GIURISPRUDENZA
Tribunale di Livorno, Sentenza n. 671 del 3 settembre 2025
| Un uomo di 62 anni accede al Pronto Soccorso di Cecina con dolore epigastrico persistente. Viene dimesso con diagnosi di gastralgia senza eseguire l’ecocardiogramma che avrebbe potuto rilevare la dissezione aortica in atto. Il giorno dopo muore. Il Tribunale di Livorno accerta la responsabilità della struttura per aver ridotto le chances di sopravvivenza del paziente del 30-40% e condanna al risarcimento complessivo di € 346.855,14. |
Scheda tecnica
| Sentenza | Tribunale di Livorno – composizione monocratica, n. 671/2025 (R.G. n. 384/2025), depositata il 3 settembre 2025 |
| Rito | Procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. |
| Tipo di danno | Decesso per dissezione aortica non diagnosticata; perdita di chance di sopravvivenza (30-40%) |
| Condotta contestata | Mancata esecuzione di ecocardiogramma disponibile in struttura; sottovalutazione di sintomi e parametri significativi (leucocitosi neutrofila, troponina elevata, persistenza del dolore, inefficacia della terapia); dimissione prematura |
| Esito | Responsabilità della struttura sanitaria accertata; danno risarcito in via equitativa proporzionalmente alla perdita di chance |
| Tabelle applicate | Tabelle di Milano (danno da perdita del rapporto parentale) |
| Risarcimento riconosciuto | € 346.855,14 complessivi (perdita di chance iure hereditatis € 40.000,00 + danno parentale € 230.000,00 + danno patrimoniale € 70.000,00 + rimborso CTU € 6.855,14) |
Il fatto clinico
La sera del 6 gennaio 2020 un uomo di 62 anni si presenta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cecina con un dolore epigastrico presente dall’alba. Ha già visto il medico di medicina generale due volte durante la giornata; il Peridon prescritto non ha sortito alcun effetto. Al triage viene registrata la persistenza del dolore e l’assenza di risposta alla terapia.
Gli esami eseguiti mostrano una leucocitosi neutrofila e un aumento della troponina — parametri che, pur aspecifici, sono segnali di allerta in un quadro di dolore toracico-addominale persistente. L’ECG è nella norma, così come l’ecografia addominale. Il medico di turno formula la diagnosi di “gastralgia” e dimette il paziente la mattina del 7 gennaio con prescrizione di lansoprazolo e riopan, e indicazione di ripetere l’emocromo tra tre o quattro giorni.
Il pomeriggio dello stesso giorno, mentre si trova al distretto sanitario per prenotare i controlli, il paziente accusa un malore improvviso. Interviene il 118, ma alle ore 18.00 viene constatato il decesso. La causa è una dissezione aortica — patologia che, come accertato dai consulenti, ha una mortalità immediata del 40% e una mortalità tempo-dipendente dell’ordine dell’1% per ogni ora di ritardo diagnostico.
La moglie, la figlia e la sorella del paziente avviano un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all’esito del quale i consulenti d’ufficio accertano che la condotta dei sanitari ha ridotto le chances di sopravvivenza del paziente in una misura stimata tra il 30 e il 40%.
Commento tecnico-giuridico
La sentenza è rilevante su due piani distinti: quello della responsabilità clinica e quello della quantificazione del danno in presenza di causalità incerta.
Sul piano clinico, i consulenti individuano il nucleo dell’errore in una sottovalutazione sistematica dei dati disponibili. L’epigastralgia non è una diagnosi: è la descrizione di un sintomo. I parametri presenti — leucocitosi neutrofila, troponina elevata, dolore persistente e refrattario alla terapia, normalità dell’ECG e dell’ecografia addominale — avrebbero dovuto orientare verso un’ipotesi diagnostica alternativa e indurre quanto meno al trattenimento del paziente per eseguire un ecocardiogramma, strumentazione disponibile nella struttura. Quell’esame avrebbe potuto evidenziare il flap intimale e il versamento pericardico già in atto.
Sul piano giuridico, il caso appartiene alla categoria del danno da perdita di chance di sopravvivenza — istituto distinto sia dal danno biologico che dal danno da morte, con proprie regole di accertamento e liquidazione.
