Seguire le linee guida non basta: il risarcimento quando l’urgenza fa saltare la prudenza

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Giurisprudenza

Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 2999/2026 (R.G. n. 1860/2025)

Un paziente con calcolosi ureterale impattata e infezione urinaria da Escherichia coli pluriresistente viene sottoposto immediatamente a litotrissia laser endoscopica, senza la preventiva derivazione o lo stenting per «bonificare» le vie urinarie. Insorgono lesioni della mucosa e una stenosi ureterale flogistico-cicatriziale. Il Tribunale di Firenze afferma la responsabilità della struttura: la condotta, pur astrattamente conforme alle linee guida, è imprudente nel caso concreto, e l’art. 2236 c.c. non opera per l’imprudenza. La pronuncia costituisce una delle prime applicazioni di merito della Tabella Unica Nazionale, sulla scorta di Cass. n. 8630/2026, e liquida un danno non patrimoniale differenziale di € 27.886,27, oltre alle spese mediche.

Scheda tecnica

Tribunale di Firenze — Sentenza n. 2999/2026
Autorità giudicanteTribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, giudice monocratico
GiudiceDott. Massimiliano Sturiale
Numero di ruoloR.G. n. 1860/2025
Deposito / pubblicazione27 maggio 2026 / 27 maggio 2026
OggettoResponsabilità sanitaria — urologia (litotrissia ureterale)
Istruttoria tecnicaC.T.U. svolta in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c., con chiarimenti resi ai consulenti
Riferimenti normativiL. n. 24/2017 (Gelli-Bianco); artt. 1226, 2056, 2236 c.c.; art. 138 d.lgs. n. 209/2005; d.P.R. n. 12/2025 (TUN); art. 92 c.p.c.
Precedenti richiamatiCass. n. 8630/2026; Cass. n. 34516/2023; Cass. n. 10173/2015
EsitoAccoglimento parziale; responsabilità contrattuale della struttura per colpa da imprudenza
Risarcimento riconosciuto€ 27.886,27 a titolo di danno non patrimoniale, oltre € 29.289,88 per spese mediche, interessi e spese di lite

Il fatto clinico

Un paziente con un calcolo di circa 1,5 cm impattato al terzo prossimale dell’uretere destro, in presenza di una dilatazione uretero-pielica e di un’infezione urinaria da Escherichia coli pluriresistente, veniva sottoposto il 6 ottobre 2019 — dopo accessi al Pronto Soccorso per episodi febbrili — a litotrissia laser endoscopica con posizionamento di pig-tail, ed era dimesso il giorno 8.

La TAC di controllo del 18 ottobre 2019 rilevava microframmenti residui con fenomeni reattivi della parete; in stato febbrile grave, il paziente veniva nuovamente ricoverato e, l’11 novembre 2019, sottoposto a un secondo intervento di litotrissia con nuovo pig-tail. Rimosso il pig-tail il 6 dicembre 2019 senza successivo controllo ecografico, presentava una nuova colica renale destra e, agli esami, un’ostruzione dell’uretere da fenomeni flogistico-cicatriziali, dovendo rivolgersi ad altre strutture per risolvere la stenosi.

Esperito l’accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità, il paziente agiva in giudizio per l’integrale risarcimento dei danni, quantificati in domanda in € 142.948,53. La struttura contestava le difese attoree, chiedendo in subordine la riduzione della condanna e la rinnovazione della C.T.U.

Le questioni giuridiche

1. Il nucleo della colpa: l’omessa bonifica preventiva delle vie urinarie. La C.T.U. individua il punto critico nell’aver eseguito immediatamente l’ureterolitotrissia in un paziente con infezione urinaria già accertata e calcolo impattato di grosse dimensioni, all’origine di una dilatazione a monte. Il comportamento prudente imponeva di detendere la dilatazione e bonificare le urine con adeguata terapia antibiotica, mediante stent ureterale per almeno 10-15 giorni prima dell’intervento, ovvero nefrostomia percutanea preoperatoria. L’aver operato subito, senza alcuna bonifica, ha aumentato significativamente il rischio di lesioni della mucosa.

