Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 8630/2026 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.)
Investita di un rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Milano, la Terza Sezione civile della Cassazione stabilisce che la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, si applica in via indiretta e generalizzata quale parametro privilegiato della valutazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. — anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e oltre gli ambiti della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. Non si tratta di efficacia retroattiva diretta né di analogia, ma dell’impiego della T.U.N. per dare contenuto al giudizio di equità. Il giudice può discostarsene solo con una motivazione puntuale su circostanze del tutto peculiari del caso concreto.
Scheda tecnica
| Corte di Cassazione, Sez. III Civile — Sentenza n. 8630/2026 | |
| Autorità giudicante | Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile |
| Presidente / Estensore | Raffaele G. A. Frasca / Enzo Vincenti |
| Estremi | R.G. n. 15611/2025 — n. racc. gen. 8630/2026 (sezionale 146/2026) |
| Udienza / pubblicazione | 16 gennaio 2026 / 7 aprile 2026 |
| Strumento processuale | Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (ordinanza Trib. Milano 18 luglio 2025) |
| Oggetto | Criterio di liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti |
| Riferimenti normativi | artt. 1226, 2056 c.c.; artt. 138-139 d.lgs. n. 209/2005 (c.a.p.); d.P.R. n. 12/2025 (T.U.N.); art. 7, c. 4, l. n. 24/2017 |
| Precedenti principali | Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 28990/2019; Cass. n. 11319/2025 |
| Principio di diritto | Applicazione generalizzata, in via indiretta, della T.U.N. quale parametro equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. — anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e oltre R.C.A. e responsabilità sanitaria; scostamento ammesso solo con motivazione puntuale su circostanze del tutto peculiari |
Il caso e la questione pregiudiziale
La vicenda trae origine da un sinistro stradale del 20 febbraio 2021. Il danneggiato agiva contro il conducente-proprietario del veicolo e la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 235.215,65, deducendo un danno biologico permanente del 35%, prolungati periodi di inabilità temporanea, un rilevante danno morale e un pregiudizio alla cenestesi lavorativa. La compagnia eccepiva un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, riduceva il danno biologico al 25% e negava i presupposti della personalizzazione; interveniva altresì in giudizio la società datrice di lavoro del danneggiato.
Il Tribunale di Milano sollevava un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo quale tabella dovesse governare la liquidazione del danno non patrimoniale per un sinistro anteriore al 5 marzo 2025: le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, di riconosciuta efficacia «para-normativa», oppure la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, entrata in vigore il 5 marzo 2025 e applicabile per legge ai soli sinistri successivi. La differenza non è teorica: per un’invalidità del 35%, secondo il giudice rimettente le Tabelle milanesi comporterebbero un risarcimento superiore di circa € 21.529,50 rispetto alla T.U.N.
La decisione della Cassazione
1. L’equità come baricentro. La Corte colloca la soluzione nel principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Le tabelle — tanto quelle «pretorie» quanto quella di fonte normativa — non costituiscono limiti cogenti del giudizio (salvo dove la T.U.N. trovi applicazione diretta), ma parametri che orientano la valutazione equitativa del danno.
2. Applicazione generalizzata in via indiretta. La T.U.N. può essere assunta quale parametro privilegiato dell’equità anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e anche oltre gli ambiti della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. Non si tratta di efficacia retroattiva diretta né di analogia iuris, bensì dell’impiego della Tabella per dare contenuto al potere-dovere di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
3. Le ragioni. Depongono a favore della T.U.N. la sua derivazione legale (che le conferisce generalità, astrattezza e un «crisma» di equità sul piano formale), la struttura «a punto variabile» omologa a quella delle tabelle milanesi, la progressione più che proporzionale rispetto all’invalidità e il suo essere la criteriologia più aggiornata disponibile. Le differenze monetarie con le Tabelle di Milano sono ritenute «più apparenti che reali»: la parità di trattamento si misura sul metodo di liquidazione, non sull’importo finale.
4. Possibilità di scostamento. Il giudice può discostarsi dalla T.U.N. — eventualmente applicando una tabella «pretoria» — solo con una motivazione puntuale su circostanze del tutto peculiari del caso concreto; lo scostamento è più difficile, e richiede una motivazione ancor più specifica, quando la fattispecie rientra ratione materiae nell’ambito proprio della Tabella.
5. Profili processuali. Per le liquidazioni di primo grado effettuate dal 5 marzo 2025 la T.U.N. rientra tra gli strumenti a disposizione del giudice a prescindere dalla data del sinistro. In appello e in cassazione, ove l’impugnazione abbia investito solo il quantum e non la scelta della tabella «pretoria», opera il giudicato interno e la T.U.N. non può essere invocata; può esserlo, invece, se è stata devoluta la stessa conformità all’art. 1226 c.c. del criterio equitativo prescelto.
Rilievo per la responsabilità sanitaria
Benché la vicenda riguardi un sinistro stradale, la pronuncia incide direttamente sul contenzioso sanitario. La liquidazione del danno alla salute da malpractice è ancorata, tramite l’art. 7, comma 4, della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private — gli stessi cui rinvia la T.U.N. Ne consegue che, per i sinistri sanitari anteriori al 5 marzo 2025, la Tabella opera quale parametro equitativo privilegiato in via indiretta, mentre per quelli successivi, rientranti ratione materiae nel suo ambito, lo scostamento richiede una motivazione particolarmente specifica.
Sul piano pratico, il passaggio dalle Tabelle di Milano alla T.U.N. produce esiti differenziati. Secondo il parere «non ostativo» del Consiglio di Stato n. 1282/2024 richiamato in sentenza, la T.U.N. conduce a risarcimenti superiori per le invalidità comprese tra il 10% e il 36% e tra l’82% e il 100%, e inferiori nella fascia intermedia (dal 36% all’82%). La relazione illustrativa segnala inoltre un valore del punto-base inferiore nella T.U.N. (€ 947,30 contro € 1.393,28 delle tabelle milanesi), compensato però da moltiplicatori complessivamente più elevati; cambia anche il limite alla personalizzazione, con un tetto unico del 30% (art. 138, comma 4, c.a.p.).
Resta fermo che la pronuncia non incide sull’an del risarcimento né sugli elementi costitutivi della responsabilità: opera esclusivamente sulle modalità di quantificazione del danno, rafforzando l’uniformità e la prevedibilità degli esiti liquidatori.
Consulta la sentenza integrale (PDF): Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 8630/2026
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