Contratto integrativo d’istituto: la trattativa e il ruolo della RSU

contratto integrativo di istituto, chi decide, su cosa, con quali tempi e con quali strumenti
Studi BeF

Chi decide, su cosa, con quali tempi e con quali strumenti — e chi siede al tavolo accanto alla RSU: le regole della stagione negoziale 2026/27 dopo il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024

Giovanna Lucci – Nicola Favati – Simona Baldi

Tra settembre e novembre in ogni istituzione scolastica si apre la sessione negoziale per il contratto integrativo d’istituto. È il momento in cui si decide come vengono distribuite le risorse accessorie, quali criteri regolano sicurezza, flessibilità, formazione, disconnessione e lavoro agile, e in che modo il personale viene coinvolto nelle scelte organizzative della scuola. Al tavolo c’è un solo soggetto sindacale che vi siede sempre, per effetto del voto dei colleghi: la RSU.

Le regole del gioco sono cambiate con il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, che ha riscritto la disciplina comune della contrattazione integrativa (art. 8) e, per la scuola, i livelli, i soggetti e le materie delle relazioni sindacali (art. 11, che sostituisce l’art. 30 del CCNL 18 gennaio 2024). Conoscerle nel dettaglio non è un esercizio formale: chi tratta senza sapere su cosa può chiedere un accordo, su cosa ha diritto soltanto a un confronto e che cosa accade se l’accordo non arriva, tratta in posizione di svantaggio.

1. Chi siede al tavolo, e in che veste

A livello di scuola la contrattazione si svolge tra il dirigente scolastico e una parte sindacale composta, dice il contratto, dalla RSU e dai «rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale» (art. 11, comma 2, lett. c). La posizione della RSU non dipende da alcuna firma: la RSU è parte del tavolo perché eletta dal personale, a prescindere dalle liste nelle quali i suoi componenti sono stati candidati.

Il punto decisivo, e spesso sottovalutato, è che la RSU è un organismo unitario e collegiale: le decisioni relative alla sua attività sono assunte a maggioranza dei componenti, e le modalità con cui la maggioranza si esprime possono essere definite da un regolamento interno. Anche in assenza di regolamento la RSU resta un organismo collegiale che decide a maggioranza. Per le RSU con più di trenta componenti l’accordo quadro impone un regolamento e un comitato di coordinamento, chiamato a portare al tavolo le decisioni assunte dall’intera RSU.

Ne derivano alcune conseguenze pratiche. Il singolo componente non impegna la RSU: la sua posizione conta nella formazione della decisione interna, non all’esterno. La scelta di firmare o di non firmare l’ipotesi di contratto è una decisione collegiale, da assumere a maggioranza e da documentare. L’ARAN ha precisato che definire le regole del proprio funzionamento, le modalità di espressione della maggioranza e la composizione della propria delegazione è competenza esclusiva della RSU, sulla quale l’amministrazione non ha titolo a intervenire; e che, se la RSU non si è data un regolamento, tutti i suoi componenti hanno diritto di partecipare alle trattative.

Il consiglio operativo è semplice: una RSU che si dota di un regolamento essenziale — come si convoca, come si vota, chi redige il verbale, chi espone al tavolo le posizioni decise — riduce drasticamente il rischio di contestazioni, all’interno e all’esterno.

2. Il terminale associativo: chi è, che cosa può fare, che cosa no

Accanto alla RSU, nelle scuole opera una figura che genera equivoci ricorrenti: il terminale associativo. Conviene partire dal nome, perché già lì si annida un malinteso. «Terminale associativo» è lessico di prassi: i testi contrattuali parlano di «terminali di tipo associativo», e l’espressione compare in tre soli luoghi, nessuno dei quali è il CCNL di comparto. Né il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 né quello del 18 gennaio 2024 la nominano mai.

Dove la figura è prevista. L’accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 per la costituzione delle RSU dispone che le organizzazioni sindacali ammesse a presentare liste «possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni […] dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali» (art. 13, comma 2). La qualifica è confermata dal CCNQ del 4 dicembre 2017, che tra i dirigenti sindacali annovera «i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU» (art. 3, comma 1, lett. b).

