| Il Tribunale di Livorno accerta il diritto di un docente, che aveva insegnato per quattro anni scolastici con contratti a tempo determinato, a ottenere la Carta del docente di € 500,00 annui, e condanna il Ministero a metterla a disposizione. Escludere il personale a termine viola la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché i docenti precari sono comparabili a quelli di ruolo e non esistono ragioni oggettive che giustifichino la differenza. La tutela non può tradursi nel pagamento della somma: il legislatore ha imposto un vincolo di destinazione, e il beneficio va erogato nella forma sua propria. Il passaggio in ruolo, avvenuto nel frattempo, non fa venire meno il diritto. Ministero contumace. |
Scheda tecnica
| Autorità giudicante | Tribunale Ordinario di Livorno, Sezione Lavoro |
| Provvedimento | Sentenza n. 62/2024, pubblicata il 24 gennaio 2024, r.g. n. 882/2023 (motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.) |
| Giudice | Dott.ssa Sara Maffei |
| Amministrazione convenuta | Ministero dell’istruzione e del merito, contumace |
| Rapporto dedotto | Quattro contratti a tempo determinato presso un liceo artistico, dal 20 ottobre 2018 al 30 giugno 2022 (a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); docente successivamente assunto a tempo indeterminato |
| Oggetto | Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 |
| Quadro normativo | Art. 1, comma 121, l. n. 107/2015; d.P.C.M. 23 settembre 2015 e d.P.C.M. 28 novembre 2016; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 282 d.lgs. n. 297/1994; artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola |
| Precedenti richiamati | CGUE, VI Sez., ord. 18 maggio 2022, C-450/21; Cons. Stato n. 1842 del 16 marzo 2022; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023 |
| Forma della tutela | Adempimento in forma specifica: messa a disposizione della carta docente o di strumento equipollente, non corresponsione della somma |
| Esito | Ricorso accolto: carta docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla l. n. 724/1994; |
Il fatto
Un docente insegna per quattro anni scolastici consecutivi in un liceo artistico con contratti a tempo determinato: dall’ottobre 2018 al giugno 2022, sempre fino al termine delle attività didattiche. In quegli anni la Carta del docente — i cinquecento euro annui destinati all’aggiornamento professionale — viene erogata soltanto ai colleghi di ruolo. Lui non la riceve, pur essendo tenuto agli stessi obblighi formativi e svolgendo le stesse funzioni.
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 chiede l’accertamento del proprio diritto al beneficio per quelle quattro annualità. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce ed è dichiarato contumace. La causa è decisa sui soli documenti, con sentenza a motivazione contestuale.
Le questioni giuridiche
Il punto di partenza: una norma che, letta da sola, esclude i precari
Il Tribunale non nasconde il dato testuale. L’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 istituisce la Carta per il “docente di ruolo”, e i d.P.C.M. attuativi del 2015 e del 2016 hanno ribadito che i soli destinatari sono gli insegnanti a tempo indeterminato. Letta in isolamento, la disciplina esclude senza dubbio i docenti precari. È il passaggio successivo a ribaltare l’esito.
La clausola 4 e il divieto di trattamento meno favorevole
Con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 la Corte di giustizia ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario di 500 euro annui destinato alla formazione continua. La Corte ha valorizzato il fatto che, dall’art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli artt. 1 e 63 della l. n. 107/2015, emerge un principio univoco: la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Su questa base il Tribunale svolge il giudizio di comparabilità che la clausola 4 richiede: i docenti a termine sono comparabili a quelli a tempo indeterminato quanto a natura del lavoro e competenze professionali richieste, essendo identiche mansioni e funzioni, e non sussistono ragioni oggettive che giustifichino la disparità. Valorizzare la sola natura temporanea del rapporto per negare il beneficio integra dunque una violazione della clausola 4.
Il precedente amministrativo: i d.P.C.M. sono stati annullati
La motivazione richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha censurato l’esclusione dei docenti a termine come irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento (artt. 3, 35 e 97 Cost.), e ha annullato il d.P.C.M. del settembre 2015, la nota applicativa del MIUR n. 15219/2015 e il d.P.C.M. del novembre 2016 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo. Il rilievo del giudice amministrativo è di sistema: se l’Amministrazione si serve di personale non di ruolo per erogare il servizio scolastico, deve curarne la formazione, perché il diritto-dovere di aggiornamento grava su tutto il personale docente e non su una sua aliquota.
La forma della tutela: la carta, non il denaro
Il ricorso chiedeva la condanna al pagamento di € 2.000,00. Il Tribunale accoglie “per quanto di ragione” e sceglie una strada diversa: condanna il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per le quattro annualità, da fruire nel rispetto dei vincoli di legge. La corresponsione diretta della somma non è ammissibile, perché consentirebbe di disporre del denaro al di fuori del vincolo di destinazione imposto dal legislatore.
La soluzione è allineata ai principi di diritto di Cass. n. 29961/2023, richiamati in motivazione: al docente cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia, sia interno al sistema delle docenze scolastiche — perché iscritto nelle graduatorie, incaricato di una supplenza o transitato in ruolo — spetta l’adempimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il passaggio in ruolo non estingue il diritto
È un profilo di rilievo pratico immediato. Al momento della decisione il ricorrente era già stato assunto a tempo indeterminato, e il Tribunale ne trae un argomento a favore, non contro: proprio la persistenza del diritto-dovere formativo giustifica l’attribuzione della carta per le annualità pregresse. Chi è stato immesso in ruolo dopo anni di supplenze resta quindi interno al sistema scolastico e conserva la tutela in forma specifica.
Che cosa segna questa decisione
La pronuncia si inserisce in un contenzioso che i giudici stessi definiscono ormai seriale: in questa sentenza le spese sono state liquidate secondo i valori medi ridotti della metà, proprio in ragione del carattere ripetitivo delle questioni e degli atti introduttivi. È una notazione che vale più di molte considerazioni: la questione è giuridicamente pacifica da anni, e l’Amministrazione continua a non riconoscere il beneficio in via amministrativa, lasciando che sia il giudice a farlo caso per caso. In questo giudizio non si è nemmeno costituita.
Per il docente che si trovi nella stessa condizione il quadro è chiaro: il beneficio spetta anche per gli anni di precariato, si ottiene nella forma della carta e non del contante, e l’eventuale immissione in ruolo intervenuta nel frattempo non lo fa perdere. Restano da verificare, caso per caso, i termini di prescrizione, che la pronuncia non ha avuto occasione di esaminare data la contumacia del Ministero.
Il testo della sentenza Trib. Livorno Sez. Lav. Sent. n 62/2024
Osservatorio sul Lavoro nella Scuola – Studi Legali Baldi & Favati
Giudizio patrocinato dagli Avv. Simona Baldi e Nicola Favati.
Contenuto informativo, non costitutivo di consulenza legale.