GIURISPRUDENZA
Tribunale di Pisa, Sentenza n. 107 del 29 gennaio 2026
| Un paziente è sottoposto a intervento neurochirurgico per la rimozione di un tumore cerebrale. L’anestesista omette di monitorarlo adeguatamente: uno stato di ipotensione non rilevato provoca un’ischemia cerebrale grave. Il paziente trascorre 203 giorni in stato vegetativo e muore. Sedici anni dopo, il Tribunale di Pisa condanna in solido medico e ospedale a risarcire figli e nipoti per oltre un milione di euro, con obbligo del medico di manlevare integralmente la struttura. |
Scheda tecnica
| Sentenza | Tribunale Ordinario di Pisa, n. 107/2026 (R.G. n. 4253/2022), depositata il 29 gennaio 2026 |
| Tipo di danno | Ischemia cerebrale intraoperatoria per omesso monitoraggio anestesiologico; stato vegetativo; decesso dopo 203 giorni |
| Condotta contestata | Omesso monitoraggio del paziente nel corso dell’intervento da parte del medico anestesista; mancata rilevazione dello stato di ipotensione; assenza di cartella anestesiologica e di valutazione preoperatoria |
| Iter giudiziario pregresso | Condanna penale per omicidio colposo (primo grado); proscioglimento per prescrizione in appello con conferma delle statuizioni civili (giudicato). Condanna del medico dalla Corte dei Conti per colpa grave (€ 80.000,00 a favore dell’AOUP) |
| Parti attrici | Tre figli del paziente (due non conviventi, uno convivente) — in proprio e quali eredi della madre deceduta nel 2018 — e sei nipoti |
| Esito | Responsabilità solidale medico e AOUP accertata per i figli (an da giudicato penale); prescrizione accolta per i nipoti nei confronti dell’AOUP; condanna del solo medico verso i nipoti; manleva integrale del medico verso l’AOUP; polizza assicurativa del medico dichiarata inoperante |
| Tabelle applicate | Tabelle di Milano 2024, sistema a punti |
| Risarcimento riconosciuto | Figli: € 313.721,30 ciascuna per le due figlie, € 384.119,30 per il figlio convivente (netti da provvisionali). Nipoti: da € 73.014,00 a € 96.786,00 ciascuno. Totale complessivo superiore a € 1.000.000,00, interamente a carico del medico per via della manleva |
Il fatto clinico
Il 17 dicembre 2008 un paziente viene operato presso il reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti S. Chiara di Pisa per la rimozione di un ependimoma del IV ventricolo cerebrale. Si tratta di un intervento complesso, eseguito in un paziente con significative comorbilità: diabete mellito, morbo di Parkinson, linfoma non Hodgkin, pregressa neoplasia del colon con chemioterapia, broncopneumopatia cronica ostruttiva ed enfisema.
Nel corso dell’operazione, il medico anestesista omette di monitorare adeguatamente il paziente. Non rileva uno stato di ipotensione in atto, che causa un’ischemia cerebrale grave. Il paziente non si risveglia dall’anestesia: viene dichiarato “non risvegliabile” e ricoverato in stato vegetativo pressoché irreversibile. Trascorre 203 giorni in ospedale, senza alcuna forma di coscienza, senza autonomia, senza percezione. Muore l’8 luglio 2009.
La CTU disposta in corso di causa accerta in termini inequivoci, applicando il criterio della preponderanza dell’evidenza, che il paziente — pur con le sue numerose preesistenze patologiche — sarebbe sopravvissuto all’intervento, con una prospettiva di vita superiore a cinque anni. L’errore dell’anestesista ha dunque privato il paziente di anni di vita, e la sua famiglia di un padre, un marito, un nonno.
A carico del medico emergono tre distinte omissioni documentali, oltre all’errore clinico: la mancata redazione della cartella anestesiologica, l’assenza della valutazione preoperatoria e la mancata acquisizione del consenso informato. Queste lacune — accertate in sede penale — hanno un rilievo che va oltre il profilo disciplinare: come si vedrà, influiranno anche sulla sorte della polizza assicurativa.
Commento tecnico-giuridico
La sentenza è rilevante su quattro profili distinti, ciascuno dei quali merita attenzione separata.
Il primo è l’effetto vincolante del giudicato penale in sede civile. Il medico era stato condannato in primo grado per omicidio colposo; in appello il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione, ma le statuizioni civili erano state confermate e sono diventate irrevocabili. La Cassazione ha chiarito — e il Tribunale lo applica correttamente — che in questa situazione il giudice civile non può rimettere in discussione la responsabilità: può solo determinare l’entità del danno (Cass. n. 8063/2025). Questo vale per le parti che si erano costituite nel processo penale come parti civili — i tre figli e la moglie poi deceduta. Non vale per i nipoti, che non avevano partecipato al procedimento penale.
