Il Tribunale di Avellino affronta il caso dello scambio di due neonate avvenuto in una struttura ospedaliera nelle ore successive al parto. La pronuncia inquadra l’obbligo di corretta consegna del neonato alla madre tra le prestazioni accessorie del contratto di spedalità, produttive di effetti protettivi a favore del neonato e del padre, e afferma la responsabilità contrattuale diretta della struttura ex artt. 1218 e 1228 c.c. Riconosciuto un rilevante danno biologico psichico permanente in capo alla madre, con applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale.
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| Autorità giudicante | Tribunale Ordinario di Avellino, composizione monocratica |
| Provvedimento | Sentenza n. 1395/2026 (R.G. n. 3907/2019) |
| Giudice | dott. Antonio Pasquariello |
| Decisione | Udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 2/07/2026; pubblicazione 3/07/2026 |
| Materia | Responsabilità sanitaria; scambio di neonati; contratto di spedalità con effetti protettivi verso terzi |
| Esito | Accoglimento della domanda; condanna della struttura sanitaria |
| Risarcimento riconosciuto | € 96.822,89 (in favore della madre) ed € 140,45 (in favore del padre), oltre interessi; nessun importo in favore della minore |
Il fatto
Nell’ottobre 2017 una donna partoriva, con parto naturale e presso una struttura ospedaliera, una bambina. A causa di un errore verificatosi nelle fasi di vestizione e di gestione delle cullette al nido — imputato alla negligenza del personale infermieristico — la neonata veniva scambiata con un’altra bambina nata in concomitanza presso la medesima struttura.
Per circa due giorni la madre e il coniuge accudivano una neonata che non era la loro figlia, mentre la figlia biologica veniva affidata a estranei. L’errore emergeva l’11 ottobre 2017, quasi casualmente, grazie alla discrepanza dei codici riportati sui braccialetti identificativi e all’intervento della Polizia di Stato, cui seguiva la restituzione della bambina ai genitori naturali.
Il procedimento penale, avviato su denuncia-querela, si concludeva con archiviazione, avendo il Pubblico Ministero ravvisato un mero errore in assenza di dolo. In sede civile, i genitori — in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore — agivano ex art. 7 della L. n. 24/2017 nei confronti della struttura, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico psichico, morale ed esistenziale) e patrimoniali.
Le questioni giuridiche
Preliminarmente, il Tribunale dà atto della procedibilità della domanda (mediazione ritualmente esperita, con mancata comparizione della struttura) e della natura non litisconsortile del giudizio rispetto ai sanitari coinvolti (Cass. n. 13063/2025). Nel merito, richiama l’orientamento consolidato (S.U. n. 9556/2002 e n. 577/2008) secondo cui la responsabilità della struttura per i danni subiti dal paziente durante il ricovero ha natura contrattuale, fondata sul c.d. contratto di spedalità: la struttura risponde sia per fatto proprio (art. 1218 c.c.), sia per l’opera dei propri ausiliari (art. 1228 c.c.).
La responsabilità ex art. 1228 c.c. è qualificata come responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario e sull’assunzione del rischio derivante dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento, distinta dalla responsabilità oggettiva per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. (Cass. n. 29001/2021). Il titolo di responsabilità, inoltre, non muta a seconda che si deduca l’inadempimento della prestazione sanitaria in senso stretto o di obblighi strutturali e organizzativi (Cass. n. 7074/2024).
Il profilo di maggiore interesse attiene alla natura dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Il Tribunale osserva che, nella specie, non viene in rilievo la prestazione medica principale — l’assistenza al parto — bensì l’obbligazione accessoria, successiva e strettamente conseguenziale, della corretta «consegna» del neonato alla madre. Anche rispetto a tale prestazione operano gli effetti protettivi del contratto di spedalità, che si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzi nei confronti del nato e del padre (Cass. n. 14488/2004; n. 10812/2019; n. 14615/2020; n. 17113/2024): la struttura è dunque tenuta alla tutela del complesso degli interessi familiari coinvolti nella vicenda.
