Sei anni di supplenze senza un giorno di ferie: il MIM deve pagarle tutte

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Il Tribunale di Pisa riconosce a un docente precario con contratti al 30 giugno 8.833,12 euro per le ferie e le festività maturate e mai godute, senza alcuna decurtazione per gli anni più lontani

Un docente precario ottiene il pagamento delle ferie e delle festività maturate in sei anni scolastici di supplenze chiuse al 30 giugno, mai godute in un solo giorno: sono giorni che maturano mese per mese mentre si insegna, ma che il calendario scolastico non consente di utilizzare, e il contratto si chiude prima dell’estate. Il Tribunale di Pisa li riconosce per intero, senza tagliare le annualità più lontane nel tempo: il Ministero aveva sostenuto che gli anni più vecchi fossero ormai perduti, ma si è difeso oltre il termine e quell’argomento non è stato nemmeno esaminato. Nel merito, il giudice ribadisce che la scuola chiusa non significa docente in ferie.

LA SENTENZA IN SINTESI

ProvvedimentoTribunale di Pisa, Sezione lavoro, sentenza n. 213/2026, pubblicata il 4 marzo 2026 (r.g. n. 1336/2025), giudice dott. Salvatore Ferraro
Chi riguardaI docenti precari con supplenze che si concludono al 30 giugno
Di cosa si trattaPagamento delle ferie e delle festività soppresse maturate e mai godute
Periodo in causaSei anni scolastici, dal 2018/2019 al 2023/2024
Posizione del MinisteroCostituito il 2 marzo a fronte di udienza del 4 marzo, oltre il termine di dieci giorni; nessun deposito di note per l’udienza
TempiRicorso depositato il 31 luglio 2025, sentenza pubblicata il 4 marzo 2026
Norme applicateArt. 19 CCNL Scuola 2006/2009; art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 conv. l. n. 135/2012; art. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012; l. n. 937/1977; art. 528 d.lgs. n. 297/1994; art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE; artt. 416 e 127-ter c.p.c.
Precedenti richiamatiCass. n. 16715/2024, richiamata nel testo anche con il n. 16175/2024; Cass. nn. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024; Cass. n. 6493/2021; CGUE 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, C-619/16 e C-684/16
Esito8.833,12 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994

1. Sei anni di supplenze, nemmeno un giorno di ferie

Un docente non di ruolo aveva insegnato con contratti a tempo determinato che si chiudevano ogni anno al 30 giugno, dal 2018/2019 al 2023/2024, senza fruire di un solo giorno delle ferie maturate. La ragione è quella che accomuna tutti i supplenti con questo tipo di contratto: le ferie maturano mese per mese durante l’anno, ma il calendario scolastico non consente di goderle mentre si insegna, e il rapporto si chiude prima dell’estate. Al 30 giugno restano sulla carta, e nessuno le paga.

A luglio 2025 il docente ha chiesto in giudizio il pagamento di quei giorni, quantificandoli in 8.833,12 euro. Il Ministero sostiene da sempre la tesi opposta: durante i periodi in cui le lezioni sono sospese i docenti sarebbero automaticamente in ferie, e quindi nulla resterebbe da pagare.

2. La difesa arrivata fuori tempo

Qui la vicenda prende una piega che merita di essere raccontata, perché mostra come un termine di calendario possa pesare quanto un principio di diritto.

Chi viene chiamato in giudizio deve depositare la propria difesa scritta almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Ministero l’ha depositata il 2 marzo, con udienza fissata al 4: otto giorni oltre il limite. La legge stabilisce che chi arriva in ritardo perde la possibilità di sollevare alcune difese, quelle che il giudice non può prendere in considerazione da solo ma solo se qualcuno gliele chiede espressamente.

Fra queste c’è la prescrizione, cioè la regola per cui, trascorso un certo tempo, un credito non si può più far valere. Poiché il giudice non può sollevare la questione di propria iniziativa e nessuno l’aveva fatto in tempo utile, il riconoscimento ha coperto tutti gli anni domandati.

Quanto indietro si può risalire. L’orientamento prevalente e consolidato considera il credito per le ferie non godute soggetto al termine ordinario di prescrizione, che è di dieci anni. Il conto può quindi comprendere, di regola, le annualità maturate nel decennio precedente.