Chi lo nomina. Lo designa l’organizzazione sindacale, non lo elegge nessuno. È qui la differenza di fondo rispetto alla RSU: il terminale associativo rappresenta il sindacato che lo ha indicato, non i lavoratori della scuola. Il solo adempimento richiesto è la comunicazione all’amministrazione, che per i dirigenti sindacali dipendenti dev’essere fatta per iscritto e tempestivamente, con l’indicazione dei nominativi (art. 3, comma 2, CCNQ 2017). Nessun termine è previsto: lo ha confermato l’ARAN, osservando che la disposizione «non contempla alcun termine, né perentorio, né ordinatorio» (orientamento ID 31452 del 27 settembre 2024). La nomina può riguardare solo dipendenti in servizio: un lavoratore in quiescenza non può essere nominato componente del terminale (orientamento ID 31248).

Che cosa può fare. Le prerogative sono quelle del dirigente sindacale sul posto di lavoro, e sono tutt’altro che simboliche: indire assemblee, da solo o insieme ad altri soggetti (art. 4, comma 2, CCNQ 2017); affiggere nello spazio che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre (art. 5); usare il locale messo a disposizione (art. 6); fruire di permessi sindacali, che però gravano sul monte ore dell’organizzazione che lo ha designato e non su quello della RSU (art. 10, comma 4), entro il tetto che per la scuola è di cinque giorni lavorativi bimestrali e dodici giorni nell’anno scolastico (art. 18, comma 3).

Che cosa non può fare da solo. Non può sostituire la RSU, e non ha un potere contrattuale proprio. La titolarità negoziale sta in capo alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie, e la RSU subentra alle precedenti strutture «nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali» (artt. 5, commi 1 e 3, dell’accordo quadro del 2022). Lo stesso CCNQ tiene distinti i terminali, alla lettera b), e «i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo», alla lettera c): sono due cose diverse.

Il punto pratico: come ci si siede al tavolo. Che il terminale associativo partecipi alla trattativa è prassi diffusa, e nei contratti integrativi lo si trova indicato nel blocco firme accanto alla RSU e ai rappresentanti territoriali. Ma ci siede in una veste che il contratto non gli attribuisce in quanto terminale. L’ARAN lo ha detto senza perifrasi:

«I dipendenti che siano componenti dei terminali di tipo associativo nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall’art. 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017. Tuttavia, la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa occorre che lo stesso, possedendo i requisiti previsti dal CCNL, sia formalmente accreditato quale componente della delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale titolata» (orientamento ID 36568 del 3 marzo 2026).

Nella pratica le due cose quasi sempre coincidono, perché la lettera con cui il sindacato nomina il terminale vale anche come accreditamento. Ma se la designazione è generica — se dice che il collega rappresenta l’organizzazione «all’interno dell’istituto» senza accreditarlo nella delegazione trattante — il dirigente scolastico ha un appiglio per non ammetterlo. Il rimedio costa una riga: nella nomina, o in una comunicazione separata, l’organizzazione scriva espressamente che quel nominativo è accreditato a partecipare alla contrattazione integrativa d’istituto per suo conto.

Una conseguenza, spesso trascurata, riguarda l’informazione. I soggetti cui il dirigente deve renderla sono quelli titolari della contrattazione integrativa: RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni firmatarie. Molti contratti integrativi d’istituto estendono però l’informazione anche ai terminali associativi, e lo fanno legittimamente, perché nulla lo vieta: è una scelta del tavolo, non un obbligo del CCNL. Dove quella clausola c’è, va pretesa; dove non c’è, conviene proporla.

3. Il calendario della sessione

Le scadenze sono fissate dal CCNL. L’informazione del dirigente sulle materie oggetto di confronto e di contrattazione va resa in tempi congrui rispetto all’avvio dell’anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre (art. 5, comma 7). La sessione negoziale va avviata entro il 15 settembre e non può protrarsi oltre il 30 novembre (art. 11, comma 8). Nei primi trenta giorni di trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo (art. 9, comma 2).

Il contratto integrativo ha durata triennale e riguarda tutte le materie previste dal CCNL; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati ogni anno (art. 8, comma 3). Conviene quindi distinguere, anche nell’ordine dei lavori, tra la parte normativa, che resta stabile, e la parte economica, che si rinegozia annualmente.

Raggiunta l’intesa, si firma un’ipotesi di contratto. L’ipotesi, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, va inviata entro dieci giorni all’organo di controllo, che nella scuola sono i revisori dei conti. In caso di rilievi la trattativa deve riprendere entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto può essere sottoscritto in via definitiva (art. 8, comma 8). Entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva il testo, con le relazioni, va trasmesso all’ARAN e al CNEL (art. 8, comma 11).

