Lo screening neonatale non rileva la fenilchetonuria: diagnosi tardiva, disabilità grave e irreversibile

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Corte d’Appello di Firenze, sentenze n. 1515/2023 (responsabilità) e n. 2151/2024 (liquidazione)

Un neonato viene sottoposto allo screening obbligatorio per la fenilchetonuria: il test dà esito negativo, ma è un falso negativo. La diagnosi arriva solo intorno al primo anno di vita, quando i danni neurologici sono già irreversibili. Il bambino crescerà con una disabilità intellettiva grave, senza autonomia e con bisogno di assistenza continua per tutta la vita. Il Tribunale di Pisa respinge la domanda; la Corte d’Appello di Firenze riforma integralmente, perché l’azienda ospedaliera non ha provato che il falso negativo dipendesse da una causa fortuita. Il danno è suo. La liquidazione complessiva supera i 3,7 milioni di euro.

Scheda tecnica

Corte d’Appello di Firenze — Sentenze n. 1515/2023 e n. 2151/2024
Sentenza (responsabilità)Corte d’Appello di Firenze, Sez. IV civile, n. 1515/2023, dep. 12 luglio 2023 — non definitiva (an debeatur)
Sentenza (liquidazione)Corte d’Appello di Firenze, Sez. IV civile, n. 2151/2024, dep. 19 dicembre 2024 — definitiva (quantum)
R.G.n. 2284/2022 (già R.G. n. 5124/2015, Tribunale di Pisa)
PatrocinioAvv. Simona Baldi e Avv. Nicola Favati
OggettoResponsabilità sanitaria — omessa diagnosi di fenilchetonuria allo screening neonatale (invalidità permanente differenziale 60%)
Condotta contestataFalso negativo imputabile all’azienda ospedaliera: raccolta, conservazione e trasporto del campione ematico in condizioni inadeguate (consegna oltre le 48 ore raccomandate; due rigurgiti del neonato non segnalati né considerati ai fini dell’attendibilità del test)
Iter giudiziarioPrimo grado: Tribunale di Pisa n. 1279/2022, domanda respinta (falso negativo qualificato come evento fortuito). Appello: riforma integrale (n. 1515/2023) e liquidazione del danno (n. 2151/2024)
PartiAppellanti: i genitori del minore (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale), il fratello e il nonno paterno. Convenuta: l’azienda ospedaliera (chiamata in manleva del laboratorio regionale di riferimento: respinta)
Riferimenti normativiL. n. 24/2017 (Gelli-Bianco); artt. 1218, 1228, 1227 e 2059 c.c.; artt. 138-139 d.lgs. n. 209/2005
Precedenti richiamatiCass. n. 28994/2019; n. 4792/2013; n. 12387/2020; Cass. ord. n. 13540/2023
Tabelle applicateTabelle di Roma (danno riflesso dei congiunti); Tabelle di Milano 2023/2024 (danno biologico differenziale e capitalizzazione del danno patrimoniale futuro)
Risarcimento riconosciutoMinore: € 3.382.257,93 (€ 1.199.905,93 danno non patrimoniale + € 976.440,00 assistenza futura + € 1.205.912,00 lucro cessante); padre € 120.234,83; madre € 123.574,67; fratello € 66.797,12; nonno € 35.236,49. Totale complessivo oltre € 3,7 milioni, oltre spese legali (€ 95.797,50), a carico dell’azienda ospedaliera

Il fatto

Nei primissimi giorni di vita, come previsto per legge fin dal 1992, un neonato viene sottoposto allo screening obbligatorio per la fenilchetonuria: un prelievo di sangue su carta bibula, inviato al laboratorio regionale di riferimento per l’analisi. Il risultato è negativo.

Intorno al primo anno di vita il bambino comincia a manifestare atteggiamenti introversi, difficoltà motorie e ritardo nel linguaggio. Gli approfondimenti rivelano ciò che lo screening non aveva intercettato: il bambino è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica del metabolismo della fenilalanina. Per tutto il primo anno ha assunto liberamente proteine, accumulando fenilalanina nel sangue e nel cervello. I danni neurologici sono ormai irreversibili.

Se diagnosticata subito alla nascita, la fenilchetonuria si gestisce con una dieta rigorosa priva di fenilalanina che consente uno sviluppo psicofisico sostanzialmente normale, con un’invalidità residua stimata intorno al 20%. Se non trattata, provoca una progressiva disabilità intellettiva grave. Il bambino presenta oggi un deficit intellettivo medio-grave (QI inferiore a 40), disturbi del comportamento e totale mancanza di autonomia: necessita di assistenza continua per ogni azione della vita quotidiana. Il danno differenziale imputabile al mancato funzionamento del test è pari al 60% di invalidità permanente.

I genitori, prima ancora il bambino, si rivolgono al giudice agendo nei soli confronti dell’azienda ospedaliera. Questa, inizialmente assente, si costituisce soltanto dopo il deposito della perizia, negando ogni responsabilità e chiedendo una nuova consulenza.

Le questioni giuridiche

1. Perché in primo grado la domanda era stata respinta e in appello è stata accolta? Il Tribunale di Pisa aveva trattato il falso negativo come un evento sostanzialmente inspiegabile e, in quanto tale, non imputabile. La Corte d’Appello ribalta l’impostazione lavorando sul corretto riparto dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria.

