Chi risponde se il medico sbaglia in una clinica privata? Dipende dalla clausola firmata prima dell’intervento

Cliniche private e responsabilità sanitaria
Studi BeF
Una paziente subisce un intervento di artroprotesi al ginocchio destro. L’inserto in polietilene si lussa ed è necessario un secondo intervento di revisione. Il chirurgo risponde in via esclusiva: la casa di cura è esonerata da responsabilità in forza di una clausola contrattuale sottoscritta dalla paziente prima dell’operazione. Il Tribunale di Grosseto condanna il solo medico a € 19.886,00 a titolo di danno differenziale.

Scheda tecnica

SentenzaTribunale Ordinario di Grosseto – Sez. Civile, Ordinanza R.G. n. 2262/2022, depositata il 12 febbraio 2025
Tipo di attoOrdinanza (rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., poi convertito)
Tipo di dannoLussazione dell’inserto in polietilene a seguito di artroprotesi al ginocchio destro (PTG); necessità di intervento di revisione protesica a distanza di 7 mesi
Condotta contestataIncongruo posizionamento della protesi da parte del chirurgo con conseguente lussazione dell’inserto in polietilene
EsitoResponsabilità esclusiva del chirurgo; esonero della struttura in forza di clausola contrattuale ex artt. 1228, 1341 e 1342 c.c.; manleva dell’assicuratore del medico accolta
Danno accertatoDanno biologico differenziale 5% (a partire dal 15%); invalidità temporanea complessiva 195 giorni (30 ITT + 45 ITP 75% + 60 ITP 50% + 30 ITP 25%); spese mediche € 3.350,00
Tabelle applicateTabelle di Milano
Risarcimento riconosciuto€ 19.886,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’intervento (27 marzo 2018)

Il fatto clinico

Il 27 marzo 2018 una paziente di 58 anni viene sottoposta a un intervento di artroprotesi al ginocchio destro (PTG) eseguito da un chirurgo ortopedico presso la Casa di Cura privata Quisisana di Roma. La struttura è di proprietà di una società privata. Il medico non è dipendente né collaboratore della clinica: opera in piena autonomia utilizzandone i locali e le attrezzature.

A seguito dell’intervento si verifica la lussazione dell’inserto in polietilene della protesi — una complicanza un evento direttamente riconducibile, secondo i periti, all’esecuzione incongrua dell’intervento chirurgico. Il 10 ottobre 2018, a distanza di circa sette mesi, la paziente è sottoposta a un secondo intervento di revisione protesica. I risultati di quest’ultimo sono ottimali: la paziente recupera l’autonomia deambulatoria e la stabilità articolare.

Rimane però un danno residuo: una modesta limitazione funzionale con ipotonia muscolare e instabilità lieve, in esiti di ritensionamento del legamento collaterale mediale. I periti qualificano questo postume come danno differenziale — ovvero la differenza tra gli esiti attesi da una protesi correttamente eseguita (stimati al 15% di invalidità permanente) e quelli effettivi della situazione in esame (20%), ricavandone un danno imputabile al chirurgo pari al 5%.

Prima dell’intervento la paziente aveva sottoscritto una dichiarazione inserita nella cartella clinica in cui attestava di essersi autonomamente rivolta al medico senza alcuna intermediazione della clinica, di essere a conoscenza che lo stesso operava come libero professionista, e di riconoscere la struttura responsabile unicamente per le prestazioni accessorie (sala operatoria, degenza, attrezzature, vitto).

Commento tecnico-giuridico

La sentenza affronta tre questioni distinte, ciascuna di rilievo pratico autonomo: la validità della clausola di esonero della struttura, il calcolo del danno differenziale e il meccanismo della manleva assicurativa.

Sul primo punto, il Tribunale riconosce piena efficacia alla clausola contrattuale con cui la paziente aveva espressamente escluso di esclusione della responsabilità della casa di cura per l’operato del chirurgo. La clausola è stata sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. — le norme che governano le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie — e non è stata disconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c. Il giudice la qualifica come deroga pattizia al principio di responsabilità della struttura per fatto dei propri ausiliari ex art. 1228 c.c., deroga espressamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6053/2010).

