| Una paziente di settant’anni viene operata al cuore senza che i medici abbiano completato l’iter diagnostico sulla stenosi carotidea severa al 90% a sinistra, nonostante la segnalazione di uno specialista. L’intervento cardiochirurgico provoca una grave complicanza neurologica perioperatoria: emiplegia destra, afasia, stato vegetativo permanente con invalidità al 100%. Il Tribunale di Pisa accerta la responsabilità contrattuale dell’Azienda sanitaria e condanna al risarcimento complessivo di oltre € 1.018.000,00, comprendente il danno biologico differenziale della paziente, il danno parentale di marito e figli e la perdita del lavoro domestico. |
Scheda tecnica
| Sentenza | Tribunale Ordinario di Pisa — Sezione Civile, n. 1003/2025 (R.G. n. 1599/2021), depositata il 31 ottobre 2025 |
| Tipo di danno | Danno biologico differenziale da omissione diagnostica preoperatoria (invalidità permanente dal 60% al 100%); danno parentale dei familiari; danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico |
| Condotta contestata | Omessa esecuzione di secondo ecodoppler dei tronchi sovraortici e omessa programmazione di intervento combinato (endoarterectomia carotidea + cardiochirurgia) o multistadio, nonostante la stenosi carotidea sinistra al 90% e la segnalazione specialistica |
| Esito | Responsabilità contrattuale dell’AOUP accertata; nesso causale con la complicanza neurologica perioperatoria ritenuto provato secondo il criterio del più probabile che non |
| Tabelle applicate | Tabelle di Milano (danno biologico differenziale e danno parentale); coefficienti D.M. 22/11/2016 (danno patrimoniale da lucro cessante) |
| Risarcimento riconosciuto | € 1.018.139,36 complessivi (€ 521.236,00 danno biologico differenziale + € 440.000,00 danno parentale + € 56.903,36 danno patrimoniale) |
Il fatto clinico
Nel mese di ottobre 2016 una donna di settant’anni viene trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera per dispnea ingravescente e cardiopalmo. Gli accertamenti evidenziano un quadro clinico complesso: edema polmonare acuto, stenosi aortica calcifica severa e, elemento decisivo, un’importante aterosclerosi polidistrettuale che coinvolge contemporaneamente il circolo coronarico (coronaropatia bivasale), il circolo carotideo (stenosi severa della carotide sinistra al 90%, con interessamento della destra al 50%) e gli arti inferiori. La paziente è anche diabetica e obesa.
I sanitari programmano l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica e rivascolarizzazione miocardica tramite by-pass, eseguito il 2 novembre 2016. Prima dell’operazione, uno specialista aveva segnalato la necessità di procedere con un ulteriore ecodoppler dei tronchi sovraortici per completare la valutazione della patologia carotidea. I medici non danno seguito alla richiesta. Procedono con il solo intervento cardiochirurgico, senza trattare né valutare adeguatamente la stenosi carotidea.
Le conseguenze sono devastanti. Nel periodo perioperatorio si verifica una grave complicanza neurologica, riconducibile secondo i consulenti tecnici d’ufficio al ridotto flusso nella carotide sinistra durante l’intervento al cuore. La paziente esce dall’ospedale con emiplegia destra, afasia e disfagia trattata con sondino gastrico (PEG). Nei mesi successivi le condizioni peggiorano progressivamente: sindrome da allettamento, grave decadimento cerebrale, piaghe da decubito, ulcere croniche all’arto inferiore. All’epoca della sentenza la paziente giace in un letto, non orientata, incapace di interagire con il mondo circostante, incontinente, alimentata con PEG. Invalidità permanente al 100%.
La famiglia, che prima si affidava a lei per la gestione quotidiana della casa e per l’accudimento di un figlio disabile, si trova improvvisamente a doversi prendere cura di lei.
Commento tecnico-giuridico
L’omissione diagnostica preoperatoria.
La consulenza tecnica d’ufficio ricostruisce con precisione il profilo di negligenza: i sanitari, pur disponendo di tutti gli elementi per riconoscere la gravità della patologia carotidea, hanno omesso di completare l’iter diagnostico con un secondo ecodoppler dei tronchi sovraortici. La conseguenza è stata l’impossibilità di programmare l’unico percorso terapeuticamente corretto: un intervento combinato simultaneo (prima l’endoarterectomia della carotide sinistra, poi l’intervento cardiochirurgico) oppure un intervento multistadio in due fasi distinte, con precedenza alla carotide. Le linee guida internazionali applicabili al caso erano esplicite in questo senso.