2. Chi doveva dimostrare cosa? La vicenda si gioca su due passaggi causali. Il primo — tra la condotta e il danno — è provato dagli attori: il test ha dato un falso negativo (un esito negativo pur in presenza della malattia), questo ha impedito la diagnosi precoce e la dieta salvavita, e da qui è derivato il danno neurologico. Il secondo passaggio gravava sull’azienda: ai sensi dell’art. 1218 c.c., chi non adempie deve provare che l’inadempimento dipese da un’impossibilità a lui non imputabile. L’azienda ospedaliera non ha dimostrato che il falso negativo fosse riconducibile a una causa fortuita, imprevedibile e inevitabile — la Corte passa in rassegna le possibili cause tecniche e constata che quella genuinamente fortuita non è stata né allegata né provata.

3. Di chi è la responsabilità: dell’azienda ospedaliera o del laboratorio? Dell’azienda ospedaliera, cui sono imputabili le irregolarità nella gestione del campione biologico: la consegna oltre le 48 ore raccomandate e i due rigurgiti del neonato — eventi che possono alterare la concentrazione di fenilalanina nel sangue — non segnalati né considerati ai fini dell’attendibilità del test. Il laboratorio regionale di riferimento, che ha ricevuto e analizzato correttamente il campione nelle condizioni in cui gli era stato consegnato, è invece esonerato: la chiamata in manleva nei suoi confronti è respinta.

4. Come è stato calcolato il risarcimento del minore? Su tre piani distinti. Il danno non patrimoniale è calcolato con il danno biologico differenziale (60%) e le Tabelle di Milano 2023/2024. Il danno patrimoniale da assistenza futura è capitalizzato — riportato cioè a un valore attuale con coefficienti attuariali — tenendo conto del bisogno di assistenza continua per tutta la vita. Il lucro cessante, calcolato sulla perdita totale della capacità lavorativa futura, è la voce più consistente: oltre 1,2 milioni di euro.

5. Cosa è stato riconosciuto ai familiari? Il danno riflesso (o parentale) — il pregiudizio subìto dai congiunti per la lesione del rapporto con la persona danneggiata — liquidato con le Tabelle di Roma, indicate dalla Cassazione come riferimento preferibile per il danno parentale da macrolesione (Cass. ord. n. 13540/2023). È stato riconosciuto non solo ai genitori, ma anche al fratello e al nonno paterno, sulla base della prova della qualità e dell’intensità del legame affettivo.

Valutazione sul rischio clinico

Lo screening neonatale per la fenilchetonuria è uno dei presìdi più efficaci della medicina preventiva: intervenire nella prima settimana di vita consente di azzerare quasi del tutto il danno neurologico. L’affidabilità del test, però, non dipende solo dall’analisi di laboratorio, ma dall’intera catena preanalitica: il momento del prelievo rispetto all’età del neonato, la qualità del campione su carta bibula, le condizioni di conservazione e i tempi di trasporto.

Il caso segnala due punti critici. Il primo è la finestra temporale tra prelievo e analisi: le linee guida raccomandano la consegna entro 48 ore, e non è una formalità — oltre quella soglia la degradazione del campione può alterare i risultati. Il secondo è la gestione delle condizioni che possono interferire con l’attendibilità del campione: il rigurgito del neonato nelle ore precedenti il prelievo è un evento noto e documentabile, che andrebbe registrato e comunicato al laboratorio come informazione clinica rilevante. Sul piano generale, il caso ricorda che i programmi di screening sono prestazioni sanitarie a tutti gli effetti: la loro natura «di sistema» non esime le singole strutture dal garantire la qualità dell’intera catena, dalla raccolta del campione alla comunicazione del risultato.

Cosa significa Per chi ha subìto un danno legato a uno screening o a un esame risultato erroneamente negativo, la decisione mostra due cose. La prima: anche lo screening è una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, soggetta alle stesse regole di responsabilità — non basta affermare che il test «è andato male», tocca alla struttura dimostrare perché, e che la causa era fuori dal suo controllo. La seconda: a risponderne è l’azienda che ha gestito male il campione, non chi lo ha analizzato correttamente; e il risarcimento può estendersi, oltre alla persona danneggiata, ai familiari più vicini, quando il legame affettivo è provato.
Le parole essenziali Fenilchetonuria — una rara malattia genetica che impedisce di smaltire la fenilalanina; se non trattata subito con una dieta apposita, danneggia in modo irreversibile il cervello. Screening neonatale — l’insieme dei test eseguiti nei primi giorni di vita per individuare precocemente alcune malattie; per la fenilchetonuria è obbligatorio per legge dal 1992. Falso negativo — un test che risulta negativo pur in presenza della malattia. Danno biologico differenziale — la parte di invalidità che è conseguenza dell’errore, distinta da quella che sarebbe comunque rimasta per la malattia di partenza. Danno riflesso (o parentale) — il pregiudizio subìto dai familiari per la lesione del rapporto con la persona danneggiata.

Consulta le sentenze integrali (PDF, versione oscurata): sentenza n. 1515/2023 (responsabilità) e sentenza n. 2151/2024 (responsabilità)

Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria

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