Quanto al riparto dell’onere della prova (S.U. n. 13533/2001 e n. 577/2008; Cass. n. 27151/2023), l’attore deve provare il contratto e allegare l’inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, gravando sulla struttura l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile. Nel caso, la struttura non ha negato il fatto — la cui ricostruzione trova anzi riscontro nella stessa lettera di contestazione disciplinare rivolta alla dipendente coinvolta — sicché la responsabilità è affermata secondo il criterio del «più probabile che non». È escluso ogni concorso di colpa dei danneggiati: la verifica della corrispondenza tra braccialetti identificativi e neonati costituisce adempimento gravante sul personale sanitario, e i genitori non potevano percepire l’errore con l’ordinaria diligenza.
Sul piano risarcitorio, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio (di natura percipiente in ambito sanitario), il Tribunale riconosce alla madre un danno biologico psichico permanente del 25% (disturbo depressivo permanente cronicizzato), qualificato quale macro-lesione. In applicazione dei principi affermati da Cass. n. 8630/2026, la liquidazione avviene secondo la Tabella Unica Nazionale (D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, aggiornata al 2026), pur trattandosi di fatto anteriore, per un totale di € 96.822,89 (danno permanente e temporaneo, con autonomo riconoscimento del danno morale ai sensi di Cass. n. 25164/2020, senza ulteriore personalizzazione). Al padre, portatore di un disturbo da stress acuto lieve risoltosi in invalidità temporanea, è liquidato il solo danno da micropermanente (art. 139 cod. ass.), pari a € 140,45. Nessun importo è riconosciuto in favore della minore, per difetto di riscontri medico-documentali sui pregiudizi lamentati.
PRINCIPI DI DIRITTO DI MAGGIORE INTERESSE
Contratto di spedalità ed effetti protettivi verso terzi. Gli obblighi accessori della struttura, tra cui la corretta consegna del neonato alla madre, producono effetti protettivi a favore del nato e del padre, legittimati ad agire per il risarcimento in caso di inadempimento.
Responsabilità diretta ex art. 1228 c.c. La struttura risponde per fatto proprio, sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, distinta dalla responsabilità oggettiva per fatto altrui ex art. 2049 c.c.; il titolo non muta tra prestazione sanitaria in senso stretto e obblighi organizzativi.
Danno morale autonomo. La sofferenza interiore è voce autonoma rispetto al danno biologico, risarcibile in aggiunta senza duplicazione (Cass. n. 25164/2020) ove allegata; per le lesioni di lieve entità è richiesto un maggior rigore di allegazione e prova.
Tabella Unica Nazionale. Per le macro-lesioni si applica la T.U.N. di cui al D.P.R. n. 12/2025, anche a fatti anteriori al 5 marzo 2025, secondo Cass. n. 8630/2026.
Valutazione sul rischio clinico
La vicenda richiama l’attenzione sui processi di identificazione neonatale quali barriere di sicurezza contro lo scambio dei nati. L’errore si è prodotto nella fase di vestizione e di gestione delle cullette al nido, con posizionamento della neonata nella culla errata, in violazione del controllo di corrispondenza tra i dati del braccialetto identificativo, la scheda della culla e la cartella clinica.
Sul piano del rischio clinico, la pronuncia conferma che l’applicazione sistematica e la verifica dei dispositivi identificativi, unitamente alle procedure di abbinamento madre-neonato in ogni fase (nascita, permanenza al nido, riconsegna), costituiscono adempimenti primari del personale sanitario. La loro corretta esecuzione — e la relativa tracciabilità — rappresentano il presidio elettivo di prevenzione; l’errore, in questa prospettiva, segnala margini di miglioramento nei protocolli di doppio controllo, nella formazione del personale del nido e nella gestione dei flussi in reparto.
Link alla sentenza
Il testo integrale della sentenza, in versione anonimizzata, è disponibile al seguente collegamento: Tribunale di Avellino, sent. n. 1395/2026 (PDF).