Le risorse da ripartire arrivano dal livello nazionale: il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è distribuito tra le scuole dal contratto integrativo nazionale, sulla base di parametri fissati dal CCNL (art. 78, commi 8 e 10, CCNL 18 gennaio 2024). Per l’anno scolastico 2026/27 l’ipotesi di contratto integrativo nazionale è stata sottoscritta al Ministero il 22 settembre 2026; gli importi per singola scuola seguono quella intesa. Nell’attesa, nulla impedisce di avviare il confronto sulla parte normativa.

4. L’informazione: senza dati non si tratta

L’informazione è definita dal CCNL come il presupposto del corretto esercizio delle relazioni sindacali: è resa in via preventiva e in forma scritta, e deve arrivare nei tempi, nei modi e con i contenuti che consentono di valutare a fondo l’impatto delle misure e di formulare osservazioni e proposte (art. 5, commi 1-3). Sono oggetto di informazione tutte le materie di confronto e di contrattazione (art. 5, comma 4).

A livello di scuola sono inoltre oggetto di informazione la proposta di formazione delle classi e degli organici, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei e i dati sull’utilizzo del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con l’indicazione, per ciascuna attività retribuita, dell’importo erogato e del numero dei lavoratori coinvolti, in forma che non consenta di associare il compenso al nominativo (art. 11, comma 10, lett. b). I soggetti sindacali ricevono poi, a richiesta, le informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione (art. 5, comma 6).

Il dato consuntivo sull’utilizzo del fondo dell’anno precedente è lo strumento più utile per negoziare i criteri dell’anno successivo: mostra dove le risorse sono effettivamente andate, quali attività sono state finanziate e quanto sono state distribuite. Se non è stato fornito, va chiesto per iscritto prima di entrare nel merito.

5. Su cosa si contratta, e su cosa no

Il CCNL distingue con precisione tra materie di contrattazione, sulle quali serve l’accordo, e materie di confronto, sulle quali l’amministrazione deve instaurare un dialogo approfondito ma conserva il potere di decidere. Confondere i due piani è l’errore più frequente.

Sono materie di contrattazione a livello di scuola (art. 11, comma 4, lett. c): i criteri generali per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro; i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e la determinazione dei compensi; i criteri per i compensi accessori, compresa la quota delle risorse per i percorsi di formazione scuola-lavoro e per i progetti nazionali e comunitari destinata al personale; i criteri generali per i compensi di valorizzazione del personale; i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; le fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; i criteri di ripartizione delle risorse per la formazione; il diritto alla disconnessione; i riflessi delle innovazioni tecnologiche sulla qualità del lavoro; il personale da tenere in servizio in caso di assemblea sindacale; i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile e da remoto. Vi si aggiunge il protocollo sui contingenti di personale in caso di sciopero (art. 11, comma 5).

Sono invece materie di solo confronto (art. 11, comma 9, lett. b): l’articolazione dell’orario di lavoro di docenti, educatori e ATA e i criteri per individuare il personale da impiegare nelle attività retribuite con il fondo; i criteri di assegnazione alle sedi di servizio interne all’istituzione; i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, con le misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e del burn-out; i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e da remoto; i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Il confronto ha una procedura precisa, che va conosciuta per poterla pretendere. Si apre con l’invio degli elementi conoscitivi; l’incontro si tiene se è richiesto, anche da un solo soggetto sindacale, entro cinque giorni lavorativi dall’informazione; nelle scuole la fase degli incontri non può superare dieci giorni e si chiude con una sintesi scritta dei lavori e delle posizioni emerse (art. 6, comma 2). Mentre il confronto è in corso le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie che ne sono oggetto (art. 9, comma 3). Chiedere il confronto nei termini e pretendere la sintesi scritta è il modo per lasciare traccia delle proprie posizioni anche dove l’ultima parola spetta al dirigente.

Restano comunque escluse dalla contrattazione, per legge, le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle di partecipazione sindacale e quelle riservate alle prerogative dirigenziali (art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001).

6. Le risorse: che cosa significa contrattare i criteri

Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è alimentato da risorse contrattuali e da stanziamenti di legge ed è destinato, tra l’altro, alle attività già finanziate dal fondo d’istituto, alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa, agli incarichi specifici del personale ATA, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, all’avviamento alla pratica sportiva e alla valorizzazione del personale docente (art. 78, commi 1, 2 e 7, CCNL 18 gennaio 2024). La ripartizione tra queste finalità è fatta a livello nazionale, con alcuni vincoli di destinazione minima (art. 78, comma 8).

