| Una paziente è dimessa il giorno dopo un intervento di annesiectomia bilaterale laparoscopica in buone condizioni cliniche. Nei giorni successivi lamenta malessere, vomito e dolore addominale. La guardia medica la visita il sesto giorno: nessun segno di allarme. La notte seguente la paziente muore per incarceramento di un’ansa intestinale nel foro del trocar, con squilibrio idroelettrolitico acuto. Il Tribunale di Siena rigetta la domanda risarcitoria degli eredi: la complicanza si è verificata solo poche ore prima del decesso, l’intervento era stato eseguito secondo le linee guida, la guardia medica non aveva elementi per una diagnosi diversa. La Corte d’Appello di Firenze conferma il rigetto e riforma solo il capo sulle spese, condannando gli eredi a rifondere il medico di guardia. |
Scheda tecnica
| Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, n. 513/2026 (R.G. nn. 2149/2023 e 2180/2023), depositata il 29 gennaio 2026, in riforma parziale di Tribunale di Siena n. 448/2023 |
| Tipo di danno | Decesso per incarceramento di ansa intestinale nel foro del trocar dopo intervento laparoscopico (ernia su trocar); squilibrio idroelettrolitico acuto |
| Condotta contestata | Errata tecnica chirurgica (omessa sutura del foro del trocar); dimissioni precoci; mancata diagnosi da parte della guardia medica in occasione dei contatti nei giorni successivi all’intervento |
| Iter giudiziario | Primo grado: Trib. Siena n. 448/2023, domanda rigettata. Appello principale del medico di guardia (spese); appello incidentale degli eredi (merito). Secondo grado: Corte d’Appello di Firenze n. 513/2026 |
| Parti attrici | Tre figli ed eredi della paziente deceduta il 7 luglio 2013 |
| Esito | Appello incidentale degli eredi rigettato: confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di struttura ospedaliera e medico di guardia. Appello principale del medico accolto: gli eredi condannati a rifondergli le spese di entrambi i gradi |
| CTU | Accertato che l’incarceramento dell’ansa si è verificato solo poche ore prima del decesso; assenza di segni di necrosi inveterata; tecnica chirurgica conforme alle linee guida della European Hernia Society 2009 |
| Risarcimento riconosciuto | Nessuno. Domanda rigettata in entrambi i gradi di giudizio. |
Il fatto clinico
Il 1° luglio 2013 una donna viene ricoverata presso il reparto di Ginecologia di un ospedale senese per sottoporsi a un intervento di annesiectomia bilaterale per via laparoscopica, a causa di una cisti ovarica di circa 6 cm. L’intervento si svolge regolarmente: viene utilizzato un trocar da 10 mm in fossa iliaca sinistra e due trocar da 5 mm. Il giorno successivo, il 2 luglio, la paziente viene dimessa in buone condizioni generali: afebbrile, priva di dolore, parametri vitali nella norma. Con lei, le istruzioni e un numero da chiamare in caso di urgenza.
La paziente si trasferisce nella casa al mare, a Marina di Grosseto, dove aveva programmato la convalescenza. Nei giorni successivi accusa malessere generalizzato, vomito e dolori addominali. Il 4 luglio il compagno contatta la guardia medica: il medico prescrive telefonicamente il Plasil (metoclopramide, antiemetico), senza visitare la paziente. Il 6 luglio la visita direttamente: la palpazione dell’addome è negativa, i parametri sono nella norma, non emergono segni di allarme. Il medico non dispone il ricovero.
Nella notte tra il 6 e il 7 luglio il compagno trova la paziente priva di coscienza, circondata da tracce di vomito. Il 118 la trova in arresto cardiaco. Il decesso è constatato sul posto. L’autopsia accerta che la causa del decesso è uno squilibrio idroelettrolitico da incarceramento di un’ansa del tenue nel foro del trocar utilizzato in fossa iliaca sinistra durante l’intervento. I figli agiscono in giudizio contro la struttura ospedaliera e il medico di guardia.
Commento tecnico-giuridico
Il caso ruota attorno a un quesito clinico-causale preciso: quando si è verificato l’incarceramento dell’ansa intestinale nel foro del trocar? Era già in corso al momento dell’intervento, o si è prodotto solo nelle ultime ore di vita della paziente? La risposta a questa domanda determina se i sanitari — il chirurgo che non ha suturato il foro, la struttura che ha dimesso la paziente il giorno dopo, il medico di guardia che l’ha visitata il 6 luglio — potevano o avrebbero dovuto fare qualcosa di diverso.
