Estrazione del terzo molare inferiore e lesione del nervo linguale: la responsabilità contrattuale dell’odontoiatra e l’onere della prova liberatoria

Quando un intervento semplice lascia conseguenze permanenti
Studi BeF
Un intervento odontoiatrico apparentemente semplice si traduce, per una paziente di 22 anni, in una lesione permanente del nervo linguale, con dolore e bruciore persistenti e ricadute sulla vita quotidiana e di relazione. Il Tribunale di Pisa, pertanto, accerta la responsabilità contrattuale dell’odontoiatra e, poiché il sanitario non fornisce la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., lo condanna a risarcire il danno non patrimoniale (€ 6.519,00, per un’invalidità permanente del 3%), oltre alle spese mediche documentate (€ 19.758,30) e alla consulenza di parte (€ 902,00). Inoltre, il giudice obbliga la compagnia assicuratrice, chiamata in causa, a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza.
SENTENZA
Autorità giudicanteTribunale Ordinario di Pisa – Sezione Civile
EstremiSentenza n. 591/2026 (R.G. n. 3639/2021)
DataPubblicazione 29 maggio 2026 (deposito 28 maggio 2026)
GiudiceDott. Giuseppe Laghezza
MateriaRisarcimento danni da responsabilità sanitaria
Tipo di responsabilitàContrattuale (art. 1218 c.c. in relazione all’art. 1176 c.c.)
Prestazione sanitariaEstrazione (avulsione) dell’elemento dentario 38 – terzo molare inferiore sinistro
Danno accertatoLesione del nervo linguale sinistro Invalidità permanente: 3% Invalidità temporanea: ITA 3 gg; parziale 75% 14 gg; 25% 30 gg; 20% 40 gg
Criterio di liquidazioneArt. 139 D.Lgs. 209/2005 (tabella 2025-2026)
EsitoAccoglimento della domanda attorea; accoglimento della domanda di manleva verso la compagnia assicuratrice
Risarcimento riconosciuto€ 27.179,30 complessivi a titolo di capitale: – danno non patrimoniale € 6.519,00 – spese mediche documentate € 19.758,30 – consulenza di parte € 902,00 oltre rivalutazione e interessi, spese di lite (€ 7.616,00 + € 786,00 di esborsi) e spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico del convenuto

Il fatto clinico

Il 9 aprile 2020 una paziente di 22 anni si rivolgeva a uno studio odontoiatrico privato per l’estrazione dell’elemento 38 (terzo molare inferiore sinistro), un intervento che il sanitario presentava come semplice e atraumatico, poiché il dente era completamente erotto. Già nelle ore successive, tuttavia, la paziente avvertiva intensi bruciori alla lingua e dolori alla regione mandibolare sinistra, con un esteso ematoma alla guancia; inoltre, esaurito l’effetto dell’anestetico, non recuperava la sensibilità linguale e non riusciva più a percepire i sapori né le variazioni di temperatura.

Quando tornava dal sanitario, questi la rassicurava circa un recupero in tempi brevi e le indicava integratori e blandi antinfiammatori. Poiché la sintomatologia persisteva, però, l’onere di accertarne l’origine ricadeva in larga parte sull’iniziativa della paziente, che intraprendeva un articolato percorso diagnostico: visite odontoiatriche, neurologiche, otorinolaringoiatriche e maxillo-facciali, RX ortopanoramica, TC-CB mandibolare e, in particolare, un esame elettromiografico, che documentava in via oggettiva la sofferenza del nervo linguale sinistro e un neuroma traumatico in corrispondenza dell’alveolo dell’elemento 38.

Successivamente, il 18 settembre 2020, la paziente si ricoverava presso un reparto di chirurgia maxillo-facciale di una struttura ospedaliera universitaria, dove affrontava un intervento di microchirurgia (neuroraffia con rimozione del tessuto cicatriziale e ricostruzione del tessuto nervoso); dopo la degenza, tornava a casa il 20 settembre. L’esame istopatologico definitivo, poi, confermava il neuroma traumatico, con fibrosi, distorsioni e ipertrofia focale delle fibre nervose. L’intervento, tuttavia, portava un sollievo soltanto parziale, perché i dolori quotidiani e il bruciore persistevano.