A questo si è aggiunto un secondo silenzio. L’udienza si è svolta senza la presenza fisica delle parti, con il deposito di scritti che ne prendevano il posto: il Ministero non li ha depositati, e il giudice ha equiparato quel comportamento a non essersi presentati affatto.

Riferimenti: Artt. 416, commi 1 e 2, e 127-ter c.p.c.

3. Nel merito: nessuno è in ferie perché la scuola è chiusa

Il giudice non si è però limitato al profilo dei termini, e ha esaminato anche il fondamento della richiesta, ripercorrendo l’evoluzione delle regole. Nel 2012, per contenere la spesa pubblica, il pagamento delle ferie non godute è stato vietato in tutto il pubblico impiego; pochi mesi dopo, però, il legislatore ha reintrodotto un’eccezione proprio per il personale scolastico a tempo determinato, che per la brevità del rapporto non riesce a goderle.

Su questa base si innesta il principio ormai consolidato in Cassazione: il docente a termine che non ha chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni ha diritto al pagamento, a meno che sia il datore di lavoro a dimostrare di averlo invitato a goderne avvertendolo espressamente che, altrimenti, le avrebbe perse. Non basta che la scuola sia chiusa: occorre un invito, e un avviso della perdita. In assenza di entrambi, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie fra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Nel caso pisano di un simile atto del dirigente scolastico non vi era traccia, né risultava che il docente avesse mai chiesto giorni di ferie. Il giudice ha inoltre confermato che anche le festività soppresse vanno pagate, per la stessa ragione: il supplente non può goderle fra la fine degli scrutini e l’inizio dell’anno successivo, perché in quel periodo il suo contratto è già scaduto.

Riferimenti: Cass. n. 16715/2024 e nn. 13440, 13447 e 15415 del 2024; art. 19 CCNL Scuola 2006/2009; art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012; art. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012; l. n. 937/1977; art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE; CGUE 6 novembre 2018.

4. Il conteggio, contestato ma non smontato

Il Ministero aveva criticato i calcoli del docente, sostenendo che non tenessero conto del calendario della singola scuola e delle chiusure di giugno, e che gli importi non corrispondessero alle tabelle contrattuali. Il giudice ha osservato che si trattava di rilievi generici: l’Amministrazione si era limitata a segnalare una non corrispondenza con le tabelle, che invece risultavano applicate correttamente, senza indicare in modo puntuale dove il conteggio sbagliasse.

Ha quindi confermato i giorni indicati dal docente, pur rilevando che nemmeno lui aveva allegato un calcolo analitico. Vale la pena aggiungere un punto che il giudice richiama: è il lavoratore a dover dimostrare di aver effettivamente lavorato nei giorni che sarebbero stati destinati alle ferie, mentre spetta all’amministrazione provare di averle pagate.

Riferimenti: Cass. n. 6493/2021.

5. Che cosa se ne ricava

La lezione più immediata riguarda un aspetto che di solito resta invisibile a chi legge soltanto i comunicati: l’esito di queste cause non dipende soltanto dal principio di diritto, ormai fermo, ma anche da come le parti si comportano nel processo. Qui il perimetro degli anni riconosciuti è stato determinato da un ritardo di otto giorni dell’Amministrazione.

Resta il dato di fondo, comune a tutti i filoni seguiti dall’Osservatorio: al termine di ogni supplenza al 30 giugno nessun ufficio liquida spontaneamente i giorni maturati e non goduti, che si accumulano anno dopo anno finché qualcuno non li chiede.

La pronuncia è anteriore alle sentenze della Corte di cassazione nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, che hanno introdotto una distinzione per periodi nel computo dei giorni da pagare. Il principio applicato — non si è automaticamente in ferie in mancanza di un invito formale — non risulta da esse contraddetto, ma la materia non può dirsi definitivamente assestata.

La sentenza integrale, nella versione con i dati personali oscurati, è pubblicata insieme al presente contributo.

Giudizio patrocinato dagli Avv. Simona Baldi e Nicola Favati. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei periodi di servizio e dei contratti stipulati. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it

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