Il secondo profilo riguarda la prescrizione per i nipoti e il meccanismo della sua comunicazione tra coobbligati solidali. L’AOUP ha eccepito tempestivamente la prescrizione del diritto dei nipoti: il decesso è avvenuto nel luglio 2009, la domanda di mediazione è arrivata nel maggio 2021, ben oltre il termine previsto per l’omicidio colposo. L’eccezione nei confronti dell’AOUP è fondata. Ma si estende anche al medico? Il Tribunale — aderendo a Cass. n. 7987/2021 — adotta una soluzione intermedia: l’eccezione si comunica al coobbligato solo quando l’eccipiente rischi un’azione di regresso. Nel caso concreto, essendo la colpa del medico esclusiva e grave, l’AOUP non teme regresso: quindi non può giovarsi della prescrizione per estenderla al medico. Il risultato è che i nipoti sono prescritti nei confronti dell’ospedale ma non nei confronti del medico.
Il terzo profilo riguarda il danno biologico terminale. Il paziente ha trascorso 203 giorni in stato vegetativo prima di morire. Il Tribunale distingue con precisione due figure distinte: il danno morale terminale (o catastrofale), che presuppone la consapevolezza dell’imminente morte e non è riconoscibile qui perché il paziente era incosciente, e il danno biologico terminale, che invece prescinde dalla coscienza e compensa la massima compromissione della salute nella fase che precede il decesso. Quest’ultimo viene liquidato per 94 giorni (3 giorni al 30% e 91 giorni in base alla tabella decrescente milanese al 40%), con una decurtazione che tiene conto delle preesistenze patologiche. Il totale è di € 35.591,70, diviso tra i tre eredi.
Il quarto profilo — forse il più insolito — riguarda l’inoperatività della polizza assicurativa del medico. Il medico aveva stipulato una polizza professionale nel gennaio 2010, dunque dopo i fatti (dicembre 2008). La polizza prevedeva copertura retroattiva (clausola claims made), ma escludeva i fatti già noti al momento della stipula. Il Tribunale accerta che il medico, quando ha firmato la polizza, sapeva già tutto: c’era stato un audit interno dopo l’intervento, aveva incontrato i familiari del paziente nel gennaio 2009 per chiarimenti sull’esito anomalo, e l’AOUP aveva ricevuto già nel giugno 2009 una richiesta risarcitoria per quei fatti. Il medico aveva colposamente taciuto tutto questo alla compagnia al momento della stipula. La polizza è dunque inoperante per violazione dell’art. 1892 c.c. Il risultato pratico: il medico risponde in proprio, senza alcuna copertura assicurativa, per oltre un milione di euro.
Da segnalare anche la quantificazione del danno parentale per i nipoti. Il Tribunale applica le Tabelle di Milano 2024 con il sistema a punti (valore punto € 1.698,00, inferiore a quello usato per i figli, € 3.911,00), ma modula i punteggi in base all’istruttoria: la nipote cresciuta di fatto dai nonni ottiene il punteggio più alto; per tutti i nipoti viene applicata una decurtazione in ragione del precario stato di salute del nonno, che avrebbe comunque influito sulla durata e qualità del rapporto.
Nota di rischio clinico e prevenzione
Il monitoraggio anestesiologico continuo del paziente durante l’intervento chirurgico non è una prassi accessoria: è il presidio fondamentale per intercettare le complicanze emodinamiche prima che diventino irreversibili. L’ipotensione intraoperatoria è una delle cause più frequenti di danno neurologico ischemico in sala operatoria. È prevenibile con il monitoraggio e trattabile se rilevata in tempo.
Il caso in esame è anche un esempio di come le lacune documentali aggravino in modo determinante la posizione del professionista. L’assenza della cartella anestesiologica, della valutazione preoperatoria e del consenso informato non solo costituisce di per sé un inadempimento, ma elimina ogni possibilità di ricostruzione difensiva ex post. In sede di accertamento giudiziario, la mancanza di documentazione è letta come elemento a sfavore del professionista: la responsabilità si presume quando non è possibile verificare cosa sia stato fatto.
Sul piano della prevenzione, la sentenza indica tre aree di intervento. La prima è la formazione continua degli anestesisti sull’identificazione e gestione delle variazioni emodinamiche intraoperatorie, in particolare in pazienti con comorbilità significative. La seconda è l’adozione di protocolli di monitoraggio strutturato con soglie di allerta automatico. La terza è la tenuta rigorosa e completa della documentazione anestesiologica, che non è solo un obbligo formale ma la traccia che consente di valutare la correttezza delle scelte cliniche in tempo reale e in ogni sede successiva.
Una nota finale per i professionisti sanitari: questa sentenza ricorda che stipulare una polizza assicurativa dopo un sinistro già avvenuto, tacendo i fatti alla compagnia, non è una soluzione. È un problema in più.
La sentenza
Il testo integrale della sentenza: Tribunale di Pisa, Sentenza n. 107 del 29 gennaio 2026
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