ed è escluso il danno esistenziale, che costituirebbe inammissibile duplicazione rispetto al biologico (Cass. n. 8755/2019), nel solco delle Sezioni Unite del 2008 (S.U. n. 26972/2008) sulla natura unitaria del danno non patrimoniale.

6. Il rigetto del danno da omesso consenso informato. La domanda è respinta: la cartella clinica, prodotta dalla stessa attrice, conteneva i moduli informativi completi e dettagliati, comprensivi delle possibili complicanze, redatti secondo gli standard e corredati dal modello predisposto dall’Associazione Laziale degli Ortopedici e Traumatologi (ALOTO). La completezza dell’informazione preclude il riconoscimento di un autonomo danno.

Valutazione sul rischio clinico

La pronuncia affronta un nodo ricorrente nel contenzioso ortopedico: la qualificazione della lesione del nervo sciatico popliteo esterno nell’artroprotesi d’anca. La difesa puntava sulla distanza anatomica del nervo dal campo operatorio e sulla riconducibilità del «piede cadente» a una sindrome da intrappolamento spontanea; il collegio peritale e il giudice ribaltano la prospettiva: la comparsa immediata del deficit, il decorso costante e i riscontri della neurolisi 2019 collocano la lesione in sede perioperatoria. Il «piede cadente» non rientra, in questo quadro, tra gli esiti fisiologicamente attesi di un impianto correttamente eseguito.

Sul piano della prevenzione, la sentenza richiama l’attenzione sulla vulnerabilità del nervo nel suo decorso attorno al capitello peroneale, esposto a trazioni e posizionamenti scorretti dell’arto durante l’ampia esposizione richiesta dall’artroprotesi. Ne discendono due indicazioni operative: la cautela nelle manovre di retrazione e nel posizionamento dell’arto, e un monitoraggio neurologico post-operatorio precoce, idoneo a documentare tempestivamente l’insorgenza del deficit e a distinguerlo dalle complicanze tardive.

Il caso è infine un monito processuale ed economico. A fronte di una domanda di circa € 387.000, il risarcimento liquidato è di € 123.682,24 oltre lucro cessante: il divario non riflette un ridimensionamento dell’errore, ma l’applicazione del criterio differenziale, che depura il danno dalla quota ascrivibile alla patologia di base. E la struttura, rimasta contumace e costituitasi solo dopo la C.T.U., si è trovata a contestare a posteriori un accertamento ormai cristallizzato, senza poter introdurre prove di cause alternative né partecipare al contraddittorio tecnico: a conferma che la tempestiva costituzione e la corretta gestione documentale (qui efficace sul versante del consenso informato) sono presidi essenziali di difesa.

Consulta la sentenza integrale (PDF, versione oscurata): Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIII Civile, sentenza n. 5489/2026

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