Al tavolo d’istituto si decidono i criteri con cui le risorse assegnate alla scuola vengono ripartite tra le attività e tra i profili professionali, e la determinazione dei compensi. Non si decidono i nomi: l’individuazione del personale da impiegare nelle attività retribuite è materia di confronto, e i dati consuntivi vengono restituiti in forma anonima. Un buon criterio è quello che consente a chiunque, leggendo il contratto, di capire in anticipo quanto vale un’attività e come si accede agli incarichi retribuiti.

7. I limiti: una clausola nulla non tutela nessuno

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale (art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001). Le clausole che violano quei vincoli e limiti, o che disciplinano materie non delegate, o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto secondo gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 40, comma 3-quinquies). La compatibilità dei costi è verificata dai revisori (art. 40-bis, comma 1).

La nullità opera anche quando la clausola è più favorevole ai lavoratori. Per chi siede al tavolo questo significa che l’obiettivo non è ottenere la clausola più generosa, ma la clausola più solida: una previsione che eccede il perimetro del CCNL o le risorse disponibili espone il personale alla restituzione di somme e la scuola a contestazioni contabili.

8. Se l’accordo non arriva

Il CCNL prevede due regimi diversi, a seconda della materia (art. 11, commi 6 e 7).

Per le materie normative — sicurezza, permessi sindacali, flessibilità ATA, formazione, disconnessione, innovazioni tecnologiche, servizi durante le assemblee, lavoro agile, contingenti in caso di sciopero — se decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili di altri trenta, l’accordo non è raggiunto, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa (art. 8, comma 6).

Per le materie economiche — ripartizione del fondo, compensi accessori, valorizzazione — l’amministrazione può provvedere in via provvisoria sulle materie del mancato accordo, ma solo se il protrarsi delle trattative determina un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa; anche in quel caso deve proseguire la trattativa riconvocando il tavolo per concludere l’accordo in tempi rapidi. La durata minima delle sessioni negoziali prima dell’atto unilaterale è fissata in quarantacinque giorni, prorogabili di altri quarantacinque (art. 8, comma 7). Presso l’ARAN è istituito un Osservatorio paritetico che monitora gli atti unilaterali e verifica che siano adeguatamente motivati sul pregiudizio alla funzionalità (art. 8, comma 12).

In pratica: l’atto unilaterale non è una scorciatoia a disposizione del dirigente. Deve essere motivato su un pregiudizio concreto, è provvisorio e non chiude la trattativa. La RSU ha interesse a chiedere per iscritto quale sia il pregiudizio invocato e a pretendere la riconvocazione.

9. Dopo la firma

Il contratto integrativo deve contenere clausole sui tempi, le modalità e le procedure di verifica della sua attuazione, e conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo (art. 8, comma 10). Se sorgono dubbi sul significato di una clausola, ciascuna parte può chiedere l’interpretazione autentica: la procedura si avvia entro sette giorni dalla richiesta, dura al massimo trenta giorni dall’inizio della trattativa, e l’eventuale accordo sostituisce la clausola sin dall’inizio della vigenza del contratto (art. 8, comma 2).

La verifica dell’attuazione non è un adempimento di stile: è il momento in cui si controlla che i criteri concordati siano stati applicati, sulla base dei dati di utilizzo del fondo che il dirigente è tenuto a fornire.

10. Quando le regole non vengono rispettate

La tutela tipica contro la violazione delle prerogative sindacali è il ricorso per condotta antisindacale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). La norma legittima ad agire gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse: la RSU, in quanto tale, non è tra i soggetti indicati. La legittimazione dipende dal carattere nazionale dell’associazione e dal suo interesse, non dalla sottoscrizione del contratto nazionale.

Nella prassi, le violazioni delle prerogative negoziali — un’informazione omessa o tardiva, un confronto negato, un contratto pubblicato senza una valida decisione a maggioranza della RSU, un atto unilaterale privo dei presupposti, l’esclusione dal tavolo di un soggetto che vi aveva titolo — vengono portate davanti al giudice del lavoro da un sindacato legittimato, talvolta insieme ai componenti della RSU. Per questo è essenziale che ogni passaggio sia documentato: richieste scritte, verbali, sintesi del confronto, deliberazioni della RSU, lettere di designazione e di accreditamento.