Questo passaggio è molto importante per i pazienti. La regola generale è che la struttura risponde in solido con il medico, anche quando il paziente ha scelto autonomamente il professionista. Ma questa regola è derogabile per contratto. Quando una clinica privata fa firmare al paziente una dichiarazione del tipo “il medico opera in autonomia e la struttura non risponde del suo operato”, quella firma ha effetti giuridici concreti: in caso di errore, il paziente non potrà agire contro la struttura per la condotta del medico, ma solo per le prestazioni accessorie (sala operatoria difettosa, assistenza infermieristica inadeguata, attrezzature guaste). È quindi essenziale leggere con attenzione ciò che si firma prima di un intervento in una struttura privata.

Sul secondo punto, il Tribunale applica il criterio del danno biologico differenziale: non viene risarcita l’intera invalidità residua del ginocchio protesizzato, ma solo la quota eccedente quella che la paziente avrebbe comunque riportato da una protesi eseguita correttamente. I periti fissano al 15% l’invalidità attesa da una PTG non complicata; quella accertata è del 20%; il danno imputabile al chirurgo è quindi del 5%. Il metodo è corretto e coerente con la giurisprudenza consolidata: il risarcimento non deve coprire il danno pre-esistente o comunque inevitabile, ma solo il maggior danno causato dall’errore.

Sul terzo punto, il giudice accoglie la domanda di manleva del chirurgo nei confronti della propria compagnia assicurativa, sebbene la polizza operasse “in secondo rischio” rispetto a quella della struttura. Poiché la struttura è stata esonerata da responsabilità, la polizza della clinica è inoperante nel caso concreto; quella del medico copre quindi il 100% del risarcimento, nei limiti del massimale contrattuale.

Da notare anche la soluzione sulle spese: tra la paziente e la struttura le spese vengono compensate, pur avendo la struttura vinto. Il Tribunale motiva questa scelta con il fatto che l’esonero è risultato operativo solo all’esito dell’istruttoria, essendo una deroga a una regola generale, e che il coinvolgimento della struttura nei fatti era comunque accertato per le prestazioni accessorie.

Nota di rischio clinico e prevenzione

La lussazione dell’inserto in polietilene in una protesi di ginocchio è una complicanza riconoscibile e, nella gran parte dei casi, prevenibile attraverso una tecnica chirurgica accurata nel posizionamento e nel bilanciamento legamentoso. Quando si verifica, impone quasi sempre un reintervento con tutto ciò che ne consegue in termini di rischio anestesiologico, tempi di recupero e qualità del risultato finale.

Il caso in esame è anche un esempio di come la documentazione preoperatoria possa determinare in modo radicale l’esito di un contenzioso. La clausola firmata dalla paziente non era un dettaglio burocratico: è stata la discriminante tra la condanna del solo medico e una condanna solidale con la struttura. Dal punto di vista del paziente, questo significa che ogni documento firmato prima di un intervento — specialmente in strutture private dove il medico opera in regime libero-professionale — va letto con la stessa attenzione che si riserva a un contratto.

Dal punto di vista della prevenzione clinica, la sentenza suggerisce tre attenzioni. La prima riguarda la selezione del paziente: l’età, il peso corporeo, la qualità ossea e le aspettative funzionali sono fattori che condizionano la scelta del tipo di protesi e della tecnica. La seconda riguarda la tecnica di impianto: il bilanciamento legamentoso e il corretto allineamento dell’impianto sono determinanti per la stabilità a lungo termine. La terza riguarda il follow-up: una lussazione a sette mesi dall’intervento è un segnale che un controllo clinico e strumentale più ravvicinato avrebbe potuto intercettare precocemente.

La sentenza

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sul sito degli Studi Legali Baldi & Favati: Trib. Grosseto 2262/22

Studi Legali Baldi & Favati · Pisa · studibef.it

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Articoli correlati

Dalla Toscana un osservatorio sull’errore medico: trasformare l’errore in conoscenza

La risposta che non arriva