Il nesso causale tra l’omissione e la complicanza neurologica è stato ritenuto provato secondo il criterio del “più probabile che non”: se il corretto percorso diagnostico-terapeutico fosse stato seguito, la paziente avrebbe con ogni probabilità fatto ritorno al proprio domicilio cosciente e capace di riprendere la sua vita. Il Tribunale, aderendo alle conclusioni dei CTU, ha applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui, in caso di omissione, il nesso causale si configura quando l’attività omessa avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi (Cass. n. 8114/2022).
Il danno biologico differenziale.
La paziente non era in buona salute prima dell’intervento: il quadro polidistrettuale avanzato avrebbe comunque determinato nel tempo una significativa compromissione biologica. I consulenti hanno stimato che, anche seguendo un percorso corretto, la paziente avrebbe probabilmente raggiunto un’invalidità del 60% per le patologie preesistenti. Il Tribunale applica correttamente il criterio del danno differenziale calcolato “in range”: dalla somma corrispondente al 100% di invalidità (con personalizzazione) viene sottratta la somma corrispondente al 60%, ottenendo € 521.236,00.
La scelta metodologica segue Cass. n. 26851/2023, che ha ribadito come il danno differenziale vada calcolato sottraendo dalla percentuale complessiva la percentuale non imputabile all’errore medico, e non applicando invece la percentuale differenziale partendo da zero. Il valore monetario del punto di invalidità cresce in modo progressivo e non aritmetico: il danno differenziale calcolato in range è inevitabilmente superiore a quello ottenuto sottraendo aritmeticamente i punti percentuali.
La personalizzazione del danno biologico è stata riconosciuta e motivata analiticamente. Le testimonianze raccolte in udienza hanno descritto una donna che era il perno della propria famiglia: gestiva la casa, si occupava del marito anziano, accompagnava e accudiva quotidianamente il figlio con disabilità grave. La trasformazione da caregiver indispensabile a paziente completamente dipendente è stata ritenuta una circostanza del tutto peculiare, idonea a giustificare la personalizzazione oltre il parametro tabellare standard.
Il danno parentale e patrimoniale.
Il danno parentale è stato liquidato applicando le Tabelle di Milano per i familiari conviventi e non conviventi, con modulazione in base alla qualità del rapporto e all’età dei congiunti. Il danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico è stato quantificato applicando i coefficienti del D.M. 22/11/2016, capitalizzando il valore delle prestazioni di cura che la paziente svolgeva abitualmente per la famiglia e che ora non è più in grado di fornire.
| Il caso illustra come l’omissione di un accertamento diagnostico preoperatoria — nella specie, un ecodoppler già indicato da uno specialista — possa trasformare un intervento elettivo in una catastrofe neurologica irreversibile. Il nesso causale non è ipotetico: è il confronto tra ciò che sarebbe accaduto con il percorso corretto e ciò che è accaduto senza di esso. |
Nota di rischio clinico e prevenzione
Il caso mette in evidenza un problema ricorrente nella cardiochirurgia elettiva: la valutazione preoperatoria del paziente polidistrettuale. La patologia aterosclerotica non si manifesta in modo isolato: chi ha una stenosi aortica severa e una coronaropatia bivasale ha una probabilità significativa di avere anche una malattia carotidea significativa. La valutazione preoperatoria completa — incluso lo studio dei tronchi sovraortici con ecodoppler — non è un’aggiunta opzionale all’iter diagnostico: è una condizione necessaria per scegliere la strategia chirurgica corretta.
Le linee guida internazionali per la gestione della malattia carotidea in pazienti candidati a cardiochirurgia indicano con chiarezza quando è necessario un intervento combinato o multistadio. Il criterio determinante è il grado di stenosi carotidea: una stenosi al 90% della carotide sinistra in un paziente che deve essere sottoposto a bypass cardiopolmonare non è una patologia da gestire “dopo” l’intervento cardiaco. È una patologia da trattare prima, o contestualmente, per ridurre il rischio di ictus perioperatorio.
Sul piano organizzativo, il caso segnala anche il rischio che le segnalazioni specialistiche non trovino un meccanismo di risposta adeguato prima dell’intervento. La raccomandazione di completare la valutazione carotidea era presente nella documentazione clinica: non è stata seguita. Un protocollo strutturato di verifica preoperatoria multidisciplinare, con tracciabilità delle segnalazioni ricevute e delle decisioni assunte, è lo strumento che consente di evitare che un’indicazione clinica si perda nel flusso operativo.
La sentenza
Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito degli Studi Legali Baldi e Favati: Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1003/2025