Il punto di partenza è che i consulenti hanno escluso un nesso causale diretto tra la condotta dei sanitari e il decesso: anche con una diagnosi tempestiva, la dissezione aortica non avrebbe garantito la sopravvivenza, essendo una patologia con elevatissima mortalità. Ciò che i sanitari hanno sottratto al paziente non è la vita in senso assoluto, ma la possibilità di averla salvata — una chance, appunto, stimata tra il 30 e il 40%.
La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che la chance di sopravvivenza è un’entità patrimoniale autonoma, risarcibile anche quando la sua percentuale di realizzazione sia inferiore al 50% (Cass. n. 7195/2014). Questo danno è trasmissibile iure hereditatis agli eredi del paziente deceduto, ed è cosa diversa dal danno parentale che compete ai familiari iure proprio.
Il Tribunale applica questo principio in modo rigoroso: liquida il danno da perdita di chance in via equitativa, tenendo conto dell’età del paziente (62 anni), della patologia di base, della percentuale di chance perduta (30-40%) e del limite secondo cui tale liquidazione deve essere inferiore alla metà del danno da perdita della vita. Ne risulta una somma di € 40.000,00, divisa in parti uguali tra moglie e figlia quali eredi.
Per il danno parentale, il Tribunale applica le Tabelle di Milano ma introduce una riduzione proporzionale rispetto agli importi tabellari standard. Il ragionamento è coerente: anche in assenza di errore medico, i familiari avrebbero comunque perso il congiunto in tempi anticipati rispetto a quelli statistici di un soggetto sano, a causa della patologia. Il danno risarcibile non è la perdita dell’intera aspettativa di vita del rapporto parentale, ma solo la quota corrispondente all’anticipazione causata dalla condotta negligente.
Il danno patrimoniale viene liquidato in via equitativa in € 70.000,00 complessivi per moglie e figlia, a titolo di perdita del contributo economico del congiunto alla vita familiare. Non viene invece riconosciuto il rimborso del consulente tecnico di parte, per mancanza di prova documentale del pagamento — profilo processuale che vale la pena ricordare: le spese per i propri consulenti vanno sempre documentate.
Nota di rischio clinico e prevenzione
La dissezione aortica è una delle patologie più insidiose che il Pronto Soccorso si trova ad affrontare, proprio perché il dolore che la caratterizza è spesso riferito all’addome o al torace in modo aspecifico, e i suoi segni iniziali si sovrappongono a quelli di condizioni molto più comuni e benigne. Questo la rende ad alto rischio di sottodiagnosi.
Il caso in esame mostra con chiarezza il meccanismo dell’errore diagnostico per esclusione prematura: il medico esclude le patologie più gravi non perché le abbia escluse con gli esami appropriati, ma perché l’ECG e l’ecografia addominale sono nella norma. Il problema è che nessuno dei due esami esplora l’aorta. L’ecocardiogramma — disponibile in struttura, non eseguito — avrebbe potuto fare la differenza.
I segnali d’allarme erano presenti e documentati: dolore persistente da oltre quindici ore, refrattario a qualsiasi terapia; leucocitosi neutrofila; aumento della troponina; assenza di risposta ai farmaci per l’epigastralgia da reflusso. Nessuno di questi parametri, preso singolarmente, è diagnostico. Ma la loro combinazione, in un paziente con quelle caratteristiche, avrebbe dovuto indurre almeno al trattenimento per osservazione e approfondimento.
Sul piano della prevenzione, la sentenza suggerisce tre indicazioni pratiche per i reparti di emergenza: adottare protocolli di “chest pain unit” che includano esplicitamente la dissezione aortica nel percorso diagnostico differenziale per ogni dolore toracico o epigastrico persistente; formare il personale a non fermarsi alla descrizione del sintomo come diagnosi; definire criteri chiari per il trattenimento in osservazione quando i parametri non si spiegano con la diagnosi formulata.
La regola, mutuata dalla letteratura clinica e richiamata implicitamente dai consulenti, è semplice: un dolore che non risponde alla terapia coerente con la diagnosi è un segnale che la diagnosi potrebbe essere sbagliata.
La sentenza
Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito degli Studi Legali Baldi e Favati Tribunale di Livorno, Sentenza n. 671 del 3 settembre 2025