La CTU — le cui conclusioni il Tribunale di Siena ha condiviso e la Corte d’Appello di Firenze ha confermato — è netta: l’incarceramento si è prodotto solo poche ore prima del decesso. Lo attestano i dati istopatologici dell’autopsia: la parete intestinale presentava una sofferenza ischemica iniziale, con la tonaca muscolare ancora integra. In un incarceramento prolungato ci sarebbero stati necrosi, peritonite, versamento endoperitoneale: nulla di tutto questo era presente. Il quadro era compatibile con un evento fulmineo, non con una progressione di giorni.
Su questa base la Corte esclude la responsabilità della struttura ospedaliera su entrambi i fronti contestati. Primo: la mancata sutura del foro del trocar da 10 mm non è un errore tecnico, perché le Linee Guida della European Hernia Society del 2009 raccomandano la sutura solo per trocar di dimensioni uguali o superiori a 12 mm, o posizionati sulla linea alba. Il trocar utilizzato era da 10 mm e in fossa iliaca sinistra. Secondo: le dimissioni del giorno successivo all’intervento erano appropriate, essendo la paziente in condizioni cliniche soddisfacenti. La sintomatologia accusata nei giorni seguenti — vomito e dolore addominale — non era incompatibile con il normale decorso post-operatorio di un intervento addominale laparoscopico.
Quanto al medico di guardia, la Corte conferma che anche il suo operato non era censurabile sotto il profilo causale, benché lo fosse sotto quello deontologico. La prescrizione di Plasil senza visita il 4 luglio è una condotta scorretta, riconosciuta come tale dai consulenti tecnici e dallo stesso tribunale di primo grado. Ma il farmaco non ha inciso sull’andamento clinico: il Plasil è un antiemetico che avrebbe al più ridotto il vomito, non poteva avere alcun effetto su un incarceramento erniario che, a quella data, non si era ancora verificato. Alla visita del 6 luglio, eseguita in presenza del compagno della paziente e risultata accurata (palpazione addominale negativa, parametri nella norma), il medico non aveva elementi obiettivi che imponessero il ricovero d’urgenza.
La sentenza applica correttamente il criterio del “più probabile che non” nella ricostruzione causale: non basta che una condotta sia stata scorretta per concludere che sia stata causa del danno. Il nesso eziologico deve essere dimostrato sulla base della preponderanza dell’evidenza, e nel caso in esame quella evidenza — clinica, istologica, autoptica — esclude il collegamento tra le condotte dei sanitari e il decesso.
Sul piano processuale, la Corte accoglie il solo appello principale del medico di guardia, che contestava la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Siena. Il primo giudice aveva compensato le spese tra gli eredi e il medico motivando con il “comportamento comunque scorretto” del convenuto. La Corte di Appello ritiene questa motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (così come modificato a seguito di Corte Cost. n. 77/2018): la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. La scorrettezza deontologica del medico, priva di rilievo causale, non integra tali ragioni. Il medico ha vinto la causa: ha diritto al rimborso delle spese.
Nota di rischio clinico e prevenzione
L’ernia su trocar è una complicanza rara dell’intervento laparoscopico, con un’incidenza stimata tra lo 0,1% e lo 0,6%. Può verificarsi anche quando il foro è stato correttamente suturato. Come ricorda la Cassazione (sent. n. 13328/2015), richiamata in motivazione, il concetto di “complicanza” è giuridicamente neutro: ciò che rileva non è la classificazione statistica dell’evento, ma se nel caso concreto era prevedibile ed evitabile. Nel caso in esame, la risposta è stata negativa.
Sul piano preventivo, il caso suggerisce alcune riflessioni per la pratica clinica. La prima riguarda le istruzioni alla dimissione dopo interventi laparoscopici: la paziente disponeva di un numero da chiamare in caso di urgenza, ma non sembra aver percepito la propria sintomatologia come allarmante, e il medico di guardia non ha disposto accertamenti. Una scheda di dimissione che espliciti con chiarezza quali sintomi richiedono una valutazione urgente — in particolare dolore addominale associato a vomito persistente dopo interventi addominali — può orientare il paziente verso una scelta più tempestiva.
La seconda riguarda la guardia medica. La prescrivibilità telefonica di farmaci senza visita diretta rimane un tema aperto nella pratica della continuità assistenziale. Questa sentenza non introduce nuovi standard normativi, ma ricorda che la mancata documentazione della visita (nel caso: assenza di qualsiasi registrazione del contatto del 4 luglio) e la prescrizione a distanza senza obiettività clinica rimangono condotte deontologicamente censurabili, anche quando — come qui — non determinano conseguenze causalmente rilevanti.
La sentenza Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito degli Studi Legali Baldi & Favati: Corte d’Appello di Firenze, n. 513/2026