Scheda tecnica — Il contratto integrativo d’istituto

NaturaContratto collettivo integrativo di livello di istituzione scolastica, che obbliga reciprocamente le parti (art. 8, comma 1, CCNL 2022-2024).
FontiD.lgs. 165/2001, artt. 40 e 40-bis; CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, artt. 5, 6, 8, 9 e 11; CCNL 18 gennaio 2024, art. 78; CCNQ 4 dicembre 2017; accordo collettivo nazionale quadro 12 aprile 2022 per la costituzione delle RSU.
PartiDirigente scolastico; per la parte sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (art. 11, comma 2, lett. c).
Decisioni della RSUA maggioranza dei componenti; modalità eventualmente fissate da regolamento interno.
Terminale associativoStruttura organizzativa del sindacato nel luogo di lavoro: costituita o conservata dall’organizzazione, con comunicazione all’amministrazione (art. 13, comma 2, ACNQ 12 aprile 2022). I componenti sono dirigenti sindacali (art. 3, comma 1, lett. b, CCNQ 4 dicembre 2017), con diritto di indire assemblee, affissione, uso dei locali e permessi a carico del monte ore dell’organizzazione.
Terminale al tavoloNon ha potere contrattuale proprio: per partecipare alla trattativa deve essere formalmente accreditato nella delegazione trattante dall’organizzazione titolata (ARAN, orientamento ID 36568 del 3 marzo 2026). Nessun termine è previsto per la comunicazione dei nominativi (ID 31452); la nomina è riservata a dipendenti in servizio (ID 31248).
Materie di contrattazioneArt. 11, comma 4, lett. c): sicurezza; ripartizione del fondo e determinazione dei compensi; compensi accessori; valorizzazione del personale; permessi sindacali; flessibilità oraria ATA; formazione; disconnessione; innovazioni tecnologiche; servizi durante le assemblee; priorità per il lavoro agile. Art. 11, comma 5: contingenti in caso di sciopero.
Materie di confrontoArt. 11, comma 9, lett. b): orario di lavoro e individuazione del personale per le attività retribuite; assegnazione alle sedi interne; permessi per l’aggiornamento; benessere organizzativo; modalità attuative del lavoro agile; incarichi ATA.
CalendarioInformazione entro il 10 settembre (art. 5, comma 7); avvio della sessione entro il 15 settembre; conclusione entro il 30 novembre (art. 11, comma 8).
Durata ed efficaciaTriennale; i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati ogni anno (art. 8, comma 3). Resta efficace fino alla stipulazione del contratto successivo (art. 8, comma 10).
ControlloIpotesi di contratto, con relazione illustrativa e tecnica, ai revisori dei conti entro 10 giorni; in caso di rilievi, ripresa della trattativa entro 5 giorni; dopo 15 giorni senza rilievi, sottoscrizione definitiva (art. 8, comma 8; art. 40-bis, comma 1, d.lgs. 165/2001).
TrasmissioneTesto e relazioni all’ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva (art. 8, comma 11).
Mancato accordoMaterie normative: decorsi 30 giorni (prorogabili di 30) le parti riassumono le proprie prerogative (art. 8, comma 6). Materie economiche: atto unilaterale provvisorio solo in caso di oggettivo pregiudizio alla funzionalità, dopo una sessione minima di 45 giorni (prorogabili di 45) e con obbligo di riconvocare il tavolo (art. 8, comma 7; art. 11, commi 6 e 7).
Limiti e sanzioneNullità delle clausole in contrasto con vincoli e limiti del CCNL, su materie non delegate o con oneri non previsti; sostituzione di diritto ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, d.lgs. 165/2001).
Interpretazione autenticaSu richiesta di una parte: avvio entro 7 giorni, durata massima 30 giorni; l’accordo sostituisce la clausola sin dall’inizio della vigenza (art. 8, comma 2).

Riferimenti

  • CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025: artt. 5, 6, 8, 9 e 11.
  • CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024: artt. 30 e 78.
  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: artt. 40 e 40-bis.
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300: art. 28.
  • CCNQ 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali: artt. 3, 4, 5, 6, 10, 18.
  • Accordo collettivo nazionale quadro 12 aprile 2022 per la costituzione delle RSU: artt. 5, 11, 13 e 37 (che abroga l’accordo quadro del 7 agosto 1998).
  • ARAN, orientamenti applicativi ID 36568 (3 marzo 2026), ID 31452 (27 settembre 2024) e ID 31248 (16 giugno 2021).

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