| Il Tribunale di Pisa riconosce a una docente non di ruolo il beneficio della Carta elettronica per cinque annualità coperte con contratti fino al termine delle attività didattiche, per complessivi € 2.500,00. Il profilo di maggiore interesse riguarda gli anni in cui il servizio è stato reso su spezzone orario: il diritto non dipende dal numero di ore settimanali, ma dal possesso di un incarico di insegnamento, e non è prevista alcuna decurtazione proporzionale nemmeno quando la supplenza copra il cinquanta per cento o meno dell’orario della cattedra di riferimento. Ministero contumace. |
Scheda tecnica
| Autorità giudicante | Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Lavoro |
| Provvedimento | Sentenza n. 131/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026, r.g. n. 559/2024; sentenza a verbale ex art. 127-ter c.p.c. |
| Giudice | Dott. Salvatore Ferraro |
| Amministrazione convenuta | Ministero dell’istruzione e del merito, contumace |
| Rapporto dedotto | Docente non di ruolo; cinque contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, in parte su spezzone orario |
| Oggetto | Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 |
| Quadro normativo | Art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015; d.P.C.M. 23 settembre 2015; d.P.C.M. 28 novembre 2016, artt. 2 e 3; art. 39, comma 4, CCNL; art. 4.1 O.M. n. 55/1998; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE |
| Precedenti richiamati | Cons. Stato n. 1842/2022; CGUE, rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli; CGUE 22 dicembre 2010, C-444/09 e C-456/09; Cass. n. 31149/2019; Cass. n. 29961/2023 |
| Esito | Ricorso accolto: € 2.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione; esclusi interessi e rivalutazione; |
Il fatto
Una docente non di ruolo presta servizio con cinque contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Per nessuna di tali annualità le viene riconosciuta la somma di € 500,00 destinata all’aggiornamento professionale. Deposita ricorso il 21 marzo 2024. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce ed è dichiarato contumace; la causa è decisa a trattazione scritta, senza istruttoria.
Le questioni giuridiche
La doppia via al riconoscimento del beneficio
La motivazione muove dal quadro normativo: l’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 istituisce la Carta in favore del docente di ruolo, e i decreti attuativi del 2015 e del 2016 individuano i beneficiari in modo da escludere il personale assunto a tempo determinato. Su tale assetto il Tribunale richiama due percorsi convergenti: l’interpretazione costituzionalmente orientata adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, che colma la lacuna previsionale della norma alla luce degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e degli obblighi contrattuali di formazione in servizio, e il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro, come interpretato dalla Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli.
Lo spezzone orario non incide sul diritto
È il profilo che distingue questa pronuncia. Per le annualità in cui il servizio è stato reso su spezzone orario od orario ridotto, il Tribunale afferma che il diritto alla Carta non dipende dal numero di ore settimanali, ma dal possesso di un incarico di insegnamento. Il beneficio va riconosciuto anche quando la supplenza sia stata conferita per un numero di ore pari o inferiore al cinquanta per cento dell’orario completo della cattedra di riferimento.
Il fondamento è duplice. Sul piano della comparazione, l’attività resa su orario ridotto è equiparabile a quella del docente a tempo determinato part time, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del contratto collettivo e dell’art. 4.1 dell’ordinanza ministeriale n. 55/1998, proprio in forza del principio di non discriminazione. Sul piano funzionale, la finalità dell’emolumento è formativa e non retributiva: non essendo commisurato alla prestazione lavorativa, esso non tollera decurtazioni proporzionali alle ore prestate.
La forma della condanna e l’esclusione degli accessori
La condanna non ha per oggetto il pagamento di una somma, ma l’adozione di ogni atto necessario a consentire il godimento del beneficio nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore. Il Tribunale esclude inoltre interessi e rivalutazione, sul rilievo che gli importi della Carta non hanno natura retributiva e sono indicati al valore nominale ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Sul punto si registra una divergenza rispetto al principio di diritto enunciato da Cass. n. 29961/2023, che per i docenti interni al sistema scolastico prevede l’adempimento in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Che cosa segna questa decisione
La pronuncia sottrae rilevanza a un criterio che l’Amministrazione tende a valorizzare: la consistenza oraria dell’incarico. Poiché la Carta non retribuisce la prestazione ma sostiene la formazione, e poiché l’obbligo formativo grava sul docente a prescindere dall’ampiezza dell’orario, la riduzione proporzionale del beneficio risulta priva di fondamento. Ne discende che anche annualità coperte con spezzoni concorrono per intero.
Resta il dato comune al filone: il Ministero non si è costituito, e le annualità anteriori all’anno scolastico 2025/2026 non formano oggetto di alcun riconoscimento in via amministrativa.
Il testo della sentenza Trib Pisa sez. Lav. 131/2026
Osservatorio sul Lavoro nella Scuola – Studi Legali Baldi & Favati
Contenuto informativo, non costitutivo di consulenza legale.