2. La portata non vincolante delle linee guida e l’inoperatività dell’art. 2236 c.c. La struttura obiettava che, sul piano statistico, l’ureterorenoscopia in urgenza è comparabile, quanto a complicanze, a quella eseguita post-stenting. Il Tribunale ribadisce che le linee guida non eliminano la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa, e che la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. non opera nelle ipotesi di imprudenza, né rileva l’astratta conformità della tecnica alle linee guida (Cass. n. 34516/2023). La condotta, pur astrattamente conforme, non è scevra da colpa per il mancato rilievo accordato alle peculiari condizioni del paziente.

3. Il nesso causale secondo l’«elevata probabilità logica». Richiesti chiarimenti, i consulenti hanno precisato che, viste le condizioni peculiari del paziente — calcolo di grosse dimensioni presente da tempo, con dilatazione a monte e infezione in corso — l’approccio prudente della bonifica preventiva avrebbe, secondo un grado di elevata probabilità logica, evitato l’insorgenza delle lesioni. La scelta di non bonificare ha esposto il paziente a un maggior rischio, poi concretamente verificatosi.

4. La quantificazione e la prima applicazione della Tabella Unica Nazionale. Il danno è liquidato in via differenziale tra il 6% comunque residuabile e l’11% effettivo. Il Tribunale dà atto che la Cassazione, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha stabilito che la T.U.N. istituita dal d.P.R. n. 12/2025 costituisce il parametro privilegiato per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, compresi quelli estranei alla circolazione stradale e alla responsabilità sanitaria, con obbligo di motivazione rafforzata in caso di scostamento (Cass. n. 8630/2026). Sottraendo al valore TUN per macrolesioni all’11% (€ 25.402,58) quello per micropermanenti al 6% (€ 8.778,29), il danno permanente è di € 16.624,29, cui si aggiungono l’invalidità temporanea (€ 11.261,98) e le spese mediche (€ 29.289,88).

5. Le domande respinte: omesso consenso e mancato guadagno. Nessun danno è riconosciuto a titolo di omesso consenso informato, poiché il paziente non ha allegato cosa avrebbe fatto se compiutamente informato. È rigettata la domanda di danno patrimoniale da mancato guadagno, per difetto del parametro reddituale di riferimento. Le spese di consulenza tecnica di parte sono invece riconosciute quali esborsi rimborsabili ex art. 92 c.p.c. (Cass. n. 10173/2015).

Valutazione sul rischio clinico

La sentenza offre un insegnamento sostanziale di rilievo per la pratica urologica: la conformità alle linee guida è uno scudo fragile quando le condizioni cliniche del singolo paziente impongono una diversa cautela. Il dato statistico — la comparabilità tra ureterorenoscopia in urgenza e in elezione — non esaurisce il giudizio di colpa, che deve calarsi nel caso concreto. In presenza di un’infezione conclamata e di un calcolo impattato da tempo, il «timing» dell’intervento diventa decisivo: la bonifica preventiva delle vie urinarie — stent o nefrostomia — non è un passaggio formale, ma una misura di prudenza la cui omissione espone il paziente a un rischio aggiuntivo.

Ne deriva un’indicazione operativa precisa: di fronte a un calcolo ostruente con infezione attiva, la sequenza prudente è la derivazione e la sterilizzazione delle urine prima del trattamento litotritico, con tempi e controlli adeguati. La rimozione del pig-tail senza successivo controllo ecografico è, nel caso di specie, un ulteriore tassello di una gestione non sufficientemente cauta del decorso.

La pronuncia ha infine un rilievo sistematico destinato a incidere oltre il singolo caso: è una delle prime applicazioni di merito della Tabella Unica Nazionale al di fuori della responsabilità da circolazione, sulla scorta di Cass. n. 8630/2026. Anche sul piano economico — domanda di circa € 143.000, liquidazione di € 27.886,27 oltre € 29.289,88 di spese mediche — il risultato riflette l’applicazione del differenziale tra il danno effettivo e quello comunque residuabile. Per gli operatori muta il parametro di riferimento per le macrolesioni, con un onere di motivazione rafforzata ove il giudice intenda discostarsi dalla T.U.N.

Consulta la sentenza integrale (PDF, versione oscurata): Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 2999/2026

Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria

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