In un’età ancora molto giovane, dunque, la paziente si trovava a convivere con conseguenze permanenti: un senso di continuo disagio in pubblico e di vulnerabilità, difficoltà di linguaggio e una lieve contrattura della bocca, con ricadute sulla vita sociale e di relazione, anche nel contesto familiare. La distanza tra un intervento apparentemente semplice e un danno ormai stabilizzato, unita al mancato esito del tentativo obbligatorio di mediazione, la induceva infine ad adire le vie legali per ottenere ristoro.

Le questioni giuridiche

Poiché tra la paziente e il sanitario, titolare di studio odontoiatrico privato, si era instaurato un rapporto contrattuale diretto, il Tribunale applicava il regime di riparto dell’onere della prova proprio della responsabilità contrattuale: un regime che, nella prospettiva del paziente, ne attenua la posizione di debolezza informativa rispetto al professionista. In tale quadro, il danneggiato deve provare la fonte del credito e dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della situazione patologica; spetta invece al debitore la prova dell’esatto adempimento e della riconducibilità degli esiti a un evento imprevisto e imprevedibile (tra le richiamate, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 13872/2020; Cass. n. 10050/2022).

Il giudice, poi, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio che aveva affidato a un collegio peritale, riteneva assolto l’onere probatorio gravante sulla parte attrice. I consulenti, in particolare, riconducevano la lesione del nervo linguale omolaterale all’intervento di estrazione e osservavano che le lesioni permanenti derivano di norma dalla sezione del nervo in fase chirurgica; con ragionamento controfattuale, inoltre, rilevavano che senza l’intervento la lesione non si sarebbe verificata. Da qui, dunque, i periti ricavavano un’invalidità permanente del 3%, con postumi stabilizzati, oltre a periodi di invalidità temporanea.

Il convenuto, tuttavia, non forniva la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 1176 c.c. Le sue tesi difensive – secondo cui l’estrazione sarebbe stata semplice e atraumatica, la lesione riconducibile alla fase anestesiologica e comunque qualificabile come complicanza non prevenibile – non superavano la presunzione di responsabilità, perché prive di adeguato riscontro probatorio. Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda risarcitoria.

Quanto al rapporto con la compagnia assicuratrice, inoltre, il Tribunale accoglieva la domanda di manleva del convenuto e dichiarava l’assicuratore tenuto a tenerlo indenne nei limiti del massimale di polizza. Il giudice, poi, disattendeva le eccezioni sull’operatività della copertura a “secondo rischio” e sulla limitazione ai sensi dell’art. 2055 c.c., per difetto di prova; respingeva invece come inammissibile, perché tardiva ai sensi degli artt. 167, comma 2, e 171 ter c.p.c., l’eccezione di inoperatività della garanzia in relazione al consenso informato. Infine, dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

La valutazione sul rischio clinico

La lesione del nervo linguale rappresenta un evento avverso noto in associazione all’estrazione del terzo molare inferiore. La vicenda mostra, tuttavia, come la qualificazione di un evento quale “complicanza” non basti di per sé a escludere la responsabilità del sanitario: in regime contrattuale, infatti, l’esonero presuppone la prova della corretta e diligente esecuzione della prestazione e dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento, prova che nel caso di specie è mancata.

Sotto il profilo della gestione del rischio, inoltre, la decisione richiama l’attenzione su alcuni snodi ricorrenti: la completezza e la tracciabilità della documentazione clinica relativa alla tecnica esecutiva, l’acquisizione e la documentazione di un consenso informato che comprenda i rischi specifici dell’intervento – incluse le possibili lesioni nervose – e la tempestività dell’inquadramento specialistico in presenza di sintomatologia neurologica persistente nel post-operatorio.

La pronuncia conferma, infine, che la mera prospettazione di un’eziologia alternativa, priva di adeguati elementi documentali, non assolve l’onere probatorio del sanitario. Se si guarda alla prospettiva dei pazienti, inoltre, la vicenda mostra come dietro un dato di invalidità contenuto possa celarsi un vissuto di dolore persistente e di limitazione della vita quotidiana, e come l’analisi del contenzioso possa restituire indicazioni utili a migliorare la sicurezza delle cure e a ridurre il rischio di esiti analoghi, al di là della singola responsabilità.

Il provvedimento Il testo della sentenza, in versione editorialmente trattata, è consultabile sul sito degli Studi Legali Baldi & Favati al seguente collegamento: Tribunale di Pisa, sent. n. 591/2026

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